CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11960/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle sentenze emesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2014 (irrevocabile il 20 settembre 2015) e il 1° ottobre 2018 (irrevocabile il 19 febbraio 2019), nonché dal Tribunale di Napoli il 7 ottobre 2019. A fondamento della decisione, il giudice dell’esecuzione ha posto la distanza temporale tra i fatti (commessi nel 2013 e nel 2018) e il rapporto di eterogeneità tra gli stessi. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione evidenziando, preliminarmente, di non avere avanzato alcuna istanza con riguardo alla sentenza del Tribunale di Napoli del 7 ottobre 2019. In relazione ai reati giudicati con le altre due sentenze, ha evidenziato che esse hanno avuto ad oggetto delitti contro il patrimonio di cui all’art. 624bis cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 625 cod. pen. commessi, in concorso con le medesime persone e nel medesimo contesto associativo, nell’arco di tempo dal 10 febbraio 2013 al 28 maggio 2013. Il riferimento al 2018 di cui all’ordinanza impugnata sarebbe stato, quindi, errato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall’esame delle sentenze di condanna, emerge che le stesse hanno avuto ad oggetto reati commessi nello stesso anno, ossia nel 2013, da febbraio a giugno e che l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione riguardava questi reati, non anche quello ulteriore di evasione oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli del 2019. Risulta rispondente al reale contenuto delle sentenze di condanna la circostanza affermata in ricorso secondo cui la prima delle due decisioni riguarda delitti di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 5 cod. pen. commessi il 10 febbraio 2013 e il 28 maggio 2013, mentre la seconda altri reati della stessa natura commessi tra il 26 aprile 2013 e il 24 maggio 2013. Da ciò consegue che il giudice dell’esecuzione ha travisato il contenuto delle decisioni relative ai reati per i quali è stata avanzata l’istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. ponendo a fondamento della propria decisione una circostanza contrastante con il contenuto oggettivo di quanto sottoposto alla sua cognizione. E’ stata omessa, infatti, ogni considerazione circa l’omogeneità dei reati, il tempo della loro consumazione, il luogo, le modalità, l’eventuale presenza di correi essendosi limitato il Tribunale a rilevare la (travisata) distanza temporale tra i fatti. 3. Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio, nella più ampia autonomia decisionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun