CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 14590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A.S.L. LATINA;- intimata –2026297 avverso la sentenza n. 549/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/02/2023 R.G.N. 3325/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 22 febbraio 2022, la Corte d’Appello di Roma,in parziale riforma della decisione di parziale accoglimento resain sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalNumero registro generale 17149/2023Tribunale di Latina, rigettava integralmente la domanda Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 14590/2026azionata in sede monitoria da [OSCURATO:PERSONA] nei confronDtai ta pubblicazione 17/05/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] (AUSL) – Latina, avente adoggetto il pagamento in favore dell’istante, dipendente dellaAUSL di Latina con qualifica di CPSE e funzione di Coordinatoredi ruolo presso la UOC dell’Unità di [OSCURATO:PERSONA] del PresidioOspedaliero [OSCURATO:PERSONA] di Dio di Fondi, delle sommerivendicate per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 2.9.2016 a titolo distraordinario non retribuito, indennità di reperibilità edindennità di coordinamento di cui all’art. 10 CCNL per ilcomparto Sanità relativo al quadriennio economico 2000/2001.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto non dovuto lo straordinario, in quanto privo dellanecessaria autorizzazione non implicitamente desumibile dallanatura delle prestazioni espletate dall’istante; non provato, inquanto puntualmente contestato dalla AUSL in sede diopposizione, l’effettivo svolgimento di turni di reperibilità inmodo ininterrotto, come dedotto, o, quantomeno, superiore aquelli già retribuiti risultanti dai prospetti paga prodotti in atti;non dovuta l’indennità di coordinamento rivendicata conriferimento a ciascuna delle strutture coordinate (sia la strutturadi [OSCURATO:PERSONA] sia il [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale di Fondi)dovendosi interpretare l’art. 10 del CCNL citato nel senso chel’emolumento è da corrispondersi in misura fissa e non inproporzione alle singole unità di assegnazione, non potendopertanto essere erogato per ogni diverso repartoeventualmente coordinato.- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ciccarelli, affidandol’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale la AUSLdi Latina, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna.- Il ricorrente ha poi depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE Numero registro generale 17149/2023Numero sezionale 297/2026- 1. Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la vioNlaumzeiroo ndi era ccolta generale 14590/2026e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., lamenta a carico dellDaa ta pubblicazione 17/05/2026Corte territoriale l’error in procedendo dato dalla mancataconsiderazione della documentazione prodotta, daltravisamento degli elementi da essa desumibili rilevanti ai finidella decisione, dal disconoscimento dell’efficacia probatoriadella documentazione medesima che assume non essere statadisattesa né contestata dalla AUSL ma, anzi, riconosciuta.- 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 416 c.p.c. il ricorrente lamenta a caricodella Corte territoriale l’avere questa negato il conseguimentodella prova di quanto dedotto in fatto dal ricorrente, qualeeffetto della mancata contestazione da parte della AUSL di talideduzioni.- 3. Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazionee falsa applicazione degli artt. 34, commi 1, 2 e 6 del CCNL peril comparto Sanità del 7.4.1999, 36 Cost. e 2108 c.c., ilricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità delconvincimento circa la non ravvisabilità, in relazione alla naturadelle funzioni di coordinamento svolte dal ricorrente, delcarattere implicito dell’autorizzazione allo svolgimento diprestazioni di lavoro straordinario, legittimante, al paridell’autorizzazione formale, il pagamento del relativocompenso.- 4. Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.7 del CCNL di comparto riferito all’indennità di reperibilità èprospettata sul presupposto dell’erronea lettura della notadirigenziale n. 3354 del 27.11.2014, che il ricorrente assumerecare una nuova organizzazione del servizio di prontadisponibilità che imponeva ai coordinatori l’impegno a garantireNumero registro generale 17149/2023una pronta disponibilità generica h 24 per tutto il mese per la Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 14590/2026propria unità organizzativa e/o servizio, impegno che fonda Dial ta pubblicazione 17/05/2026diritto alla retribuzione per chi lo ha assicurato.- 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 10 del CCNL di comparto 2000/2001 relativoall’indennità di coordinamento, lamentando a carico della Corteterritoriale l’erronea interpretazione della disposizionecontrattuale per non recare questa, diversamente da quantoritenuto dalla Corte stessa, alcun divieto di cumulo delleindennità in ipotesi di esercizio delle funzioni di coordinamentoper due o più reparti.- 6. Il primo motivo è inammissibile risolvendosi la censura mossanella sollecitazione di un accertamento di fatto diverso da quellocompiuto dai giudici di merito, i quali hanno apprezzatocomplessivamente le risultanze processuali motivando sulleragioni per le quali la prova non poteva essere tratta dalladocumentazione invocata dal ricorrente.- 6.1. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio secondo cui una censura relativa all’errata applicazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere formulataper lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice d’appello, perché la violazione può essereravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state postea base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbiadisatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le tanteCass. n. 18092/2020; Cass. n. 1229/2019, Cass. n.23940/2017, Cass. n. 27000/2016).Numero registro generale 17149/2023- È stato anche affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 14590/2026che la censura di violazione delle norme processuali predettDea ta pubblicazione 17/05/2026non può legittimare una "trasformazione" in error in procedendodel precedente vizio di motivazione per "insufficienza odincompletezza logica", vizio non più denunciabile in sede dilegittimità (Cass. n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito dellemodifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012,«il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcunvizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendoinquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per ilgiudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamenteall'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante» ( Cass. n. 11892/2016).- 7. Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo inteso acensurare l’applicazione del principio di non contestazioneoperata dal giudice del merito al quale, viceversa spetta,nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,apprezzare l’esistenza ed il valore di una condotta di noncontestazione dei fatti rilevanti dalla controparte (cfr. Cass. n.3680/2029 e Cass. n. 27490/2019).- 8. Ancora inammissibile si deve ritenere il terzo motivo nonconfrontandosi con la ratio decidendi dell’impugnata sentenzafondata sull’assenza di autorizzazione allo straordinario chedeve riguardare l’attività prestata in eccesso rispetto all’orarioordinario di lavoro e che non si può desumere dal soloconferimento dell’incarico. La sentenza impugnata è confNoumrmeroe re gistro generale 17149/2023Numero sezionale 297/2026all’orientamento espresso da questa Corte secondNuom eroc dui ria ccolta generale 14590/2026«Nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di unDaa ta pubblicazione 17/05/2026azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto alcompenso del lavoro straordinario espletato, per comedisciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza dipreventiva autorizzazione del dirigente responsabileall'espletamento dello straordinario, restando escluso che possaqualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione daparte della amministrazione circa lo straordinario già espletatodal dipendente.» ( Cass. n. 23509/2022)- 9. Non diversamente si appalesa inammissibile il quarto motivoche si risolve nella mera confutazione della valutazione operatadalla Corte territoriale circa l’insufficienza della determinazionedirigenziale n. 3354 del 27.11.2014 a dar conto dell’effettivoespletamento dei turni della prevista “reperibilità generica”.- 10. Infine infondato è il quinto motivo risultandol’interpretazione dalla Corte territoriale data alla previsionecontrattuale circa la non cumulabilità di più indennità dicoordinamento congrua e conforme all’orientamento di questaCorte che, seppure in tema di posizioni organizzative, haescluso la cumulabilità dei relativi emolumenti in caso diassegnazione di più posizioni (cfr. Cass. n. 3968/2025)- 11. Il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione dellespese non avendo l’AUSL di Latina svolto alcuna attivitàdifensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 17149/2023unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 14590/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 17/05/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 17149/2023Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 14590/2026Data pubblicazione 17/05/2026