CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato nella Repubblica Dominicana il 03/08/1983 avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma con la quale si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia dei Tribunale locale del 5 Febbraio 2025 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada. 2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo -deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di fuga ex art. 189, comma 6, cod. strada. In tesi difensiva l'imputato, dopo- il sinistro, si sarebbe fermato consentendo la propria identificazione e si sarebbe accertato che non vi fossero necessità di immediate di assistenza. La Corte territoriale non avrebbe valutato elementi decisivi tra cui le 1dichiarazioni rese dall'imputato e la sua condizione di salute che gli impediva di scendere dalla macchina nonché il rifiuto delle persone offese di essere condotte in ospedale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inesistenza di lesioni immediatamente percepibili e l'assenza di un concreto bisogno di assistenza e l'impossibilità per l'imputato, aggetto da disabilità di prestare soccorso lievi e l'impossibilità dell'imputato, affetto da grave disabilità, di prestare materiale soccorso. 2.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, ritenendo illogico valorizzare precedenti reati estinti per esito positivo dei lavori di pubblica utilità e lamentando l'omessa valutazione di elementi favorevoli, quali l'incensuratezza sostanziale, la collaborazione processuale e le scuse formulate dall'imputato. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. I primi due motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici non scanditi da specifica critica. Inoltre, sono volti a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, del tutto avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto e come tale immune da vizi di legittimità ha ritenuto accertato che il ricorrente si è fermato soltanto per un brevissimo lasso di tempo, per poi riprendere immediatamente la marcia. Tale condotta è stata ritenuta integrante il reato contestato e non giustificata dalla condizione di salute del ricorrente, rilevando che la stessa non gli avrebbe impedito di arrestarsi per il tempo necessario a verificare l'accaduto e fornire le proprie generalità alle parti coinvolte nel sinistro. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui nel reato di fuga, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, da accertarsi in relazione alle circostanze concretamente percepite dall'agente, quando queste risultino univocamente indicative di un incidente idoneo a provocare danni alle persone (Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429 - 01; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374- 01). Nel caso di specie, è stato posto l'accento sulla violenza dell'impatto, tale da 2porre il ricorrente nella condizione di rappresentarsi quantomeno la concreta possibilità di aver cagionato lesioni, con conseguente obbligo di fermarsi immediatamente e fornire le proprie generalità alle persone coinvolte. Va altresì ribadito che il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, Cod. strad. si configura come reato omissivo di pericolo, integrato dalla violazione dell'obbligo di fermarsi a seguito di un incidente percepito e riconducibile alla propria condotta, potenzialmente idoneo a cagionare danni alla persona, senza che sia necessario l'accertamento di un effettivo pregiudizio. Ne consegue che, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua possibile idoneità lesiva, non essendo invece richiesta la certezza circa la sussistenza di lesioni (Sez. 2 n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv 282294; Sez. 4. n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354 - 01). E' stato ritenuto rilevante, inoltre, il fatto che la donna che viaggiava con il ricorrente fosse inizialmente scesa dal veicolo, salvo poi essere richiamata dallo stesso prima di allontanarsi rapidamente dal luogo del sinistro: circostanza che evidenzia chiaramente la volontà dell'imputato di sottrarsi all'identificazione. Quanto all'ipotesi di reato di cui al comma 7, i giudici del merito hanno ritenuto che l'entità dell'urto fosse tale da imporre al ricorrente di rappresentarsi, secondo una valutazione ex ante, il concreto rischio che dall'incidente fossero derivate lesioni personali. In tale prospettiva, risulta coerente il principio secondo cui anche l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza può essere integrato dal dolo eventuale, ravvisabile allorché l'agente, in presenza di un sinistro ricollegabile al proprio comportamento e connotato da circostanze tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità o anche solo la possibilità che ne siano derivate conseguenze dannose per le persone, ometta di adempiere all'obbligo di prestare assistenza (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046 - 01). Sotto il profilo oggettivo, deve altresì ribadirsi che il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, contempla tra i suoi elementi costitutivi la necessità di assistenza alle persone ferite; necessità che, alla luce delle concrete modalità del fatto e delle condizioni della persona offesa, deve ritenersi sussistente. Né può ridursi il contenuto dell'obbligo di assistenza al solo soccorso sanitario, dovendosi intendere lo stesso esteso ad ogni forma di aiuto, morale e materiale, richiesta dalle circostanze del caso concreto; con la conseguenza che grava sull'agente l'onere di dimostrare l'adeguatezza dell'assistenza eventualmente prestata in tale più ampio significato (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Rv. 271046 - 01). 3Alla luce di quanto esposto, la situazione oggettiva delle persone coinvolte imponeva al ricorrente un obbligo di assistenza adeguato e proporzionato alle circostanze, obbligo che risulta del tutto inadempiuto, avendo egli ripreso la marcia senza fornire alcun supporto concretamente idoneo in relazione alle condizioni delle vittime. Correttamente, inoltre, i giudici di merito hanno evidenziato che, sebbene il reato in esame richieda un effettivo bisogno di assistenza dell'investito — sicché esso non è configurabile qualora altri abbiano già provveduto e l'ulteriore intervento dell'obbligato non sia più necessario o utile — tale circostanza deve essere percepita dall'investitore prima dell'allontanamento, sulla base di un'obiettiva constatazione ex ante, e non può essere valutata soltanto ex post. Nel caso di specie è stato osservato che il ricorrente non risulta essersi neppure accertato della presenza di altre persone sul luogo del sinistro. 5. Quanto al terzo motivo di gravame, va ricordato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale può valorizzare tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della modulazione della pena secondo il principio di proporzionalità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi a tal fine positivamente apprezzabili. Ha valorizzato le modalità complessive della condotta di guida e le due precedenti violazioni del codice della strada in stato di ebbrezza che, pur estinte per esito positivo del lavoro di pubblica utilità, sono state ritenute dimostrative di un reiterato disprezzo delle fondamentali regole della circolazione stradale e una persistente inclinazione al mancato rispetto delle stesse. Si tratta di valutazione ragionevole e proporzionata alla condotta dell'imputato, in linea con l'art. 133 cod. pen. e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte. È infatti principio consolidato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone l'esame di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che venga specificato a quale di essi si sia inteso fare riferimento; parimenti, al fine di riconoscere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a valorizzare, tra gli elementi indicati dalla norma, quello ritenuto prevalente ed idoneo a determinare il beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all'entità del reato o alle modalità esecutive può risultare sufficiente a giustificarne il diniego (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che, in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice 4deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., la condotta positiva del condannato successiva al reato; tuttavia, il rilievo di tale elemento può essere escluso con motivazione fondata su altre, preponderanti ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà. Fattispecie di mancata concessione motivata in ragione della gravità del fatto. (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509- 03). Nel caso in esame, gli elementi favorevoli allegati dalla difesa — quali l'assenza di una significativa esperienza criminale, il comportamento processuale, le scuse rivolte alla persona offesa e l'ammissione del fatto — pur astrattamente valutabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen., non risultano idonei a modificare il giudizio complessivamente negativo derivante dalla gravità della condotta e dalla presenza di precedenti specifici. Con particolare riferimento all'ammissione di essere stato alla guida del veicolo, va infine richiamato il principio secondo cui la confessione o l'ammissione del fatto non comportano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, specie quando non siano accompagnate da concreti segni di ravvedimento e si risolvano piuttosto nella mera presa d'atto dell'inevitabilità del quadro probatorio a carico dell'imputato (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738; Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108). In tale prospettiva, la confessione è stata ritenuta elemento non sufficiente a superare la negativa valutazione della personalità dell'imputato, desumibile da precedenti condotte anch'esse caratterizzate dal mancato rispetto delle regole fondamentali della circolazione stradale. 6. Va infine osservato che, per la prima volta, in questa sede, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sul punto questo Collegio intende riaffermare il principio secondo cui in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità ( Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semnnah, Rv. 275782 -01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913); 57. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna"del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 etiro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M