CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06607/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Rel. ORDINANZA sul ricorso 1273/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] sabetta Verrina,pec , elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tuscolana 1390; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.1846/2022 della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA, depositata in data 3/6/2022 e notificata in data 26/10/2022; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria con sentenza n. 1846/2022, depositata i l 3/6/2022 e notificata in data 26/10/2022, ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro n. 1632/2021 del 27.9.2021, la quale ha a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] relativoall’atto di contestazione prot. 31260 del 28/11/2016 emesso dall’Amministrazione finanziaria. 2.Tale atto veniva adottato sulla base di un verbale di verifica ENEL che aveva accertato a carico del contribuente una manomissione del contatorecon prelievo irregolare di energia elettrica. Seguiva pertanto l’irrogazione della sanzione ex art 59 co. 1 T.U.A. , pari a d euro 23.101,00, per avere sottratto in violazione dell’art 59 co. 3 T.U.A. energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta. 3.Il giudice di prime cure non riteneva operante l’eccepita decadenza dallasanzione amministrativa irrogata, né considerava erroneamente individuato il destinatario della sanzione, mariteneva illegittimo l’atto di contestazioneper difetto di motivazione. Il giudice d’appello acco- glievail gravame osservando che era pacifica la sottrazione dell’ener- gia al regolare accertamento dell’imposta, eche il calcolo della san- zione contenuto nell’atto impugnato aveva per presupposto la deter- minazione dei consumi effettuatadall’Azienda fornitrice energia elet- tricacon fattura, ma la determinazione dell’imposta non era stata og- getto di contestazione , con conseguente correttezza della sanzione . Inoltre, per le caratteristiche del giudizio tributario di impugnazione- merito, veniva rigettata anche la contestazione divizio motivazionale dell’atto impugnato, non avendoil contribuente dimostratoin concreto l’erroneità dellaliquidazione della pretesa. 4.Il contribuente propone ricor so per cassazione affidato a due motiv i , cui replica l’Agenzia con controricorso. Considerato che: 5.Con il primo motivo il ricorrente - in relazione all’art 360 n. 3 cod. proc.civ. - rileva la violazione e falsa applicazione dell’art 7 della l . n.212 del 2000 e dell’art 3 l . n. 241/1990 con conseguente nullità dellasentenza, per non aver la CTR tenuto conto che l’atto impugnato non è stato notificato insieme al la fattura di pagamento dove sono espostii consumi nel dettaglio e le imposte sottratte al pagamento e nonne è stato riprodotto neppure il contenuto essenziale , restando irrilevantela produzione giudiziale della fattura, poiché tardiva . 6.Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi espressadalla CTR (cfr. Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016n. 4293) la quale ha in primo luogo statuito: “ osserva il collegio chela modalità ordinaria attraverso cui [OSCURATO:SOCIETA]. determina e li- quidail consumo di elettricità è costituita dalla fattura, la quale, nel casoin esame, non risulta essere stata oggetto di contestazione, né conreclamo, né in via giurisdizionale. ” Dunque, il giudice d’appello statuisceche non è ben proposta la contestazione solo sulle sanzioni inassenza di impugnazione sul tributo, e coerentemente ritiene ma- turatala prescrizione presuntiva. 7.In secondo luogo, la CTR esprim e un’ulteriore ulteriore statuizione : « Aciò si aggiunga che un siffatto accertamento non può avvenire in viaincidentale, all’interno del processo tributario, stante la natura di impugnazione-merito propria di esso, che impone al contribuente, cheintenda contestare la liquidazione di un inadempimento contrat- tualeeffettuata dalla controparte e che costituisce il presupposto fat- tualee giuridico per l’irrogazione di una sanzione amministrativa, di nonlimitarsi semplicemente a dedurre il vizio di motivazione, ma di dimostrare in concreto l’erroneità della liquidazione stessa, trovan- dosiegli nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ra- gionigiuridiche della pretesa. » .Pertanto , la dismissione delle difese del contribuente avviene anche perché egli, secondo il giudice del merito,non ha dimostrato in concreto l’erroneità della liquidazione, puressendo nelle condizioni di conoscere i presupposti in fatto e di- rittodella pretesa, e dunque il vizio di motivazione proposto in ap- pelloè ritenuto fine a sé stesso e come tale non ben proposto. Lacensura in disamina al contrario semplicemente ripropone le difese giàesaminate nei gradi di merito e non si confronta con la comples- sivaratio decidendi espressa dal giudice d’appello nella sentenza im- pugnata,derivandone l’inammissibilità del motivo. 8.Con il secondo motivo il ricorrente – in relazione a ll’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ. – prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossial’esistenza della fattura che l’Agenzia ha posto a base della li- quidazionedelle sanzioni ; secondo il ricorrente la fattura non gli sa- rebbe mai stata comunicata anteriormente all’incardinamento del processo; inoltre, vi sarebbe stata un ’omessa pronuncia da parte della CTR sulla eccezione della parte di erronea identificazione del destinatariodell’atto di contestazione. 9.Il motivo è affetto da concorrenti ragioni di inammissibilità e infon- datezza. 9.1. Innanzitutto, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame dielementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopravisto, nella fattispecie non solo l’illegittima captazione di ener- gia, ma la stessa fattura che ne quantifica il valore sono elementi esplicitamenteposti a base della decisione da parte della CTR e dun- queil fatto storico è indubbiamente stato considerato. 9.2. Quanto poi all a prospettata omessa pronuncia, essa non solo andavaseparatamente censurata sotto il diverso paradigma del n. 4 del360 primo commo cod. proc. civ., ma è anche solo abbozzat a , in quantopriva di localizzazione e financo riferimenti agli atti nei quali laquestione sarebbe stata posta all’attenzione del giudice d’appello, dalmomento che la sentenza non dà conto della riproposizione della questionenel secondo grado di giudizio. 9.3.E’ vero che l’ " error in procedendo " legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudiziodi merito, ma questo presuppone pur sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art.366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato,in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteti- citàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documentiper la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimodi semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire altempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte edil diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura taleda non inciderne la stessa sostanza . 10.Il ricorso è perciò rigettato e da questo esito discende il regola- mentodelle spese di lite come da dispositivo , secondo soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti