CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 26182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 5 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Udine il 15 luglio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638. Fatti commessi in Udine fino alla data del 16 dicembre 2017. Letta la memoria trasmessa il 24 marzo 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto, in via principale, di rinviare il presente giudizio al fine di verificare lo stato di salute dell'imputato e, in subordine, di annullare la sentenza impugnata. Ritenuta non meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio, in quanto formulata in termini generici e meramente esplorativi. Evidenziato che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa contesta, in termini sostanzialmente sovrapponibili, contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare, in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere provata la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] dal punto di vista oggettivo e soggettivo, hanno ragionevolmente richiamato i doveri ricollegabili al ruolo operativo dell'imputato, che ha peraltro regolarmente ricevuto la diffida ad adempiere da parte dell'Inps (cfr. pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata). Osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa eccepisce la prescrizione del reato, è sua volta manifestamente infondato, dovendosi richiamare il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Da ciò discende che la prescrizione del reato matura il 16 marzo 2027, come correttamente indicato a pag. 6 della sentenza impugnata. Rilevato che anche il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagine 8-9), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. peri., la pluralità delle violazioni di cui l'imputato si è reso autore, violazioni che hanno comportato la sottrazione all'Erario della non trascurabile somma di 31.000 euro.• Evidenziato che il quinto motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato (pagina 9 della sentenza impugnata) il precedente penale per bancarotta a carico di [OSCURATO:PERSONA], la reiterazione della condotta illecita e l'importo non irrisorio delle ritenute non versate. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.M