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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 09695/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23040/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CHIARA D'AURELI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Contratti a termine – A.T.A. – Differenze retributive R.G.N. 23040/2019 Ud. 20/03/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , MASSIMILIANORIZZI, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL] rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza dellaCorte d'appello Brescia n. 30/2019 depositata il 28/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 3 di 9 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 30/2019, pubblicata in data 28 gennaio 2019, la Corte d’appello di Brescia, nella regolare costituzione del [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA, ha respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 20/2018 depositata in data 16 febbraio 2018.

2. Quest’ultimo era stato adito dai ricorrenti, i quali, premesso di avere stipulato una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in qualità o di A.T.A. o docenti, avevano formulato una serie di domande successivamente oggetto di riduzione in corso di giudizio ed infine limitate a quelle concernenti la condanna del MINISTERO – previo accertamento della illegittimità dei termini apposti a tutti i contratti di lavoro stipulati dai ricorrenti – al risarcimento dei danni connessi alla reiterazione dei contratti a tempo determinato nonché alla corresponsione degli scatti biennali previsti dall'art. 53, Legge n. 312/1980.

3. Il Tribunale di Cremona aveva definito il giudizio, da un lato dichiarando,in ordine alle domande formulate da alcuni dei ricorrenti, in parte l'inammissibilità in parte la litispendenza e, dall’altro lato, rigettando le domande proposte dagli altri ricorrenti.

Il Tribunale, infatti, aveva rilevato: quanto ai primi, che alcuni ricorrenti avevano nelle more già ottenuto la stabilizzazione mentre altri ricorrenti avevano promosso in precedenza altri giudizi identici, già definiti in primo grado; quanto ai secondi, che le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo risultavano del tutto insufficienti a consentire di verificare la fondatezza della domanda e che le lacune in questione non erano state colmate neppure entro il termine a tal uopo concesso, avendo i ricorrenti proceduto solo successivamente – ed Sez.

S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 4 di 9 inammissibilmente – al deposito di una più dettagliata ricostruzione della propria anzianità di servizio.

4. Proposto appello, la Corte d’appello di Brescia, ha disatteso il gravame condividendo la valutazione di inidoneità delle allegazioni iniziali, rilevando che la verifica del carattere discriminatorio del trattamento economico subito dai ricorrenti per effetto della conclusione di contratti a termine avrebbe presupposto la verifica di una serie di voci percepite (indennità di ferie non godute, indennità di disoccupazione) che invece i ricorrenti non avevano in alcun modo specificato.

La Corte ha altresì condiviso l’affermazione da parte del giudice di prime cure del carattere perentorio del termine concesso per l’integrazione della domanda ex art. 164 c.p.c., peraltro prorogato dopo l’originaria scadenza, con conseguente applicazione, in ogni caso, dell’art. 154 c.p.c.

La Corte territoriale ha invece riformato la decisione del giudice di prime cure in punto spese di lite, applicando la soccombenza ex art. 91 c.p.c. a tutti gli originari ricorrenti- per l’effetto condannati alle spese del doppio grado - e condannando ex art. 96, terzo comma, c.p.c. i ricorrenti il cui ricorso era stato in primo grado oggetto di declaratoria di inammissibilità.

5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia ricorrono ora i lavoratori in epigrafe.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Sez.

S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 5 di 9 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Il primo motivo di ricorso è – testualmente – rubricato “VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 1° COMMA N. 5 C.P.C.”e con esso i ricorrenti deducono l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio da parte della Corte territoriale, in quanto, pur essendo la loro domanda finalizzata anche all'accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio, dei periodi di servizio svolti con contratti a tempo determinato la Corte d'Appello di Brescia avrebbe esaminato solo ed esclusivamente il profilo della domanda concernente la ricostruzione di carriera.

I ricorrenti evidenziano che, non essendo neppure contestati dal MINISTERO i periodi di svolgimento delle prestazioni con contratto a termine, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla diretta applicazione delle tabelle di cui al CCNL, non essendo a tali fini necessari una ricostruzione dettagliata come richiesto dal primo giudice.

Deducono, infine, che il mancato rispetto del termine assegnato dal Tribunale“non ha conseguenze processuali "forti", quali la decadenza dal compimento di una certa attività processuale”ed anzi che “l'attività può comunque essere compiuta in modo non tempestivo”.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

I ricorrenti deducono la errata applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed allegato alla direttiva 1999/70/CE, per non avere la Corte d'Appello di Brescia comparato la posizione dei docenti "precari" e dei docenti di ruolo sotto Sez.

S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 6 di 9 l'aspetto dell'illegittimo mancato riconoscimento ai primi degli anni svolti ai fini dell'anzianità di servizio.

Richiamano il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla suddetta clausola 4, deducendo nel concreto una disparità di trattamento, in quanto ai precari non sarebbe stata riconosciuta l'anzianità di servizio come ai docenti di ruolo per l'inquadramento in fasce stipendiali superiori.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96c.p.c.

Con riferimento alla statuizione della Corte d’appello che ha condannato i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], BOTTI, [OSCURATO:PERSONA], PERITORE, [OSCURATO:PERSONA] e TAMENI ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. - in quanto i medesimi avrebbero proposto altro identico giudizio nei confronti del Ministero senza segnalare la circostanza nel presente giudizio - i ricorrenti deducono che il distinto giudizio concerneva in realtà periodi lavorativi differenti, contestando la sussistenza di uno stato soggettivo di malafede e il carattere abusivo della proposizione di distinto giudizio riferito a diversi periodi lavorativi.

2. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili. 2.1.Plurime sono le carenze che affliggono il primo motivo.

In primo luogo, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2019, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 d el 06/08/2019 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza Sez.

S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 7 di 9 n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).

In secondo luogo, il motivo, anziché dedurre – come ( in via del tutto astratta e senza scendere nel merito)sarebbe stato corretto – la presenza di un error in procedendo in relazione all’applicazione degli art. 414 ( quanto al difetto di allegazione ) e 164 ( quanto alla perentorietà del termine concesso per l’integrazione degli atti) c.p.c., viene a denunciare un – peraltro infondato – omesso esame di fatto decisivo.

Ulteriormente, il motivo non coglie minimamente decisum e ratio delladecisione impugnata, la quale ha chiarito che nella fattispecie non si discuteva di ricostruzione della carriera ma del riconoscimento di differenze retributive conseguenti all’anzianità di servizio in pendenza di rapporto a termine, rilevando che, a tale fine , sarebbe stato necessario precisare la natura delle supplenze e tener conto del trattamento di miglior favore riconosciuto su alcuni istituti agli assunti a tempo determinato.

Infine, il motivo omette di conformarsi alla regola di specificità e completezza dell’art. 366 c.p.c., limitandosi ad operare un richiamo ai documenti depositati nel giudizio di primo grado, senza tuttavia provvedere a riprodurre le indispensabili deduzioni svolte nel ricorso introduttivo di primo grado. 2.2.Anche il secondo motivo omette di confrontarsi con l’effettiva ratio della decisione impugnata.

La Corte territoriale, invero, non ha escluso l’applicazione del principio di non discriminazione (sul quale cfr. Cass. Sez.

U -Sentenza n. 22726 del 20/07/2022; Cass. Sez.

L - Sentenza n. 7584 del 08/03/2022; Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 ; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016), ma ha escluso la Sez.

S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 8 di 9 possibilità di pronunciarsi in ordine alla sussistenza o meno delle dedotte discriminazioni - e quindi sull’ambito di applicabilità della clausola 4dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE – ritenendo che la insufficienza delle allegazioni inizialiprecludesse la possibilità di procedere ad una simile valutazione. 2.3.Il terzo motivo, infine, risulta del tutto carente sul piano della specificità dell’art. 366 c.p.c., limitandosi ad allegare che il diverso giudizio precedentemente instaurato sarebbe stato riferito alle differenze retributive concernenti altri periodi lavorativi.

Tale asserzione, tuttavia, avrebbe dovuto essere suffragata con la riproduzione nel ricorso delle parti rilevanti degli atti di detto distinto giudizio, le quali invece risultano del tutto omesse, dovendosi, peraltro rilevare che la statuizione di litispendenza adottata dal giudice di prime cure non risulta essere stataimpugnata innanzi alla Corte territoriale e che la stessa – e quindi l’affermazione della identità dei giudizi – sia conseguentemente coperta dal giudicato.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, discende la condanna deiricorrenti alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

Sez.

S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 9 di 9 P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23040/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CHIARA D'AURELI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Contratti a termine – A.T.A. – Differenze retributive R.G.N. 23040/2019 Ud. 20/03/2024CC Sez. S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , MASSIMILIANORIZZI, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL] rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza dellaCorte d'appello Brescia n. 30/2019 depositata il 28/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 3 di 9 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 30/2019, pubblicata in data 28 gennaio 2019, la Corte d’appello di Brescia, nella regolare costituzione del [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA, ha respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 20/2018 depositata in data 16 febbraio 2018. 2. Quest’ultimo era stato adito dai ricorrenti, i quali, premesso di avere stipulato una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in qualità o di A.T.A. o docenti, avevano formulato una serie di domande successivamente oggetto di riduzione in corso di giudizio ed infine limitate a quelle concernenti la condanna del MINISTERO – previo accertamento della illegittimità dei termini apposti a tutti i contratti di lavoro stipulati dai ricorrenti – al risarcimento dei danni connessi alla reiterazione dei contratti a tempo determinato nonché alla corresponsione degli scatti biennali previsti dall'art. 53, Legge n. 312/1980. 3. Il Tribunale di Cremona aveva definito il giudizio, da un lato dichiarando,in ordine alle domande formulate da alcuni dei ricorrenti, in parte l'inammissibilità in parte la litispendenza e, dall’altro lato, rigettando le domande proposte dagli altri ricorrenti. Il Tribunale, infatti, aveva rilevato: quanto ai primi, che alcuni ricorrenti avevano nelle more già ottenuto la stabilizzazione mentre altri ricorrenti avevano promosso in precedenza altri giudizi identici, già definiti in primo grado; quanto ai secondi, che le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo risultavano del tutto insufficienti a consentire di verificare la fondatezza della domanda e che le lacune in questione non erano state colmate neppure entro il termine a tal uopo concesso, avendo i ricorrenti proceduto solo successivamente – ed Sez. S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 4 di 9 inammissibilmente – al deposito di una più dettagliata ricostruzione della propria anzianità di servizio. 4. Proposto appello, la Corte d’appello di Brescia, ha disatteso il gravame condividendo la valutazione di inidoneità delle allegazioni iniziali, rilevando che la verifica del carattere discriminatorio del trattamento economico subito dai ricorrenti per effetto della conclusione di contratti a termine avrebbe presupposto la verifica di una serie di voci percepite (indennità di ferie non godute, indennità di disoccupazione) che invece i ricorrenti non avevano in alcun modo specificato. La Corte ha altresì condiviso l’affermazione da parte del giudice di prime cure del carattere perentorio del termine concesso per l’integrazione della domanda ex art. 164 c.p.c., peraltro prorogato dopo l’originaria scadenza, con conseguente applicazione, in ogni caso, dell’art. 154 c.p.c. La Corte territoriale ha invece riformato la decisione del giudice di prime cure in punto spese di lite, applicando la soccombenza ex art. 91 c.p.c. a tutti gli originari ricorrenti- per l’effetto condannati alle spese del doppio grado - e condannando ex art. 96, terzo comma, c.p.c. i ricorrenti il cui ricorso era stato in primo grado oggetto di declaratoria di inammissibilità. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia ricorrono ora i lavoratori in epigrafe. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. Sez. S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 5 di 9 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Il primo motivo di ricorso è – testualmente – rubricato “VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 1° COMMA N. 5 C.P.C.”e con esso i ricorrenti deducono l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio da parte della Corte territoriale, in quanto, pur essendo la loro domanda finalizzata anche all'accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio, dei periodi di servizio svolti con contratti a tempo determinato la Corte d'Appello di Brescia avrebbe esaminato solo ed esclusivamente il profilo della domanda concernente la ricostruzione di carriera. I ricorrenti evidenziano che, non essendo neppure contestati dal MINISTERO i periodi di svolgimento delle prestazioni con contratto a termine, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla diretta applicazione delle tabelle di cui al CCNL, non essendo a tali fini necessari una ricostruzione dettagliata come richiesto dal primo giudice. Deducono, infine, che il mancato rispetto del termine assegnato dal Tribunale“non ha conseguenze processuali "forti", quali la decadenza dal compimento di una certa attività processuale”ed anzi che “l'attività può comunque essere compiuta in modo non tempestivo”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. I ricorrenti deducono la errata applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed allegato alla direttiva 1999/70/CE, per non avere la Corte d'Appello di Brescia comparato la posizione dei docenti "precari" e dei docenti di ruolo sotto Sez. S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 6 di 9 l'aspetto dell'illegittimo mancato riconoscimento ai primi degli anni svolti ai fini dell'anzianità di servizio. Richiamano il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla suddetta clausola 4, deducendo nel concreto una disparità di trattamento, in quanto ai precari non sarebbe stata riconosciuta l'anzianità di servizio come ai docenti di ruolo per l'inquadramento in fasce stipendiali superiori. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96c.p.c. Con riferimento alla statuizione della Corte d’appello che ha condannato i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], BOTTI, [OSCURATO:PERSONA], PERITORE, [OSCURATO:PERSONA] e TAMENI ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. - in quanto i medesimi avrebbero proposto altro identico giudizio nei confronti del Ministero senza segnalare la circostanza nel presente giudizio - i ricorrenti deducono che il distinto giudizio concerneva in realtà periodi lavorativi differenti, contestando la sussistenza di uno stato soggettivo di malafede e il carattere abusivo della proposizione di distinto giudizio riferito a diversi periodi lavorativi. 2. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili. 2.1.Plurime sono le carenze che affliggono il primo motivo. In primo luogo, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2019, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 d el 06/08/2019 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza Sez. S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 7 di 9 n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). In secondo luogo, il motivo, anziché dedurre – come ( in via del tutto astratta e senza scendere nel merito)sarebbe stato corretto – la presenza di un error in procedendo in relazione all’applicazione degli art. 414 ( quanto al difetto di allegazione ) e 164 ( quanto alla perentorietà del termine concesso per l’integrazione degli atti) c.p.c., viene a denunciare un – peraltro infondato – omesso esame di fatto decisivo. Ulteriormente, il motivo non coglie minimamente decisum e ratio delladecisione impugnata, la quale ha chiarito che nella fattispecie non si discuteva di ricostruzione della carriera ma del riconoscimento di differenze retributive conseguenti all’anzianità di servizio in pendenza di rapporto a termine, rilevando che, a tale fine , sarebbe stato necessario precisare la natura delle supplenze e tener conto del trattamento di miglior favore riconosciuto su alcuni istituti agli assunti a tempo determinato. Infine, il motivo omette di conformarsi alla regola di specificità e completezza dell’art. 366 c.p.c., limitandosi ad operare un richiamo ai documenti depositati nel giudizio di primo grado, senza tuttavia provvedere a riprodurre le indispensabili deduzioni svolte nel ricorso introduttivo di primo grado. 2.2.Anche il secondo motivo omette di confrontarsi con l’effettiva ratio della decisione impugnata. La Corte territoriale, invero, non ha escluso l’applicazione del principio di non discriminazione (sul quale cfr. Cass. Sez. U -Sentenza n. 22726 del 20/07/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 7584 del 08/03/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016), ma ha escluso la Sez. S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 8 di 9 possibilità di pronunciarsi in ordine alla sussistenza o meno delle dedotte discriminazioni - e quindi sull’ambito di applicabilità della clausola 4dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE – ritenendo che la insufficienza delle allegazioni inizialiprecludesse la possibilità di procedere ad una simile valutazione. 2.3.Il terzo motivo, infine, risulta del tutto carente sul piano della specificità dell’art. 366 c.p.c., limitandosi ad allegare che il diverso giudizio precedentemente instaurato sarebbe stato riferito alle differenze retributive concernenti altri periodi lavorativi. Tale asserzione, tuttavia, avrebbe dovuto essere suffragata con la riproduzione nel ricorso delle parti rilevanti degli atti di detto distinto giudizio, le quali invece risultano del tutto omesse, dovendosi, peraltro rilevare che la statuizione di litispendenza adottata dal giudice di prime cure non risulta essere stataimpugnata innanzi alla Corte territoriale e che la stessa – e quindi l’affermazione della identità dei giudizi – sia conseguentemente coperta dal giudicato. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, discende la condanna deiricorrenti alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). Sez. S4/L- R.G. 23040/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 9 di 9 P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ult
Sentenza Cassazione n. 09695/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris