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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35385/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della sua richiesta ex art. 35-ter ord. pen. in ordine ai periodi di detenzione presso le Case circondariale di Agrigento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente e compiutamente motivato, spiegando le ragioni per le quali non si è in presenza di un trattamento penitenziario che abbia attinto le soglie del trattamento inumano e degradante; rilevato che è congrua la motivazione sui fattori compensativi, quali la possibilità di fruizione in modo riservato del servizio igienico, con acqua corrente, la presenza nella cella di ampia finestra con areazione e luminosità naturale, la possibilità di fruizione del servizio doccia, con erogazione di acqua calda, e la possibilità di fruizione di otto ore al giorno fuori della camera di pernottamento; rilevato che lo spazio minimo viale, quantificato tra i 3 e i 4 mq, è stato correttamente misurato e che in ogni caso il ricorrente è stato sempre ristretto unitamente ad un solo altro detenuto; rilevato che correttamente il Tribunale ha osservato come la mancanza di riscaldamento, alla latitudine di Agrigento, ha esercitato un limitato impatto sullo stato di detenzione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il co sigliere estensore Il presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della sua richiesta ex art. 35-ter ord. pen. in ordine ai periodi di detenzione presso le Case circondariale di Agrigento. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente e compiutamente motivato, spiegando le ragioni per le quali non si è in presenza di un trattamento penitenziario che abbia attinto le soglie del trattamento inumano e degradante; rilevato che è congrua la motivazione sui fattori compensativi, quali la possibilità di fruizione in modo riservato del servizio igienico, con acqua corrente, la presenza nella cella di ampia finestra con areazione e luminosità naturale, la possibilità di fruizione del servizio doccia, con erogazione di acqua calda, e la possibilità di fruizione di otto ore al giorno fuori della camera di pernottamento; rilevato che lo spazio minimo viale, quantificato tra i 3 e i 4 mq, è stato correttamente misurato e che in ogni caso il ricorrente è stato sempre ristretto unitamente ad un solo altro detenuto; rilevato che correttamente il Tribunale ha osservato come la mancanza di riscaldamento, alla latitudine di Agrigento, ha esercitato un limitato impatto sullo stato di detenzione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il co sigliere estensore Il presi
Sentenza Cassazione n. 35385/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris