Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 05346/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27993/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 55 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 6285/2021depositata il 29/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. La C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 6285/2/2021 notificata a mezzo PEC in data 4 agosto 2021, rigettava l'appello proposto dall'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Salerno,confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione da parte dell’ istituto contribuente avverso l'avviso di accertamento Imu anno 2014 limitatamente alle sanzioni ritenute non dovute.

2. I giudici d'appello osservavano che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - la quale aveva notificato l'avviso di accertamento de quo quale concessionaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – era a ciò pienamente legittimata sulla scorta del contratto concluso in data 6 maggio 2019 in epoca precedente all'avviso impugnato, precisando che, ove si fosse ritenuto che detto contratto non si era regolarmente perfezionato anteriormente alla notifica dell'atto impositivo, andava considerato che in forza dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 era possibile l’esecuzione anticipata del contratto di appalto in virtù di ragioni di urgenza –nella specie ravvisabili in re ipsa – e che con la successiva convenzione del 15 gennaio 2020, stabilendosi la sua efficacia dal 6 maggio 2019, l’ente impositore aveva ratificato, con effetti ex tunc, l'operato della concessionaria.

Osservavano, ancora, che non sussisteva alcun difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e che la società contribuente non aveva comprovato il proprio diritto all'esenzione.

3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, l’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.

5. IlComune di [OSCURATO:PERSONA] non risulta costituito. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare va osservato che non vi è prova in atti della rituale notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], parte del giudizio di appello e litisconsorte necessario, sicchè va assegnato alla parte ricorrente termine per procedere alla rinotifica del ricorso per cassazione nei confronti del suindicato ente P.Q.M. assegna all’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza al fine di provvedere alla notifica del ricorso al Comune di [OSCURATO:PERSONA],e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27993/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 55 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 6285/2021depositata il 29/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 6285/2/2021 notificata a mezzo PEC in data 4 agosto 2021, rigettava l'appello proposto dall'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Salerno,confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione da parte dell’ istituto contribuente avverso l'avviso di accertamento Imu anno 2014 limitatamente alle sanzioni ritenute non dovute. 2. I giudici d'appello osservavano che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - la quale aveva notificato l'avviso di accertamento de quo quale concessionaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – era a ciò pienamente legittimata sulla scorta del contratto concluso in data 6 maggio 2019 in epoca precedente all'avviso impugnato, precisando che, ove si fosse ritenuto che detto contratto non si era regolarmente perfezionato anteriormente alla notifica dell'atto impositivo, andava considerato che in forza dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 era possibile l’esecuzione anticipata del contratto di appalto in virtù di ragioni di urgenza –nella specie ravvisabili in re ipsa – e che con la successiva convenzione del 15 gennaio 2020, stabilendosi la sua efficacia dal 6 maggio 2019, l’ente impositore aveva ratificato, con effetti ex tunc, l'operato della concessionaria. Osservavano, ancora, che non sussisteva alcun difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e che la società contribuente non aveva comprovato il proprio diritto all'esenzione. 3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, l’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. 5. IlComune di [OSCURATO:PERSONA] non risulta costituito. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare va osservato che non vi è prova in atti della rituale notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], parte del giudizio di appello e litisconsorte necessario, sicchè va assegnato alla parte ricorrente termine per procedere alla rinotifica del ricorso per cassazione nei confronti del suindicato ente P.Q.M. assegna all’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza al fine di provvedere alla notifica del ricorso al Comune di [OSCURATO:PERSONA],e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione
Sentenza Cassazione n. 05346/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris