CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25725/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Assise di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, a richiesta del Procuratore Generale ha determinato in ulteriori mesi diciotto il periodo di isolamento diurno relativo al provvedimento di cumulo in relazione alla pena dell'ergastolo computata per [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che questa fosse proporzionata al trattamento sanzionatorio maturato; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. evidenziando che la Corte non avrebbe tenuto nel dovuto conto il periodo di detenzione subito e la buona condotta tenuta dal ricorrente durante lo stesso; Rilevato che il provvedimento impugnato -facendo riferimento alla gravità delle pene concorrenti inflitte, tre ergastoli e 38 anni di pena temporanea, e alla circostanza che per uno di questi era già stato quantificato un periodo di isolamento diurno pari a 9 mesi- ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. al giudice di merito e tale valul:azione, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n .. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.