CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29388-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla via degli scipioni, N. 268/A; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2864/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatoreGIAN [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamentocon cui ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relativamente all’anno di imposta 2014; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Bergamo che, con sentenza n. 602/2018, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2864/2021, depositata il 20/07/2021, dichiarata l’inammissibilità delle domande – proposte solo in seconde cure – volte all’annullamento delle riprese relative alle sanzioni ed agli interessi, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come anche in caso di tributi - come nella specie - iscritti a ruolo a titolo provvisorio, debba trovare applicazione la sanzione contemplata dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997, siccome avente portata generale in caso – quale quello in esame -di omesso versamento delle imposte; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoriaex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che risulta effettivamente pendente, innanzi alla sezione tributaria e come evidenziato dalla parte ricorrente con la memoria ex art. 380-biscod. proc. civ., il ricorso iscritto al n. 5897/2020 r.g., avente ad oggetto le riprese originanti la sanzione per cui è causa; che appare dunque opportuno (arg. da Cass., Sez. 6-5, 13.1.2021, n. 331, Rv. 660259-01) rinviare la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, per la trattazione congiunta del presente procedimento e di quello iscritto al n. 5897/2020 r.g. cit.; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, per la trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al n. 5897/2020 r.g. Così deci