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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23991/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Macerata il 29 febbraio 2016 (sentenza sub a), dalla Corte di appello di Ancona il 30 settembre 2016 (sentenza sub b), dalla Corte di appello di Ancona il 21 settembre 2017 (sentenza sub c), rideterminando, per l'effetto, la pena complessiva inflitta con i tre titoli in 15 anni e 6 mesi di reclusione e 61.000 di multa.

Il giudice dell'esecuzione ha assunto come pena quella inflitta per il reato più grave della sentenza sub b), che è di 12 anni e 9 mesi di reclusione, che ha aumentato di 1 anno e 6 mesi per la continuazione interna con i reati satellite della i.sentenza sub b), ridotto di 1/3 per il rito abbreviato, aumentato ulteriormente di 5 anni e 4 mesi per la continuazione con i reati oggetto della sentenza sub c), ed aumentato ulteriormente di 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per la continuazione con i reati della sentenza sub a).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce errore materiale nella individuazione in 5 anni e 4 mesi di reclusione dell'aumento per i reati oggetto della pronuncia sub c), che sarebbe frutto di errore materiale di calcolo in uno dei passaggi intermedi, perchè la riduzione di un terzo che il giudice ha applicato sulla pena base di anni 10 e mesi 10 avrebbe dovuto essere pari ad anni 7 mesi 2 e giorni 20 di reclusione, e non ad anni 8 di reclusione, come riportato nel provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione sulla specificazione dei singoli aumenti di pena per la continuazione interna ai reati di cui alla sentenza indicata sub c).

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli aumenti di pena per la continuazione interna alla sentenza sub c), in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto determinare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore rispetto a quelli fissati con la sentenza irrevocabile di condanna dal giudice della cognizione.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'aumento disposto per i reati di cui alla sentenza sub a), in quanto l'aumento sarebbe o non corretto, perché privo della riduzione per il rito, oppure - se calcolata tale riduzione - identico alla pena applicata dal giudice della cognizione.

Mancherebbe, inoltre, il calcolo dei singoli aumenti per i reati satellite della continuazione interna.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore , Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché inconferente rispetto al contenuto del provvedimento impugnato.

Nella ordinanza applicativa della continuazione il giudice dell'esecuzione ha calcolato l'aumento di pena per i reati della sentenza sub c) in questo modo: "stimasi equo un aumento di pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione (da anni 10 mesi 10 meno 1/3, ad anni 8 meno 1/3)".44)N-L Il difensore ha ritenuto che l'espressione "da anni 10 mesi 10 meno 1/3 ad anni 8" si riferisse alla diminuzione per le attenuanti generiche, e l'espressione "ad anni 8 meno 1/3" si riferisse al rito.

E si duole che la prima riduzione non fosse, in realtà, pari aritmeticamente ad 1/3.

In realtà, il difensore non interpreta correttamente il contenuto del provvedimento del giudice dell'esecuzione, in quanto l'espressione "da anni 10 mesi 10 meno 1/3" sta a significare che in cognizione il ricorrente era stato condannato ad anni 10 mesi 10, ridotti poi di 1/3 per il rito, e l'espressione "ad anni 8 meno 1/3" sta a significare che in esecuzione la pena per gli stessi reati viene rideterminata in anni 8, ridotti poi di 1/3 per il rito.

Con la formula utilizzata il giudice dell'esecuzione ha voluto evidenziare che il ricalcolo era migliorativo per il condannato, mettendo a confronto la pena data in cognizione con quella data in esecuzione.

Pertanto, il motivo di ricorso, che era fondato su una lettura completamente diversa ed errata del contenuto del provvedimento impugnato, essendo inconferente con esso, è inammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il giudice dell'esecuzione ha effettuato un aumento unico per tutti i reati oggetto della sentenza sub c), che, come detto, è stato indicato sinteticamente in "anni 8 meno 1/3".

Con la sentenza sub c) il ricorrente è stato condannato complessivamente per sette reati che gli erano stati contestati: un reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e sei reati dell'art. 73 dello stesso decreto.

Per questi sette reati il giudice della cognizione aveva calcolato la pena nei termini seguenti: "pena base per il reato associativo: 13 anni e 7 mesi reclusione; riduzione per attenuanti generiche: 9 anni e 20 giorni di reclusione; aumento per continuazione: 1 anno, 9 mesi, 10 giorni di reclusione (così divisi: mesi 4 per i capi di imputazione 4, 9 e 10, mesi 3 e gg. 15 per ciascuno dei capi 14 e 17, e mesi 2 e gg. 10 di reclusione per il capo 20), ridotta di 1/3 per il rito".

Il giudice dell'esecuzione ha saltato i primi tre passaggi intermedi, ed ha individuato direttamente la pena conseguente al calcolo della continuazione ed antecedente alla riduzione del rito ("anni 8 meno 1/3").

In questo modo, però, non si comprende quale quota di pena pertenga al reato associativo e quale a ciascuno dei sei reati di cui all'art. 73, in violazione della regola interpretativa di origine pretoria, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso li logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (v., tra le tante, Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).

3. Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo, riguardando sempre l'aumento per i reati satellite della sentenza sub c).

Va, peraltro, osservato che dal testo della ordinanza impugnata, proprio perché non sono stati specificati i singoli aumenti di pena per i reati oggetto della condanna sub c), non si ricava che l'aumento per i reati satellite sia stato determinato in misura superiore rispetto a quello fissato con la sentenza irrevocabile di condanna dal giudice della cognizione, talchè il motivo è fondato su presupposti ipotetici e congetturali.

4. Il quarto motivo è fondato solo in parte.

Il motivo contiene, infatti, due argomenti diversi.

Il primo argomento è che l'aumento disposto per i reati di cui alla sentenza sub a), sarebbe o non corretto, perché privo della riduzione per il rito, oppure, se è stata calcolata tale riduzione, identico alla pena applicata dal giudice della cognizione.

Il secondo argomento è che mancherebbe, inoltre, il calcolo dei singoli aumenti per i reati della continuazione interna alla sentenza sub a).

4.1. Il primo argomento è infondato, perché il giudice della cognizione della sentenza sub a) aveva calcolato la pena nel seguente modo: "pena base: 16 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, aumento per continuazione con il secondo reato: mesi 18 di reclusione e 4.500 euro di multa; riduzione per il rito: 1 anno di reclusione e 3.000 euro di multa".

Il giudice dell'esecuzione ha calcolato la pena, invece, nel seguente modo: "mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa (mesi 12 e 1.500 euro meno 1/3)".

Emerge, pertanto, con evidenza, al di là dell'indiscutibile abbattimento della pena pecuniaria, che per il giudice della cognizione la pena detentiva era di 1 anno di reclusione dopo la riduzione rito, mentre per il giudice dell'esecuzione è 1 anno prima della riduzione rito.

Quindi, non è vero che nella ordinanza impugnata sia stata applicata la stessa pena inflitta dal giudice della cognizione.

4.2. E', però, fondato il secondo argomento contenuto nello stesso motivo, in quanto, anche con riferimento all'aumento di pena per la sentenza sub a), nella espressione usata dal giudice dell'esecuzione "mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa (mesi 12 e 1.500 euro meno 1/3)", manca la specificazione dei singoli aumenti inflitti pèr ciascuno dei due reati per cui con questo ulteriore titolo è stato condannato il ricorrente.

E' stata, pertanto, violata anche in questo caso la regola interpretativa di origine pretoria riportata sopra, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti di pena per i reati satellite di cui alle sentenze sub a) e c) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Macerata il 29 febbraio 2016 (sentenza sub a), dalla Corte di appello di Ancona il 30 settembre 2016 (sentenza sub b), dalla Corte di appello di Ancona il 21 settembre 2017 (sentenza sub c), rideterminando, per l'effetto, la pena complessiva inflitta con i tre titoli in 15 anni e 6 mesi di reclusione e 61.000 di multa. Il giudice dell'esecuzione ha assunto come pena quella inflitta per il reato più grave della sentenza sub b), che è di 12 anni e 9 mesi di reclusione, che ha aumentato di 1 anno e 6 mesi per la continuazione interna con i reati satellite della i.sentenza sub b), ridotto di 1/3 per il rito abbreviato, aumentato ulteriormente di 5 anni e 4 mesi per la continuazione con i reati oggetto della sentenza sub c), ed aumentato ulteriormente di 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per la continuazione con i reati della sentenza sub a). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce errore materiale nella individuazione in 5 anni e 4 mesi di reclusione dell'aumento per i reati oggetto della pronuncia sub c), che sarebbe frutto di errore materiale di calcolo in uno dei passaggi intermedi, perchè la riduzione di un terzo che il giudice ha applicato sulla pena base di anni 10 e mesi 10 avrebbe dovuto essere pari ad anni 7 mesi 2 e giorni 20 di reclusione, e non ad anni 8 di reclusione, come riportato nel provvedimento impugnato. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione sulla specificazione dei singoli aumenti di pena per la continuazione interna ai reati di cui alla sentenza indicata sub c). Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli aumenti di pena per la continuazione interna alla sentenza sub c), in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto determinare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore rispetto a quelli fissati con la sentenza irrevocabile di condanna dal giudice della cognizione. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'aumento disposto per i reati di cui alla sentenza sub a), in quanto l'aumento sarebbe o non corretto, perché privo della riduzione per il rito, oppure - se calcolata tale riduzione - identico alla pena applicata dal giudice della cognizione. Mancherebbe, inoltre, il calcolo dei singoli aumenti per i reati satellite della continuazione interna. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore , Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché inconferente rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Nella ordinanza applicativa della continuazione il giudice dell'esecuzione ha calcolato l'aumento di pena per i reati della sentenza sub c) in questo modo: "stimasi equo un aumento di pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione (da anni 10 mesi 10 meno 1/3, ad anni 8 meno 1/3)".44)N-L Il difensore ha ritenuto che l'espressione "da anni 10 mesi 10 meno 1/3 ad anni 8" si riferisse alla diminuzione per le attenuanti generiche, e l'espressione "ad anni 8 meno 1/3" si riferisse al rito. E si duole che la prima riduzione non fosse, in realtà, pari aritmeticamente ad 1/3. In realtà, il difensore non interpreta correttamente il contenuto del provvedimento del giudice dell'esecuzione, in quanto l'espressione "da anni 10 mesi 10 meno 1/3" sta a significare che in cognizione il ricorrente era stato condannato ad anni 10 mesi 10, ridotti poi di 1/3 per il rito, e l'espressione "ad anni 8 meno 1/3" sta a significare che in esecuzione la pena per gli stessi reati viene rideterminata in anni 8, ridotti poi di 1/3 per il rito. Con la formula utilizzata il giudice dell'esecuzione ha voluto evidenziare che il ricalcolo era migliorativo per il condannato, mettendo a confronto la pena data in cognizione con quella data in esecuzione. Pertanto, il motivo di ricorso, che era fondato su una lettura completamente diversa ed errata del contenuto del provvedimento impugnato, essendo inconferente con esso, è inammissibile. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione ha effettuato un aumento unico per tutti i reati oggetto della sentenza sub c), che, come detto, è stato indicato sinteticamente in "anni 8 meno 1/3". Con la sentenza sub c) il ricorrente è stato condannato complessivamente per sette reati che gli erano stati contestati: un reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e sei reati dell'art. 73 dello stesso decreto. Per questi sette reati il giudice della cognizione aveva calcolato la pena nei termini seguenti: "pena base per il reato associativo: 13 anni e 7 mesi reclusione; riduzione per attenuanti generiche: 9 anni e 20 giorni di reclusione; aumento per continuazione: 1 anno, 9 mesi, 10 giorni di reclusione (così divisi: mesi 4 per i capi di imputazione 4, 9 e 10, mesi 3 e gg. 15 per ciascuno dei capi 14 e 17, e mesi 2 e gg. 10 di reclusione per il capo 20), ridotta di 1/3 per il rito". Il giudice dell'esecuzione ha saltato i primi tre passaggi intermedi, ed ha individuato direttamente la pena conseguente al calcolo della continuazione ed antecedente alla riduzione del rito ("anni 8 meno 1/3"). In questo modo, però, non si comprende quale quota di pena pertenga al reato associativo e quale a ciascuno dei sei reati di cui all'art. 73, in violazione della regola interpretativa di origine pretoria, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso li logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (v., tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). 3. Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo, riguardando sempre l'aumento per i reati satellite della sentenza sub c). Va, peraltro, osservato che dal testo della ordinanza impugnata, proprio perché non sono stati specificati i singoli aumenti di pena per i reati oggetto della condanna sub c), non si ricava che l'aumento per i reati satellite sia stato determinato in misura superiore rispetto a quello fissato con la sentenza irrevocabile di condanna dal giudice della cognizione, talchè il motivo è fondato su presupposti ipotetici e congetturali. 4. Il quarto motivo è fondato solo in parte. Il motivo contiene, infatti, due argomenti diversi. Il primo argomento è che l'aumento disposto per i reati di cui alla sentenza sub a), sarebbe o non corretto, perché privo della riduzione per il rito, oppure, se è stata calcolata tale riduzione, identico alla pena applicata dal giudice della cognizione. Il secondo argomento è che mancherebbe, inoltre, il calcolo dei singoli aumenti per i reati della continuazione interna alla sentenza sub a). 4.1. Il primo argomento è infondato, perché il giudice della cognizione della sentenza sub a) aveva calcolato la pena nel seguente modo: "pena base: 16 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, aumento per continuazione con il secondo reato: mesi 18 di reclusione e 4.500 euro di multa; riduzione per il rito: 1 anno di reclusione e 3.000 euro di multa". Il giudice dell'esecuzione ha calcolato la pena, invece, nel seguente modo: "mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa (mesi 12 e 1.500 euro meno 1/3)". Emerge, pertanto, con evidenza, al di là dell'indiscutibile abbattimento della pena pecuniaria, che per il giudice della cognizione la pena detentiva era di 1 anno di reclusione dopo la riduzione rito, mentre per il giudice dell'esecuzione è 1 anno prima della riduzione rito. Quindi, non è vero che nella ordinanza impugnata sia stata applicata la stessa pena inflitta dal giudice della cognizione. 4.2. E', però, fondato il secondo argomento contenuto nello stesso motivo, in quanto, anche con riferimento all'aumento di pena per la sentenza sub a), nella espressione usata dal giudice dell'esecuzione "mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa (mesi 12 e 1.500 euro meno 1/3)", manca la specificazione dei singoli aumenti inflitti pèr ciascuno dei due reati per cui con questo ulteriore titolo è stato condannato il ricorrente. E' stata, pertanto, violata anche in questo caso la regola interpretativa di origine pretoria riportata sopra, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti di pena per i reati satellite di cui alle sentenze sub a) e c) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla
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