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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 16123/2023

Testo disponibile della fonte

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27686/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione – Soc .

Coop . , domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoSoriano Paola; -controricorrente – avverso la sentenza n. 184/2020 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata in data 8/4/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/4/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI Rilevatoche: Con atto di citazione notificato il 3 agosto 2012 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva davanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] di Borgonovo per ottenerne la condanna a pagargli la somma di euro 1178,48 oltre interessi legali quale premio assicurativo non corrisposto.

Il condominio si costituiva, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto assicurativo.

Alla prima udienza, avvenuta il 21 novembre 2012, il difensore del condominio “disconosce[va] espressamente il doc. 1 indicato da controparte come contratto di assicurazione”.

Nella posteriore memoria autorizzata [OSCURATO:PERSONA] chiedeva verificazione, se occorrente, a seguito di tale “disconoscimento di sottoscrizione del contratto … compiuto ritualmente dalla parte convenuta”. [OSCURATO:PERSONA] di pace non disponeva la verificazione.

Si perveniva quindi alla sentenza n.8/2014, con cui rigettava la domanda riconvenzionale accogliendo invece quella principale e quindi condannando il convenuto a pagare la somma di euro 1178,48 oltre interessi e “alle spese di causa liquidate in € 1000,00 (oltre accessori come per legge)”.

Il condominio proponeva appello, al quale controparte, costituitasi come [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., resisteva.

Il Tribunale di Piacenza, con sentenza dell’8 aprile 2020, rigettava il gravame.

Il condominio ha presentato ricorso, articolato in tre motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

Considerato che:

1. Il primo motivo, sul disconoscimento del documento denominato “contratto di assicurazione”, sussistente, denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 214, secondo comma, e 319 c.p.c.

Il giudice d’appello ha ritenuto che il primo giudice non abbia errato, perché il condominio si sarebbe limitato nel giudizio di primo grado a dichiarareche “non riconosceva il contratto di assicurazione, in modo del tutto generico”.

Si oppone che la comparsa di risposta era stata redatta allorquando non era possibile ancora esaminare i documenti attoree cui la citazione si era riferita, in quanto ai sensi dell’articolo 319 c.p.c.

“l’attore si può costituire fino allo stesso giorno di prima udienza”, e così era avvenuto.

Esaminati dunque i documenti alla prima udienza del 21 novembre 2012, il difensore del condominio aveva appunto manifestato il disconoscimento, verbalizzando: “disconosce espressamente il doc. 1 indicato da controparte come contrattodi assicurazione”.

Si argomenta altresì che, essendo l’amministratore del condominio all’epoca - tale [OSCURATO:PERSONA] - succeduto “a terze persone, che hanno sottoscritto (se davvero l’hanno fatto) il contratto”, egli rivestiva il ruolo di avente causa ex articolo 214, secondo comma, c.p.c., onde per evitare gli effetti di cui all’articolo 215 c.p.c. gli era sufficiente dichiarare di non conoscere il documento.

Comunque si sostiene che lo ha “disconosciuto, e in maniera espressa”, per cui insostenibile si ritiene essere l’affermazione del giudice d’appello per cui non era comprensibile se il disconoscimento riguardava la firma del contratto o “la conformazione della copia del contratto di polizza all’originale”.

La stessa controparte aveva d’altronde compreso che si trattava di “disconoscimento di sottoscrizione del contratto” come emerge dalla sua seguente memoria, ove proponeva istanza di verificazione, con riserva di depositare l’originale ed eventuale ed ulteriore documentazione e di nominare eventuale consulente tecnico di parte all’inizio delle operazioni peritali.2.

Il secondo motivo si riferisce alla condanna al pagamento di spese stragiudiziali, qualificandola decisione ultra petita e denunciando violazione dell’articolo 99 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.

3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di eccezione relativa alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] costituirsi in appello nonché violazione degli articoli 5, 81 e 100 c.p.c. per vizio di contraddittoria motivazione. [OSCURATO:PERSONA], ad avviso del ricorrente, non si era costituita dando prova di essere succeduta a [OSCURATO:PERSONA], e solo all’udienza di discussione articolo 281 sexies c.p.c. (udienza che, si nota per inciso, il Tribunale ritiene essere stata revocata) aveva prodotto “un atto notarile attestante il passaggio di un ramo d’azienda” a sé da [OSCURATO:PERSONA].Il giudice d’appello non ha vagliato ciò, dichiarando di applicare la ragione più liquida: però “la legittimazione passiva/attiva di colui che adduce d’esser parte del giudizio” deve essere vagliata ai fini della condanna alle spese processuali, qui pronunciata nella sentenza d’appello proprio a favore di [OSCURATO:PERSONA].

4. Riguardo al primo motivo è il caso di subito rilevare che nel controricorso [OSCURATO:PERSONA] non contesta (bensì al riguardo tace) di essersi costituita nella modalità che le attribuisce il ricorrente condominio, ai sensi dell’articolo 319, primo comma, seconda parte, c.p.c., cioè presentando i “documenti” - in realtà, ex articolo 316 c.p.c., la citazione o il processo verbale che la sostituisce - al giudice in udienza.

N on è dunque negato che la costituzione attorea sia avvenuta alla prima udienza anche se ciò non è menzionato nel relativo verbale (allegato, peraltro senza la parte conclusiva, al ricorso).

Quel che allora rileva, a tacer d’altro, è che nel verbale di prim a udienza effettivamente vi è stato disconoscimento chiaro e adeguato (come si è visto, il difensore del condominio ha dichiarato: “disconosce espressamente il doc.1 indicato da controparte come contratto di assicurazione”).

Erra perciò il giudice d’appello ad affermare (a pagina 4 della sentenza) che il condominio, nel giudizio di primo grado, “non riconosceva il contratto di assicurazione, in modo del tutto generico”; ed eccentrico è il rilievo con cui prosegue: “e senza addurre alcuna prova a sostegno di tale assunto”, mentre in caso di disconoscimento è ben noto che è controparte, se vuole avvalersi del documento del documento disconosciuto, ad essere onerata a proporre istanza di verificazione e a fornire i mezzi di prova che ritiene utili nonché produrre/indicare le scritture di comparazione (articolo 216, primo comma, c.p.c.).

È dunque evidente l’errore del primo giudice, che ha condannato in base ad un contratto disconosciuto senza disporre la - pur richiesta da [OSCURATO:PERSONA] -verificazione, e parimenti è evidente l’errore del secondo giudice di fronte ad un motivo d’appello che era palesemente fondato, come emerge anche dalla sentenza stessa (a pagina 2).

Risulta pertanto meritevole di accoglimento il primo motivo del ricorso.

5. Il secondo motivo di per sé sarebbe fondato, perché in effetti [OSCURATO:PERSONA] non aveva richiesto la rifusione di spese stragiudiziali, bensì aveva chiesto soltanto quelle giudiziali (“con vittoria di spese e competenze legali” si era espressa).

È tuttavia evidentemente assorbitodall’accoglimento del motivo precedente.

6. Il terzo motivo, correggendo la rubrica quanto al riferimento che deve essere all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. anziché n.5 non essendo questione puramente motivazionale,a sua volta di per sé sarebbe fondato.

Sub 2.2, a pag.4 della sentenza, il Tribunale dà atto dell’eccezione relativa alla legittimazionee dichiara di non considerarla perché ritiene che venga assorbita dalla ragione più liquida, senza “condurre ad un diverso esito”.

Invece, se [OSCURATO:PERSONA] non fosse legittimata a entrare nel processo, ciò avrebbe proprio condotto ad un esito, seppure per la sola pronuncia accessoria, cioè escluso la condanna alle spese dell’appellante: e qui il condominio è stato condannato (senza compensazione alcuna) a rifondere le spese proprio a [OSCURATO:PERSONA].

Anche questo motivo, peraltro , viene ictu oculi assorbito dall’accoglimento del primo.7.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto al primo motivo, i l che assorbe gli altri, con conseguente cassazione e rinvio, anche per le spese processuali, al Tribunale di Piacenza in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri .

C assa la sentenza impugnatain relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Piacenza in per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27686/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione – Soc . Coop . , domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoSoriano Paola; -controricorrente – avverso la sentenza n. 184/2020 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata in data 8/4/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/4/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI Rilevatoche: Con atto di citazione notificato il 3 agosto 2012 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva davanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] di Borgonovo per ottenerne la condanna a pagargli la somma di euro 1178,48 oltre interessi legali quale premio assicurativo non corrisposto. Il condominio si costituiva, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto assicurativo. Alla prima udienza, avvenuta il 21 novembre 2012, il difensore del condominio “disconosce[va] espressamente il doc. 1 indicato da controparte come contratto di assicurazione”. Nella posteriore memoria autorizzata [OSCURATO:PERSONA] chiedeva verificazione, se occorrente, a seguito di tale “disconoscimento di sottoscrizione del contratto … compiuto ritualmente dalla parte convenuta”. [OSCURATO:PERSONA] di pace non disponeva la verificazione. Si perveniva quindi alla sentenza n.8/2014, con cui rigettava la domanda riconvenzionale accogliendo invece quella principale e quindi condannando il convenuto a pagare la somma di euro 1178,48 oltre interessi e “alle spese di causa liquidate in € 1000,00 (oltre accessori come per legge)”. Il condominio proponeva appello, al quale controparte, costituitasi come [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., resisteva. Il Tribunale di Piacenza, con sentenza dell’8 aprile 2020, rigettava il gravame. Il condominio ha presentato ricorso, articolato in tre motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Considerato che: 1. Il primo motivo, sul disconoscimento del documento denominato “contratto di assicurazione”, sussistente, denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 214, secondo comma, e 319 c.p.c. Il giudice d’appello ha ritenuto che il primo giudice non abbia errato, perché il condominio si sarebbe limitato nel giudizio di primo grado a dichiarareche “non riconosceva il contratto di assicurazione, in modo del tutto generico”. Si oppone che la comparsa di risposta era stata redatta allorquando non era possibile ancora esaminare i documenti attoree cui la citazione si era riferita, in quanto ai sensi dell’articolo 319 c.p.c. “l’attore si può costituire fino allo stesso giorno di prima udienza”, e così era avvenuto. Esaminati dunque i documenti alla prima udienza del 21 novembre 2012, il difensore del condominio aveva appunto manifestato il disconoscimento, verbalizzando: “disconosce espressamente il doc. 1 indicato da controparte come contrattodi assicurazione”. Si argomenta altresì che, essendo l’amministratore del condominio all’epoca - tale [OSCURATO:PERSONA] - succeduto “a terze persone, che hanno sottoscritto (se davvero l’hanno fatto) il contratto”, egli rivestiva il ruolo di avente causa ex articolo 214, secondo comma, c.p.c., onde per evitare gli effetti di cui all’articolo 215 c.p.c. gli era sufficiente dichiarare di non conoscere il documento. Comunque si sostiene che lo ha “disconosciuto, e in maniera espressa”, per cui insostenibile si ritiene essere l’affermazione del giudice d’appello per cui non era comprensibile se il disconoscimento riguardava la firma del contratto o “la conformazione della copia del contratto di polizza all’originale”. La stessa controparte aveva d’altronde compreso che si trattava di “disconoscimento di sottoscrizione del contratto” come emerge dalla sua seguente memoria, ove proponeva istanza di verificazione, con riserva di depositare l’originale ed eventuale ed ulteriore documentazione e di nominare eventuale consulente tecnico di parte all’inizio delle operazioni peritali.2. Il secondo motivo si riferisce alla condanna al pagamento di spese stragiudiziali, qualificandola decisione ultra petita e denunciando violazione dell’articolo 99 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. 3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di eccezione relativa alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] costituirsi in appello nonché violazione degli articoli 5, 81 e 100 c.p.c. per vizio di contraddittoria motivazione. [OSCURATO:PERSONA], ad avviso del ricorrente, non si era costituita dando prova di essere succeduta a [OSCURATO:PERSONA], e solo all’udienza di discussione articolo 281 sexies c.p.c. (udienza che, si nota per inciso, il Tribunale ritiene essere stata revocata) aveva prodotto “un atto notarile attestante il passaggio di un ramo d’azienda” a sé da [OSCURATO:PERSONA].Il giudice d’appello non ha vagliato ciò, dichiarando di applicare la ragione più liquida: però “la legittimazione passiva/attiva di colui che adduce d’esser parte del giudizio” deve essere vagliata ai fini della condanna alle spese processuali, qui pronunciata nella sentenza d’appello proprio a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Riguardo al primo motivo è il caso di subito rilevare che nel controricorso [OSCURATO:PERSONA] non contesta (bensì al riguardo tace) di essersi costituita nella modalità che le attribuisce il ricorrente condominio, ai sensi dell’articolo 319, primo comma, seconda parte, c.p.c., cioè presentando i “documenti” - in realtà, ex articolo 316 c.p.c., la citazione o il processo verbale che la sostituisce - al giudice in udienza. N on è dunque negato che la costituzione attorea sia avvenuta alla prima udienza anche se ciò non è menzionato nel relativo verbale (allegato, peraltro senza la parte conclusiva, al ricorso). Quel che allora rileva, a tacer d’altro, è che nel verbale di prim a udienza effettivamente vi è stato disconoscimento chiaro e adeguato (come si è visto, il difensore del condominio ha dichiarato: “disconosce espressamente il doc.1 indicato da controparte come contratto di assicurazione”). Erra perciò il giudice d’appello ad affermare (a pagina 4 della sentenza) che il condominio, nel giudizio di primo grado, “non riconosceva il contratto di assicurazione, in modo del tutto generico”; ed eccentrico è il rilievo con cui prosegue: “e senza addurre alcuna prova a sostegno di tale assunto”, mentre in caso di disconoscimento è ben noto che è controparte, se vuole avvalersi del documento del documento disconosciuto, ad essere onerata a proporre istanza di verificazione e a fornire i mezzi di prova che ritiene utili nonché produrre/indicare le scritture di comparazione (articolo 216, primo comma, c.p.c.). È dunque evidente l’errore del primo giudice, che ha condannato in base ad un contratto disconosciuto senza disporre la - pur richiesta da [OSCURATO:PERSONA] -verificazione, e parimenti è evidente l’errore del secondo giudice di fronte ad un motivo d’appello che era palesemente fondato, come emerge anche dalla sentenza stessa (a pagina 2). Risulta pertanto meritevole di accoglimento il primo motivo del ricorso. 5. Il secondo motivo di per sé sarebbe fondato, perché in effetti [OSCURATO:PERSONA] non aveva richiesto la rifusione di spese stragiudiziali, bensì aveva chiesto soltanto quelle giudiziali (“con vittoria di spese e competenze legali” si era espressa). È tuttavia evidentemente assorbitodall’accoglimento del motivo precedente. 6. Il terzo motivo, correggendo la rubrica quanto al riferimento che deve essere all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. anziché n.5 non essendo questione puramente motivazionale,a sua volta di per sé sarebbe fondato. Sub 2.2, a pag.4 della sentenza, il Tribunale dà atto dell’eccezione relativa alla legittimazionee dichiara di non considerarla perché ritiene che venga assorbita dalla ragione più liquida, senza “condurre ad un diverso esito”. Invece, se [OSCURATO:PERSONA] non fosse legittimata a entrare nel processo, ciò avrebbe proprio condotto ad un esito, seppure per la sola pronuncia accessoria, cioè escluso la condanna alle spese dell’appellante: e qui il condominio è stato condannato (senza compensazione alcuna) a rifondere le spese proprio a [OSCURATO:PERSONA]. Anche questo motivo, peraltro , viene ictu oculi assorbito dall’accoglimento del primo.7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto al primo motivo, i l che assorbe gli altri, con conseguente cassazione e rinvio, anche per le spese processuali, al Tribunale di Piacenza in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri . C assa la sentenza impugnatain relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Piacenza in per
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