CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 32517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28645/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – U.S.R. [OSCURATO:PERSONA] – U.S.P. LECCE , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è ope legis domiciliato -controricorrente– avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.333/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, sulla base di un parziale abbattimento ai sensi dell’art. 4, co. 9, D.M. 55/2014, tenuto conto della definizione in rito e della grave sproporzione altrimenti esistente tra costi di difesa indotti e misura delle spese da rifondere; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a de