CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 09786/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con la decisione in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione avendo i giudici "eluso l'obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione, esistendo agli atti la prova evidente che l'imputato non aveva commesso il fatto". Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi dedotti, peraltro del tutto scollegati all'appello proposto, con cui erano stati fatti valere esclusivamente due motivi relativi alle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva, a cui i giudici di appello avevano peraltro offerto congrue risposte. Con il presente ricorso viene, dunque, proposto non solo un motivo nuovo, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma soprattutto privo di ogni specificazione e concreta motivazione — riferendo di prove evidenti dell'innocenza dell'imputato di cui non vi è alcun accenno -, all'evidente e unico scopo di ritardare l'irrevocabilità della condanna subita. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]) idelbo