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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21412/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 88 R.G. 43789/2023 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure meramente oppositive e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1-2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di evasione, anche in relazione all'elemento soggettivo; pag. 2 sulla ritenuta recidiva, basata non sulle sole risultanze del casellario, ma su una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulla significatività, per numero e contiguità temporale, dei precedenti penali in termini di pericolosità; pag. 3 sulla esclusione della ipotesi attenuata ex art. 385, quarto comma cod. pen., rilevato, in primo luogo, che sulla stessa non vi era uno specifico motivo di appello, ma soltanto una sintetica richiesta in sede di conclusioni, e che in ogni caso la soluzione della Corte di appello è conforme ai consolidati principi di diritto, richiamati dalla stessa sentenza impugnata, cfr. tra tanl:e, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280479; pag. 3 sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, in termini di equivalenza, imposto ex art. 69, quarto comma cod. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 88 R.G. 43789/2023 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure meramente oppositive e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1-2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di evasione, anche in relazione all'elemento soggettivo; pag. 2 sulla ritenuta recidiva, basata non sulle sole risultanze del casellario, ma su una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulla significatività, per numero e contiguità temporale, dei precedenti penali in termini di pericolosità; pag. 3 sulla esclusione della ipotesi attenuata ex art. 385, quarto comma cod. pen., rilevato, in primo luogo, che sulla stessa non vi era uno specifico motivo di appello, ma soltanto una sintetica richiesta in sede di conclusioni, e che in ogni caso la soluzione della Corte di appello è conforme ai consolidati principi di diritto, richiamati dalla stessa sentenza impugnata, cfr. tra tanl:e, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280479; pag. 3 sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, in termini di equivalenza, imposto ex art. 69, quarto comma cod. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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