CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e PietroSciubba- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1638/2021,depositata il 22 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso perNumero registro generale 25068/2021Numero sezionale 1814/2026Numero di raccolta generale 16222/2026cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di DBatoa lpoubgbnlicaaz,io ne 25/05/2026depositata il 22 giugno 2021, di reiezione dell’appello per la riformadella sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione aldecreto con cui era stato ingiunto alla banca di pagare in favore dellaSocietà Operaia di Bologna la somma di euro 64.677,59, qualecontributo, relativo all’anno 2014, previsto dall’art. 61 dello statutodella [OSCURATO:PERSONA] di Bologna s.coop. a r.l., poi fusa nella [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi nella odierna ricorrente, esuccessivamente confermato dall’art. 7 dell’atto di fusione della BancaOperaia di Bologna s.coop. a r.l. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cureaveva respinto l’opposizione, ha disatteso il gravame interposto dallabanca, affermando la natura contrattuale dell’obbligazione dedotta ingiudizio e non già quella di liberalità e negando efficacia al recessooperato dalla banca appellante, in quanto non si trattava diun’obbligazione contratta a tempo indeterminato, ma, invece, diobbligazione assoggettata al medesimo termine di durata della societàincorporante;- per il resto, ha fatto rinvio alla motivazione espressa nell’altra suasentenza n. 639 del 26 marzo 2021;- il ricorso è affidato a quattro motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 769, 778, 782 e 1987 cod. civ. e 48 legge not.,per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’impegno allacontribuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna avesse naturacontrattuale e non rappresentasse, invece, una promessa unilaterale,nulla in quanto atipica, o una donazione, nulla per difetto di forma;- con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo eNumero registro generale 25068/2021Numero sezionale 1814/2026Numero di raccolta generale 16222/2026Data pubblicazione 25/05/2026controverso del giudizio, in relazione al ritenuto interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. all’assunzione dell’impegno di contribuzioneannuo in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna in assenza di qualsiasiprova a sostegno di tale circostanza;- con il terzo motivo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo econtroverso del giudizio, individuato nella circostanza chel’obbligazione dedotta in giudizio era condizionata alla realizzazione diun utile di esercizio;- evidenzia, in proposito, che l’impegno originariamente assunto dallaBanca Operaia di Bologna in favore della società controricorrente avevaa oggetto il diritto al 5% degli utili approvati dal bilancio e che lo stessoera stato poi modificato solo limitatamente alla quantificazionedell’importo di tale diritto di credito, forfettizzato in lire 60 mln.;- con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1373 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la duratadell’obbligazione in oggetto sarebbe soggetta al medesimo termine didurata della società incorporante e, per tale ragione, affermatol’inefficacia del recesso per estraneità della obbligazione medesima alnovero di quelle assunte a tempo indeterminato;- deve rilevarsi che nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ. parte controricorrente ha eccepito la formazione delgiudicato esterno, sopravvenuta alla pronuncia della sentenzaimpugnata, rappresentato dalla sentenza della Corte di appello diBologna dell’8 giugno 2021, divenuta definitiva a seguito delladichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione propostoavverso la stessa resa con ordinanza di questa Corte n. 17132/2025del 25 giugno 2025, e ha provveduto al deposito della predettasentenza munita della certificazione di cui all’art. 124, secondo comma,disp. att., cod. proc. civ.;- tale giudicato fa riferimento a un accertamento, effettuato neiconfronti delle medesime parti del presente giudizio, avente a oggettoNumero registro generale 25068/2021Numero sezionale 1814/2026Numero di raccolta generale 16222/2026Data pubblicazione 25/05/2026la sussistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna al contributoprevisto dagli artt. 61 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] di Bolognas.coop. a r.l. e 7 dell’atto di fusione della medesima società nella [OSCURATO:SOCIETA]. relativo all’anno 2013;- si tratta, dunque, di un’obbligazione avente medesima fonte e che sidistingue da quella dedotta nel presente giudizio solo per l’annualità diriferimento;- orbene, si osserva che la pronuncia del giudice di accoglimento diuna domanda di adempimento contrattuale è idonea alla formazionedel giudicato implicito sulla validità del negozio (cfr. Cass., Sez. Un.,22 dicembre 2014, n. 26242);- infatti, l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di uncontratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presuppostologico-giuridico di un diritto derivatone, per cui il giudicato si estendeal predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altrogiudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto afondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (cfr. Cass.24 marzo 2006, n. 6628);- pertanto, qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapportogiuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relativea un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto didiritto già accertato e risolto (cfr. Cass. 24 novembre 2025, n. 30825;Cass. 24 gennaio 2024, n. 2387; Cass. 14 settembre 2022, n. 27013);- ciò trova applicazione anche nell’ambito dei rapporti giuridici di duratae delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano ilcontenuto, nei quali il giudicato formatosi in relazione a un determinatoperiodo preclude il riesame delle medesime questioni in un diversoNumero registro generale 25068/2021Numero sezionale 1814/2026Numero di raccolta generale 16222/2026Data pubblicazione 25/05/2026processo relativo a periodi temporali diversi, relativamente al comunefatto costitutivo e agli aspetti permanenti e non variabili del rapporto,con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che mutiil contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr.Cass. 19 aprile 2023, n. 10430; Cass. 29 novembre 2021, n. 37269;Cass. 18 agosto 2020, n. 17223);- obietta la ricorrente che l’efficacia preclusiva del giudicato nonpotrebbe operare nel caso in esame per difetto di identità del petitum,costituente uno dei suoi elementi costitutivi, rilevando che l’importo deldiritto del contributo di cui si chiede il pagamento nel presente giudiziodifferisce da quello del contributo relativo alla diversa annualitàinteressato dalla pronuncia passata in giudicato;- tale argomentazione non appare persuasiva, atteso che il giudicatoesterno vincola anche in giudizi successivi tra le stesse parti relativi adaltre annualità di un rapporto di durata per quanto attiene (anche) aelementi strutturali della fattispecie, quali il corrispettivo ovvero ilcriterio per la sua determinazione;- in applicazione dei riferiti principi deve, quindi, ritenersi che l’esamedei motivi di ricorso sia preclusa per effetto dell’invocato giudicatoesterno, visto che tutte le censure vertono su questioni attinenti allaqualificazione del contratto e alla sua validità;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 7.000.00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellaNumero registro generale 25068/2021Numero sezionale 1814/2026Numero di raccolta generale 16222/2026Data pubblicazione 25/05/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2026.Il Presidente