CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) FERIT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se424i4g le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 novembre 2022 della Corte di appello di Milano che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rideterminazione della pena di anni cinque di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, applicata con la sentenza della Corte di appello di Milano con sentenza del 9 ottobre 2016, definitiva il 9 gennaio 2014, in seguito alla pronuncia n. 40 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui prevede la pena minima edittale di anni otto di reclusione, anziché quella di anni sei. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza era inammissibile, perché Pepaj aveva interamente espiato la pena oggetto della sopra richiamata sentenza e che, quindi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si erano ormai prodotti effetti irreversibili, non sanabili dal giudice di merito. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, quale sanzione alternativa alla detenzione, potesse aver creato una situazione paragonabile a quella dell'effettiva espiazione della pena detentiva. Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe illogica perché il legislatore ha stabilito che, ai sensi dell'art. 16, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'esecuzione della pena detentiva deve essere ripristinata nel caso in cui lo straniero rientri illegalmente sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ritiene il Collegio che seppure il rapporto esecutivo con riferimento alla pena inflitta non sia ancora estinto, non essendo ancora decorsi 10 anni dall'esecuzione della espulsione, nel caso di specie difetta l'interesse attuale del ricorrente. Infatti, il ricorrente ha prospettato il suo interesse ad ottenere il provvedimento invocato, ipotizzando un futuro possibile rientro illegale in Italia. Orbene si tratta di un comportamento che, di per sé, costituisce il reato di cui all'art. 13, comma 13, T.U. imm., oltre che un fatto meramente ipotetico e futuro, tc( sicché non può integrare l'interesse attuale ad ottenere un provvedimento giurisdizionale una situazione che si concretizza soltanto in caso di futuro ed eventuale comportamento illecito dello stesso soggetto istante. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell