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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04384/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace in sede, il 18 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascritto, di cui agli artt. 110, 612 e 582 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento in favore di ciascuna delle parti civili.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, violazione degli artt. 52 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen.

Si assume che la responsabilità penale dei ricorrenti è fatta discendere dalle affermazioni non genuine della parte offesa Vitucci, senza considerare che gli imputati hanno sempre dichiarato di essere stati, a loro volta, vittime di aggressione, da parte della stessa parte lesa, prima ad aggredire, con l'aiuto di tre persone, senza peraltro argomentare sul complesso delle censure sul punto devolute con il gravame.

Del pari, sarebbe scarsamente argomentata l'esclusione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. essendosi i ricorrenti limitati a difendersi.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto contesta l'attendibilità della persona offesa, ponendo una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non rinvenute nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Inoltre, il ricorso è generico nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della legittima difesa, posto che, con motivazione completa e logica, il Tribunale ha analizzato, puntualmente, la versione difensiva degli imputati, assumendone la contraddittorietà e l'infondatezza, per quanto concerne proprio la presenza di altre persone, sul posto, che avrebbero aiutato la Vitucci.

Così come il Tribunale argomenta, logicamente e con motivazione esauriente, in merito alla non certa riferibilità ai fatti per i quali si procede, della certificazione medica (di data successiva) attestante le lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA].

Sicché le censure poste, prospettano una versione, alternativa, rispetto a quella emergente dalla motivazione coerente e logica dei provvedimenti di merito, non suscettibile di riesame in sede di legittimità. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace in sede, il 18 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascritto, di cui agli artt. 110, 612 e 582 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento in favore di ciascuna delle parti civili. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, violazione degli artt. 52 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. Si assume che la responsabilità penale dei ricorrenti è fatta discendere dalle affermazioni non genuine della parte offesa Vitucci, senza considerare che gli imputati hanno sempre dichiarato di essere stati, a loro volta, vittime di aggressione, da parte della stessa parte lesa, prima ad aggredire, con l'aiuto di tre persone, senza peraltro argomentare sul complesso delle censure sul punto devolute con il gravame. Del pari, sarebbe scarsamente argomentata l'esclusione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. essendosi i ricorrenti limitati a difendersi. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto contesta l'attendibilità della persona offesa, ponendo una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non rinvenute nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Inoltre, il ricorso è generico nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della legittima difesa, posto che, con motivazione completa e logica, il Tribunale ha analizzato, puntualmente, la versione difensiva degli imputati, assumendone la contraddittorietà e l'infondatezza, per quanto concerne proprio la presenza di altre persone, sul posto, che avrebbero aiutato la Vitucci. Così come il Tribunale argomenta, logicamente e con motivazione esauriente, in merito alla non certa riferibilità ai fatti per i quali si procede, della certificazione medica (di data successiva) attestante le lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA]. Sicché le censure poste, prospettano una versione, alternativa, rispetto a quella emergente dalla motivazione coerente e logica dei provvedimenti di merito, non suscettibile di riesame in sede di legittimità. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore Il P