CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 41236/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha -per quanto ancora rileva in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge, vizi motivazionali e trasvisamento della prova in ordine alla testimonianza della persona offesa e alla qualificazione di un fatto come notorio. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono versate in fatto, nonché del tutto generiche, in quanto pedissequamente reiterative di quelle dedotte in appello e manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Sulle doglianze difensive il Tribunale ha motivato in maniera congrua e logica, mentre alcune censure difensive appaiono finalizzate a una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci Roma, il 8 giugno 2021 Il consi ere e.tensore Il