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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 31570/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/01/2026 del G.U.P. del TRIBUNALE di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 15 gennaio 2026 il Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Grosseto dichiarava l’imputato CampanielloGiuseppe colpevole dei reati di tentata estorsione, semplice e aggravata, e diporto abusivo di coltello e lo condannava alle pene di legge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze chiedendonel’annullamento e articolando tre motivi di doglianza, osservando in viapreliminare che vi era contrasto in giurisprudenza in relazione alla questionerelativa all’appellabilità da parte del Pubblico Ministero delle sentenze dicondanna che, all’esito del giudizio abbreviato, avessero ritenuto insussistenteun’aggravante a effetto speciale, e che nella specie, ancorché il giudice si fosselimitato a riconoscere la sussistenza di una circostanza attenuante, talericonoscimento aveva conseguenze assai significative in termini di pena;chiedeva che, nel caso di ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, lostesso fosse riqualificato in appello.2.1.

Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 629cod. pen. nella parte in cui prevede (a seguito dell’intervento della CorteCostituzionale con la sentenza n. 120 del 2023) una diminuzione della pena noneccedente il terzo nel caso di fatto di lieve entità.Assumeva che il giudice aveva errato nel valutare il fatto di lieve entità,considerato che l’imputato non aveva desistito spontaneamente dalla propriacondotta, che aveva minacciato tre diverse persone e che le minacce gravierano state commesse con l’uso di un coltello, così che la condotta, commessaperaltro da un imputato sul quale gravavano numerosi e gravi precedentipenali, doveva essere considerata non occasionale.2.2.

Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dellasentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023 in relazione allaqualificazione del reato di estorsione descritto al capo a) dell’imputazione comefatto di lieve entità, nonché motivazione apparente.Assumeva che i fatti contestati non esigevano il ricorso alla valvola disicurezza introdotta con la citata sentenza della Corte Costituzionale a garanziadella ragionevolezza, proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione nelcaso concreto.Deduceva che la motivazione del provvedimento impugnato risultavaapparente, essendo stata del tutto omessa una valutazione complessiva delfatto, non essendo stata considerata con il giusto peso l’estrema gravità dellaminaccia e risultando eccentrica l’osservazione del giudice secondo la quale ilfatto doveva essere considerato di lieve entità “per le stesse modalità del fattoche esprimono una ingenua banalità della condotta”, dovendosi ritenere chel’ingenuità della condotta non valeva ad escludere la sua pericolosità.Richiamava la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità cheavevano ritenuto l’applicabilità dell’attenuante in discorso alle ipotesi di lesivitàdavvero minima, da valutarsi in relazione al pregiudizio complessivo arrecatoalla vittima.2.3.

Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e omessamotivazione in relazione alla dichiarata equivalenza fra la ritenuta attenuante ele contestate aggravanti.Assumeva che al riguardo il G.U.P. aveva reso una motivazione meramenteapparente, essendosi limitato a richiamare “ragioni di equità e di correttoadeguamento dell’entità della sanzione all’effettiva gravità della condotta”,omettendo di argomentare in relazione alla meritevolezza di tale bilanciamento,a fronte dei plurimi e gravi precedenti penali a carico dell’imputato e dellagravità della condotta, reiterata e caratterizzata dall’uso di un’arma.3.

In data 19 maggio 2026 è stata depositata una memoria difensivanell’interesse dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In relazione alla questione, rassegnata dal ricorrente in via preliminare,relativa all’ammissibilità o meno, nel caso di specie, dell’appello del pubblicoministero deve essere richiamato il disposto di cui all’art. 443, comma 3, cod.proc. pen., a tenore del quale, in ipotesi di giudizio abbreviato, il pubblicoministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che sitratti di sentenza che modifica il titolo di reato.Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie l’appello del pubblicoministero avverso la sentenza impugnata sia inammissibile, essendoammissibile il solo ricorso per cassazione, in quanto il riconoscimentodell’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della CorteCostituzionale n. 120 del 2023 non modifica il titolo di reato, ma incide solosulla valutazione della gravità del fatto (cfr., in argomento,Sez. 4, n. 37062 del 17/06/2008, Salah e altri, Rv. 241058 – 01, secondo cui,in tema di giudizio abbreviato, il capo della sentenza di condanna relativo allaconcessione delle attenuanti generiche e di quella del fatto di lieve entità conriguardo alle violazioni in materia di stupefacenti, non modifica il titolo del reatoe dunque non può essere oggetto di appello da parte del Pubblico Ministero).Il Pubblico Ministero, cui era preclusa la facoltà di proporre appello ai sensidell’art. 443 cod. proc. pen., ha dunque legittimamente proposto ricorso percassazione.2.

I primi due motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quantoaventi ad oggetto le medesime questioni, sono infondati.Il giudice di merito, nell’applicare la circostanza attenuante del fatto di lieveentità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023 – chericorre quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanzedell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo -, haconsiderato il fatto che, pur essendo stato commesso il primo reato con l’uso diun coltello, la tentata estorsione era stata commessa in relazione a un valoreeconomico trascurabile (euro 60,00) e con modalità del fatto che esprimevanouna ingenua banalità della condotta.A fronte di tale motivazione le censure proposte dal ricorrente tendono asottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla valutazione delmateriale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.Le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materialeprobatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3,cod. proc. pen.).E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nelgiudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanzadi motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quandomancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che 'attaccano' la'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', lastessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse proveo evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti non solo inpunto di responsabilità ma anche di applicazione delle circostanze e didosimetria della pena.Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura.In particolare, la motivazione resa dal G.U.P. per ritenere la circostanzapoiché esprime una valutazione complessiva di tutti gli aspetti del fatto traendoconseguenze non manifestamente illogiche.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso daquesto Collegio, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra leaggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato algiudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamentemotivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazioneadoperati (v., ex multis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi,Rv. 279838 – 02).Nel caso di specie il giudice di merito, nel ritenere equivalenti l’attenuanteritenuta e le aggravanti contestate, ha fatto riferimento all’effettiva gravità dellacondotta, così che la statuizione relativa al giudizio di comparazione tra oppostecircostanze non risulta il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed èsorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che pergiustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea arealizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli,Rv. 270450).4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/01/2026 del G.U.P. del TRIBUNALE di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 15 gennaio 2026 il Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Grosseto dichiarava l’imputato CampanielloGiuseppe colpevole dei reati di tentata estorsione, semplice e aggravata, e diporto abusivo di coltello e lo condannava alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze chiedendonel’annullamento e articolando tre motivi di doglianza, osservando in viapreliminare che vi era contrasto in giurisprudenza in relazione alla questionerelativa all’appellabilità da parte del Pubblico Ministero delle sentenze dicondanna che, all’esito del giudizio abbreviato, avessero ritenuto insussistenteun’aggravante a effetto speciale, e che nella specie, ancorché il giudice si fosselimitato a riconoscere la sussistenza di una circostanza attenuante, talericonoscimento aveva conseguenze assai significative in termini di pena;chiedeva che, nel caso di ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, lostesso fosse riqualificato in appello.2.1. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 629cod. pen. nella parte in cui prevede (a seguito dell’intervento della CorteCostituzionale con la sentenza n. 120 del 2023) una diminuzione della pena noneccedente il terzo nel caso di fatto di lieve entità.Assumeva che il giudice aveva errato nel valutare il fatto di lieve entità,considerato che l’imputato non aveva desistito spontaneamente dalla propriacondotta, che aveva minacciato tre diverse persone e che le minacce gravierano state commesse con l’uso di un coltello, così che la condotta, commessaperaltro da un imputato sul quale gravavano numerosi e gravi precedentipenali, doveva essere considerata non occasionale.2.2. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dellasentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023 in relazione allaqualificazione del reato di estorsione descritto al capo a) dell’imputazione comefatto di lieve entità, nonché motivazione apparente.Assumeva che i fatti contestati non esigevano il ricorso alla valvola disicurezza introdotta con la citata sentenza della Corte Costituzionale a garanziadella ragionevolezza, proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione nelcaso concreto.Deduceva che la motivazione del provvedimento impugnato risultavaapparente, essendo stata del tutto omessa una valutazione complessiva delfatto, non essendo stata considerata con il giusto peso l’estrema gravità dellaminaccia e risultando eccentrica l’osservazione del giudice secondo la quale ilfatto doveva essere considerato di lieve entità “per le stesse modalità del fattoche esprimono una ingenua banalità della condotta”, dovendosi ritenere chel’ingenuità della condotta non valeva ad escludere la sua pericolosità.Richiamava la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità cheavevano ritenuto l’applicabilità dell’attenuante in discorso alle ipotesi di lesivitàdavvero minima, da valutarsi in relazione al pregiudizio complessivo arrecatoalla vittima.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e omessamotivazione in relazione alla dichiarata equivalenza fra la ritenuta attenuante ele contestate aggravanti.Assumeva che al riguardo il G.U.P. aveva reso una motivazione meramenteapparente, essendosi limitato a richiamare “ragioni di equità e di correttoadeguamento dell’entità della sanzione all’effettiva gravità della condotta”,omettendo di argomentare in relazione alla meritevolezza di tale bilanciamento,a fronte dei plurimi e gravi precedenti penali a carico dell’imputato e dellagravità della condotta, reiterata e caratterizzata dall’uso di un’arma.3. In data 19 maggio 2026 è stata depositata una memoria difensivanell’interesse dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In relazione alla questione, rassegnata dal ricorrente in via preliminare,relativa all’ammissibilità o meno, nel caso di specie, dell’appello del pubblicoministero deve essere richiamato il disposto di cui all’art. 443, comma 3, cod.proc. pen., a tenore del quale, in ipotesi di giudizio abbreviato, il pubblicoministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che sitratti di sentenza che modifica il titolo di reato.Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie l’appello del pubblicoministero avverso la sentenza impugnata sia inammissibile, essendoammissibile il solo ricorso per cassazione, in quanto il riconoscimentodell’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della CorteCostituzionale n. 120 del 2023 non modifica il titolo di reato, ma incide solosulla valutazione della gravità del fatto (cfr., in argomento,Sez. 4, n. 37062 del 17/06/2008, Salah e altri, Rv. 241058 – 01, secondo cui,in tema di giudizio abbreviato, il capo della sentenza di condanna relativo allaconcessione delle attenuanti generiche e di quella del fatto di lieve entità conriguardo alle violazioni in materia di stupefacenti, non modifica il titolo del reatoe dunque non può essere oggetto di appello da parte del Pubblico Ministero).Il Pubblico Ministero, cui era preclusa la facoltà di proporre appello ai sensidell’art. 443 cod. proc. pen., ha dunque legittimamente proposto ricorso percassazione.2. I primi due motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quantoaventi ad oggetto le medesime questioni, sono infondati.Il giudice di merito, nell’applicare la circostanza attenuante del fatto di lieveentità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023 – chericorre quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanzedell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo -, haconsiderato il fatto che, pur essendo stato commesso il primo reato con l’uso diun coltello, la tentata estorsione era stata commessa in relazione a un valoreeconomico trascurabile (euro 60,00) e con modalità del fatto che esprimevanouna ingenua banalità della condotta.A fronte di tale motivazione le censure proposte dal ricorrente tendono asottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla valutazione delmateriale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.Le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materialeprobatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3,cod. proc. pen.).E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nelgiudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanzadi motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quandomancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che 'attaccano' la'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', lastessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse proveo evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti non solo inpunto di responsabilità ma anche di applicazione delle circostanze e didosimetria della pena.Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura.In particolare, la motivazione resa dal G.U.P. per ritenere la circostanzapoiché esprime una valutazione complessiva di tutti gli aspetti del fatto traendoconseguenze non manifestamente illogiche.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso daquesto Collegio, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra leaggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato algiudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamentemotivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazioneadoperati (v., ex multis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi,Rv. 279838 – 02).Nel caso di specie il giudice di merito, nel ritenere equivalenti l’attenuanteritenuta e le aggravanti contestate, ha fatto riferimento all’effettiva gravità dellacondotta, così che la statuizione relativa al giudizio di comparazione tra oppostecircostanze non risulta il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed èsorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che pergiustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea arealizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli,Rv. 270450).4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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