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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10383/2026

Testo disponibile della fonte

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ale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21202/2024Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 10383/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAFFAELE PIVIERI rappresentato e difeso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressoi domicili digitali dei nominati difensori [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 437/2/24, depositata in data 4/04/2024, non notifi-cata.Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 25 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 437/2/24, depositata in data 4/04/2024 e notificatain pari data, veniva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza n. 194/1/2021 della Commissione tributaria provinciale diArezzo che aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contri-buente contro l’atto di contestazione sanzioni per importazione tempo-ranea di un autoveicolo da Paese extra UE, immatricolato in Albania.2.

Si legge nella sentenza impugnata che in data 26.02.2019 PivieriRaffele, cittadino italiano, veniva fermato da agenti della Polizia diStato – sottosezione stradale di Arezzo - mentre era alla guida dell’au-tovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] e n. di telaioTMBJC75L2D6041708 – paese di immatricolazione Albania, senza pro-durre alcuna documentazione che ne attestasse la regolare introdu-zione nel territorio unionale e procedevano al sequestro amministrativodel veicolo ex art. 13 della L. 689/1981 e alla successiva trasmissionedegli atti per competenza all’Agenzia delle Dogane.L’Ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] redigeva processo verbale di contesta-zione della violazione del regime di temporanea importazione, dirittiNumero registro generale 21202/2024Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 10383/2026Data pubblicazione 20/04/2026doganali evasi e, spirati i termini ex art. 12, comma 7, della L.212/2000, procedeva all’emissione dell’atto di contestazione 51200-105-2019 con cui veniva applicata la sanzione amministrativa e la con-fisca dell’autovettura.3.

Il giudice di prime cure stabiliva che nel caso di specie non potevatrovare applicazione l’evocata esenzione dai dazi per temporanea im-portazione dei veicoli prevista dal Regolamento UE n. 2446/2015, ap-plicabile solo ove il conducente fosse un dipendente di datore di lavorostabilito al di fuori del territorio UE e, comunque, il ricorrente non avevadimostrato a che titolo si trovasse a condurre nel territorio italiano unavettura con la targa albanese.4.

Il giudice d’appello osservava che l’autoveicolo era di proprietà dellasocietà albanese [OSCURATO:PERSONA] avente sede legale a Durazzo, in Alba-nia, e che il ricorrente, cittadino italiano, residente in Italia, era legatoalla suddetta società, in qualità di amministratore e di socio, da unrapporto di collaborazione professionale.

Inoltre, tra la società ed ilricorrente vi era un contratto di comodato che lo legittimava alla guidadel veicolo oggetto di contestazione.

Il giudice riteneva sulla base ditali elementi che fosse consentito al proprietario del veicolo immatri-colato in un paese extracomunitario di circolare nel territorio dell'U-nione Europea senza pagamento di dazi di importazione e Pivieri eral’amministratore unico della società.5.

Contro la sentenza d’appello l’Agenzia presenta ricorso affidato adun unico motivo, cui resiste il contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione degli artt.212 e ss. delReg.

CE n.2446/2015 e della Convenzione di Istanbul del 26.06.1990,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21202/2024Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 10383/2026Data pubblicazione 20/04/2026ratificata dall’Italia con la legge 479 del 1995, alla quale ha aderitoanche l’Albania, a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Il motivo è fondato.Va riaffermato anche nella presente fattispecie il principio di diritto se-condo il quale, in tema di esenzione totale dai dazi all'importazione peri mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione tempo-ranea, i requisiti di cui all'art. 212 del Reg. delegato UE n. 2446 del2015, nel quadro del Reg.

UE n. 952 del 2013, istitutivo del codicedoganale dell'Unione, non sono soddisfatti se il mezzo di trasporto,seppur immatricolato al di fuori del territorio doganale dell'Unione anome di una persona giuridica extra UE, è utilizzato da soggetto resi-dente e dunque "stabilito" all'interno di detto territorio, anche se rico-pre la carica di legale rappresentante della persona giuridica intestata-ria.

Il principio è stato applicato da Cass. n.15208 del 2024 con riferi-mento a sanzioni irrogate a cittadino italiano pacificamente residentein Italia, utilizzatore di un veicolo immatricolato in Paese extra UE edintestato alla società di diritto di quel Paese, di cui era legale rappre-sentante e a tale interpretazione va data ulteriore continuità anchenella presente fattispecie.

Il giudice del rinvio si atterrà al suddettoprincipio di diritto nel rivalutare i fatti di causa.3.

La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composi-zione, per ulteriore esame dei profili e per il regolamento delle spesedi lite.

P.Q.MLa Corte:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21202/2024Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 10383/2026Data pubblicazione 20/04/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa compo-sizione, per ulteriore esame dei profili e per il regolamento delle spesedi lite.Roma, Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21202/2024Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 10383/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAFFAELE PIVIERI rappresentato e difeso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressoi domicili digitali dei nominati difensori [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 437/2/24, depositata in data 4/04/2024, non notifi-cata.Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 25 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 437/2/24, depositata in data 4/04/2024 e notificatain pari data, veniva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza n. 194/1/2021 della Commissione tributaria provinciale diArezzo che aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contri-buente contro l’atto di contestazione sanzioni per importazione tempo-ranea di un autoveicolo da Paese extra UE, immatricolato in Albania.2. Si legge nella sentenza impugnata che in data 26.02.2019 PivieriRaffele, cittadino italiano, veniva fermato da agenti della Polizia diStato – sottosezione stradale di Arezzo - mentre era alla guida dell’au-tovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] e n. di telaioTMBJC75L2D6041708 – paese di immatricolazione Albania, senza pro-durre alcuna documentazione che ne attestasse la regolare introdu-zione nel territorio unionale e procedevano al sequestro amministrativodel veicolo ex art. 13 della L. 689/1981 e alla successiva trasmissionedegli atti per competenza all’Agenzia delle Dogane.L’Ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] redigeva processo verbale di contesta-zione della violazione del regime di temporanea importazione, dirittiNumero registro generale 21202/2024Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 10383/2026Data pubblicazione 20/04/2026doganali evasi e, spirati i termini ex art. 12, comma 7, della L.212/2000, procedeva all’emissione dell’atto di contestazione 51200-105-2019 con cui veniva applicata la sanzione amministrativa e la con-fisca dell’autovettura.3. Il giudice di prime cure stabiliva che nel caso di specie non potevatrovare applicazione l’evocata esenzione dai dazi per temporanea im-portazione dei veicoli prevista dal Regolamento UE n. 2446/2015, ap-plicabile solo ove il conducente fosse un dipendente di datore di lavorostabilito al di fuori del territorio UE e, comunque, il ricorrente non avevadimostrato a che titolo si trovasse a condurre nel territorio italiano unavettura con la targa albanese.4. Il giudice d’appello osservava che l’autoveicolo era di proprietà dellasocietà albanese [OSCURATO:PERSONA] avente sede legale a Durazzo, in Alba-nia, e che il ricorrente, cittadino italiano, residente in Italia, era legatoalla suddetta società, in qualità di amministratore e di socio, da unrapporto di collaborazione professionale. Inoltre, tra la società ed ilricorrente vi era un contratto di comodato che lo legittimava alla guidadel veicolo oggetto di contestazione. Il giudice riteneva sulla base ditali elementi che fosse consentito al proprietario del veicolo immatri-colato in un paese extracomunitario di circolare nel territorio dell'U-nione Europea senza pagamento di dazi di importazione e Pivieri eral’amministratore unico della società.5. Contro la sentenza d’appello l’Agenzia presenta ricorso affidato adun unico motivo, cui resiste il contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione degli artt.212 e ss. delReg. CE n.2446/2015 e della Convenzione di Istanbul del 26.06.1990,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21202/2024Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 10383/2026Data pubblicazione 20/04/2026ratificata dall’Italia con la legge 479 del 1995, alla quale ha aderitoanche l’Albania, a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Il motivo è fondato.Va riaffermato anche nella presente fattispecie il principio di diritto se-condo il quale, in tema di esenzione totale dai dazi all'importazione peri mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione tempo-ranea, i requisiti di cui all'art. 212 del Reg. delegato UE n. 2446 del2015, nel quadro del Reg. UE n. 952 del 2013, istitutivo del codicedoganale dell'Unione, non sono soddisfatti se il mezzo di trasporto,seppur immatricolato al di fuori del territorio doganale dell'Unione anome di una persona giuridica extra UE, è utilizzato da soggetto resi-dente e dunque "stabilito" all'interno di detto territorio, anche se rico-pre la carica di legale rappresentante della persona giuridica intestata-ria. Il principio è stato applicato da Cass. n.15208 del 2024 con riferi-mento a sanzioni irrogate a cittadino italiano pacificamente residentein Italia, utilizzatore di un veicolo immatricolato in Paese extra UE edintestato alla società di diritto di quel Paese, di cui era legale rappre-sentante e a tale interpretazione va data ulteriore continuità anchenella presente fattispecie. Il giudice del rinvio si atterrà al suddettoprincipio di diritto nel rivalutare i fatti di causa.3. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composi-zione, per ulteriore esame dei profili e per il regolamento delle spesedi lite. P.Q.MLa Corte:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21202/2024Numero sezionale 1764/2026Numero di raccolta generale 10383/2026Data pubblicazione 20/04/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa compo-sizione, per ulteriore esame dei profili e per il regolamento delle spesedi lite.Roma, Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak
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