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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06779/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27103/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliat o per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 726/2020della CORTE D’APPELLO DI A NCONA , depositata il giorno 17 luglio2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 gennaio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 27103/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, affidandosi ad unico motivo, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, in riforma della sentenza di prime cure resa dal Tribunale di Macerata, ha dichiarato sussistente il diritto, contestato con opposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., della [OSCURATO:SOCIETA]. ad agire in via esecutiva in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo inferiore a quello precettato; resiste, con controricorso, la P.M.L.s.r.l.; considerato che è superfluo dare conto dell’unico motivo di ricorso, palesandosi l’inammissibilità dello stesso per tardività; la sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva; l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. r.g. n. 27103/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass.10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827); al riguardo, è noto invero che, quando è lo stesso ricorrente a dedurre che il provvedimento oggetto di ricorso gli sia stato notificato, tanto attiva il suo onere di produrne la copia notificata, onere nella specie puntualmente assolto; orbene, avverso la sentenza qui impugnata, pubblicata il 17 luglio 2020, indicatae riscontrata come notificata in pari data , il ricorso per cassazione risulta notificato (con atto inviato a mezzo PEC) il giorno 15 ottobre 2020, irrimediabilmente elasso il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazione; le spese del grado seguono la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 27103/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27103/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliat o per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 726/2020della CORTE D’APPELLO DI A NCONA , depositata il giorno 17 luglio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 gennaio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 27103/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, affidandosi ad unico motivo, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, in riforma della sentenza di prime cure resa dal Tribunale di Macerata, ha dichiarato sussistente il diritto, contestato con opposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., della [OSCURATO:SOCIETA]. ad agire in via esecutiva in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo inferiore a quello precettato; resiste, con controricorso, la P.M.L.s.r.l.; considerato che è superfluo dare conto dell’unico motivo di ricorso, palesandosi l’inammissibilità dello stesso per tardività; la sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva; l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. r.g. n. 27103/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass.10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827); al riguardo, è noto invero che, quando è lo stesso ricorrente a dedurre che il provvedimento oggetto di ricorso gli sia stato notificato, tanto attiva il suo onere di produrne la copia notificata, onere nella specie puntualmente assolto; orbene, avverso la sentenza qui impugnata, pubblicata il 17 luglio 2020, indicatae riscontrata come notificata in pari data , il ricorso per cassazione risulta notificato (con atto inviato a mezzo PEC) il giorno 15 ottobre 2020, irrimediabilmente elasso il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazione; le spese del grado seguono la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 27103/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in R
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