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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25995/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv.to TRUNCE' ROMUALDO, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale ha applicato la misura della custodia in carcere in relazione agli addebiti di: partecipazione, con il ruolo di organizzatore, nell'associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti le sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) promossa da [OSCURATO:PERSONA], reato commesso in Mesoraca e territorio elvetico, dall'anno 2016 sino all'attualità (capo 20); di concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella detenzione per lo spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, reato commesso in Mesoraca, in data antecedente e prossima al 27 luglio 2017 (capo 42).

2. I reati in addebito cautelare formano oggetto di un'ampia indagine che ha riguardato le attività illecite dell'articolazione di 'ndrangheta nota come "locale di Mesoraca", diretta da [OSCURATO:PERSONA] e attiva nel territorio crotonese.

All'interno del gruppo, [OSCURATO:PERSONA] ha assunto il ruolo di organizzatore, in grado di provvedere alla fornitura di sostanze stupefacenti e di fornire direttive per la vendita al dettaglio.

Dello stabile inserimento con detti compiti si trae prova dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liperoti, che ha riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di Mesoraca con ruolo attivo nel traffico di sostanze stupefacenti e dagli esiti delle attività di intercettazione, da cui è emerso che l'indagato si relazionava direttamente con [OSCURATO:PERSONA].

Emblematica è la conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, del 26 febbraio 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale questi disse che avrebbe dovuto parlare a "Mà", individuabile in [OSCURATO:PERSONA].

Importanti sono poi alcune altre conversazioni intercorse tra gli indagati dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], da cui si è appreso che Mantia si proponeva di rimpiazzare Serrao qualora questi non fosse state scarcerato.

Si trae quindi la prova che Mantia si mise a disposizione dell'associazione in un momento di fibrillazione per garantire la prosecuzione delle attività di spaccio.

Prova ulteriore della partecipazione associativa è data dal complesso indiziario relativo all'addebito di cui al capo 42, fondato sugli esiti delle operazioni di intercettazione del 27 luglio 2017, in particolare della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest'ultimo disse che Miletta stava acquistando, per poi rivenderla, sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] (portapanzotti) e dallo Streusu che, sulla base delle risultanze investigative, si identifica in [OSCURATO:PERSONA] (soprannominato anche Cenzo o U surdu).

La conversazione è significativa, in quanto conferma che Mantia, in seno all'associazione, si occupava, unitamente a Serra°, di garantire la fornitura della sostanza stupefacente, che poi veniva venduta al dettaglio dai singoli spacciatori.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il Tribunale non ha considerato che le dichiarazioni del collaboratore Liperoti sono prive di attualità e di precisione.

La sua dichiarazione relativa all'essere il ricorrente "autorizzato a lavorare la cocaina di Mesoraca" pecca di mancanza di contestualizzazione, e quindi è priva del requisito della precisione.

L'autorizzazione, dedotta dal collaboratore, non può costituire indizio del vincolo associativo, dal momento che il nulla osta per "lavorare la cocaina" è espressione della reggenza del territorio da parte del presunto capo della 'ndrina, Ferrazzo, che, a dire del collaboratore, non poteva tollerare che altri, come Mantia, "lavorassero" la droga senza il suo assenso.

Detta autorizzazione implica pertanto la estraneità del ricorrente all'associazione di cui al capo 20).

Le generiche dichiarazioni del collaboratore Liperoti non sono state arricchite dal dato captativo.

La conversazione del 26 febbraio 2017, durante la quale Mantia disse a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto parlar con "Ma'", identificato dal Tribunale in [OSCURATO:PERSONA], non è indiziariamente consistente.

Non si comprende come si possa identificare il "Ma — e in ogni caso non sono spiegate le ragioni per le quali la semplice necessità di dover parlare con Ferrazzo configuri un indizio di partecipazione qualificata all'associazione.

Anche la conversazione del 27 luglio 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posta a base dell'addebito di cui al capo 42), è priva di consistenza indiziaria.

Non si comprende la ragione per la quale il menzionato "Streusu" sia stato identificato nel ricorrente, del quale lo stesso Tribunale in altri passaggi della motivazione attribuisce altri soprannomi, quali "Cenzo" e "U surdu".

Certo è che "Cenzo", a cui fece riferimento Pollizzi nella conversazione, non può essere il ricorrente, perché poco dopo Pollizzi indicò lo "Streusu" quale fonte di approvvigionamento di Miletta, sicché se i due soggetti (Cenzo e Streusu) fossero stati coincidenti, Pollizzi avrebbe utilizzato il medesimo soprannome nel medesimo contesto discorsivo.

Il Tribunale ha poi fatto richiamo ad altre conversazioni intercettate, captate tutte in assenza del ricorrente, dalle quali emergerebbe la volontà di tale "Cenzo" di prendere il posto di [OSCURATO:PERSONA], arrestato.

A prescindere dalla incertezza dell'identificazione di "Cenzo", la disponibilità di questi ad ingerirsi in un affare di droga è condizionale alla mancata uscita dal carcere di [OSCURATO:PERSONA].

La disponibilità condizionata si pone in antitesi con il vincolo di affiliazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico, che prevede una disponibilità incondizionata al gruppo.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per difetto di motivazione sui requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione criminosa.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è fondato, e l'accoglimento dello stesso assorbe, senza preclusione per un successivo eventuale esame, il secondo motivo.

2.1. L'ordinanza impugnata ha individuato i riscontri alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Liperoti nei risultati dele operazioni di intercettazione.

Ha in particolare richiamato il contenuto di una conversazione del 24 febbraio 2017, durante la quale il ricorrente, discorrendo con [OSCURATO:PERSONA], disse che aveva necessità di parlare con tale "Mà", individuato in [OSCURATO:PERSONA], perché vi erano un po' di cose che gli avevano dato troppo fastidio.

Il Tribunale ha ritenuto che si possa desumere da tale conversazione il peculiare ruolo associativo di Mantia, ma non ha spiegato come il riferimento alla necessità di avere una conversazione con [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una indicazione sui temi da discutere e sulle ragioni che ne erano a fondamento, possa giustificare una inferenza di tal fatta.

Né il ragionamento indiziario può trovare sostegno in altro passaggio argomentativo, in cui sono richiamate alcune conversazioni, oggetto di intercettazione, durante le quali Mantia si diceva pronto, ove [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato scarcerato in breve tempo, a rimpiazzarlo nel ruolo associativo.

Non è dato infatti comprendere quale sia il significato che il giudice del merito cautelare ha dato a questa asserita manifestazione di disponibilità, se quello di un ingresso condizionato nel gruppo associativo, il che implicherebbe una precedente estraneità, o di una partecipazione con impiego funzionale fungibile.

Nella parte in cui ha evocato la messa a diposizione nei momenti di fibrillazione l'ordinanza sembra aver inteso fare riferimento a forme di coinvolgimento concorsuale e non partecipativo, e ciò determina una contraddizione con l'assunto, poco prima espresso, che i brani di conversazione darebbero riscontro all'accusa di partecipazione associativa.

2.2. In ordine all'addebito cautelare del capo 42), di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento, come dato di riscontro, ad altra conversazione intercettata.

Alla conversazione non prese parte Mantia, di cui i conversanti, secondo la ricostruzione accolta nell'ordinanza, fecero menzione ora col soprannome di "Cenzo", ora - e appena dopo - con quello di "Streusu".

Come osservato in ricorso, l'ordinanza non si è fatta carico di illustrare le ragioni per le quali dovrebbe potersi dire che con i due diversi soprannomi i conversanti intesero riferirsi al ricorrente; e non ha spiegato perché mai, nell'ambito di uno stesso contesto temporale, i due conversanti utilizzarono due diversi soprannomi per indicare la stessa persona.

Sul punto, i rilievi critici del ricorrente non hanno trovato considerazione e risposta adeguata nella impugnata ordinanza, che ha mostrato di non aver fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "... gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro)" - Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611 -.

3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.• P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

Manda al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv.to TRUNCE' ROMUALDO, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale ha applicato la misura della custodia in carcere in relazione agli addebiti di: partecipazione, con il ruolo di organizzatore, nell'associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti le sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) promossa da [OSCURATO:PERSONA], reato commesso in Mesoraca e territorio elvetico, dall'anno 2016 sino all'attualità (capo 20); di concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella detenzione per lo spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, reato commesso in Mesoraca, in data antecedente e prossima al 27 luglio 2017 (capo 42). 2. I reati in addebito cautelare formano oggetto di un'ampia indagine che ha riguardato le attività illecite dell'articolazione di 'ndrangheta nota come "locale di Mesoraca", diretta da [OSCURATO:PERSONA] e attiva nel territorio crotonese. All'interno del gruppo, [OSCURATO:PERSONA] ha assunto il ruolo di organizzatore, in grado di provvedere alla fornitura di sostanze stupefacenti e di fornire direttive per la vendita al dettaglio. Dello stabile inserimento con detti compiti si trae prova dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liperoti, che ha riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di Mesoraca con ruolo attivo nel traffico di sostanze stupefacenti e dagli esiti delle attività di intercettazione, da cui è emerso che l'indagato si relazionava direttamente con [OSCURATO:PERSONA]. Emblematica è la conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, del 26 febbraio 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale questi disse che avrebbe dovuto parlare a "Mà", individuabile in [OSCURATO:PERSONA]. Importanti sono poi alcune altre conversazioni intercorse tra gli indagati dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], da cui si è appreso che Mantia si proponeva di rimpiazzare Serrao qualora questi non fosse state scarcerato. Si trae quindi la prova che Mantia si mise a disposizione dell'associazione in un momento di fibrillazione per garantire la prosecuzione delle attività di spaccio. Prova ulteriore della partecipazione associativa è data dal complesso indiziario relativo all'addebito di cui al capo 42, fondato sugli esiti delle operazioni di intercettazione del 27 luglio 2017, in particolare della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest'ultimo disse che Miletta stava acquistando, per poi rivenderla, sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] (portapanzotti) e dallo Streusu che, sulla base delle risultanze investigative, si identifica in [OSCURATO:PERSONA] (soprannominato anche Cenzo o U surdu). La conversazione è significativa, in quanto conferma che Mantia, in seno all'associazione, si occupava, unitamente a Serra°, di garantire la fornitura della sostanza stupefacente, che poi veniva venduta al dettaglio dai singoli spacciatori. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale non ha considerato che le dichiarazioni del collaboratore Liperoti sono prive di attualità e di precisione. La sua dichiarazione relativa all'essere il ricorrente "autorizzato a lavorare la cocaina di Mesoraca" pecca di mancanza di contestualizzazione, e quindi è priva del requisito della precisione. L'autorizzazione, dedotta dal collaboratore, non può costituire indizio del vincolo associativo, dal momento che il nulla osta per "lavorare la cocaina" è espressione della reggenza del territorio da parte del presunto capo della 'ndrina, Ferrazzo, che, a dire del collaboratore, non poteva tollerare che altri, come Mantia, "lavorassero" la droga senza il suo assenso. Detta autorizzazione implica pertanto la estraneità del ricorrente all'associazione di cui al capo 20). Le generiche dichiarazioni del collaboratore Liperoti non sono state arricchite dal dato captativo. La conversazione del 26 febbraio 2017, durante la quale Mantia disse a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto parlar con "Ma'", identificato dal Tribunale in [OSCURATO:PERSONA], non è indiziariamente consistente. Non si comprende come si possa identificare il "Ma — e in ogni caso non sono spiegate le ragioni per le quali la semplice necessità di dover parlare con Ferrazzo configuri un indizio di partecipazione qualificata all'associazione. Anche la conversazione del 27 luglio 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posta a base dell'addebito di cui al capo 42), è priva di consistenza indiziaria. Non si comprende la ragione per la quale il menzionato "Streusu" sia stato identificato nel ricorrente, del quale lo stesso Tribunale in altri passaggi della motivazione attribuisce altri soprannomi, quali "Cenzo" e "U surdu". Certo è che "Cenzo", a cui fece riferimento Pollizzi nella conversazione, non può essere il ricorrente, perché poco dopo Pollizzi indicò lo "Streusu" quale fonte di approvvigionamento di Miletta, sicché se i due soggetti (Cenzo e Streusu) fossero stati coincidenti, Pollizzi avrebbe utilizzato il medesimo soprannome nel medesimo contesto discorsivo. Il Tribunale ha poi fatto richiamo ad altre conversazioni intercettate, captate tutte in assenza del ricorrente, dalle quali emergerebbe la volontà di tale "Cenzo" di prendere il posto di [OSCURATO:PERSONA], arrestato. A prescindere dalla incertezza dell'identificazione di "Cenzo", la disponibilità di questi ad ingerirsi in un affare di droga è condizionale alla mancata uscita dal carcere di [OSCURATO:PERSONA]. La disponibilità condizionata si pone in antitesi con il vincolo di affiliazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico, che prevede una disponibilità incondizionata al gruppo. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per difetto di motivazione sui requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione criminosa. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è fondato, e l'accoglimento dello stesso assorbe, senza preclusione per un successivo eventuale esame, il secondo motivo. 2.1. L'ordinanza impugnata ha individuato i riscontri alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Liperoti nei risultati dele operazioni di intercettazione. Ha in particolare richiamato il contenuto di una conversazione del 24 febbraio 2017, durante la quale il ricorrente, discorrendo con [OSCURATO:PERSONA], disse che aveva necessità di parlare con tale "Mà", individuato in [OSCURATO:PERSONA], perché vi erano un po' di cose che gli avevano dato troppo fastidio. Il Tribunale ha ritenuto che si possa desumere da tale conversazione il peculiare ruolo associativo di Mantia, ma non ha spiegato come il riferimento alla necessità di avere una conversazione con [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una indicazione sui temi da discutere e sulle ragioni che ne erano a fondamento, possa giustificare una inferenza di tal fatta. Né il ragionamento indiziario può trovare sostegno in altro passaggio argomentativo, in cui sono richiamate alcune conversazioni, oggetto di intercettazione, durante le quali Mantia si diceva pronto, ove [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato scarcerato in breve tempo, a rimpiazzarlo nel ruolo associativo. Non è dato infatti comprendere quale sia il significato che il giudice del merito cautelare ha dato a questa asserita manifestazione di disponibilità, se quello di un ingresso condizionato nel gruppo associativo, il che implicherebbe una precedente estraneità, o di una partecipazione con impiego funzionale fungibile. Nella parte in cui ha evocato la messa a diposizione nei momenti di fibrillazione l'ordinanza sembra aver inteso fare riferimento a forme di coinvolgimento concorsuale e non partecipativo, e ciò determina una contraddizione con l'assunto, poco prima espresso, che i brani di conversazione darebbero riscontro all'accusa di partecipazione associativa. 2.2. In ordine all'addebito cautelare del capo 42), di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento, come dato di riscontro, ad altra conversazione intercettata. Alla conversazione non prese parte Mantia, di cui i conversanti, secondo la ricostruzione accolta nell'ordinanza, fecero menzione ora col soprannome di "Cenzo", ora - e appena dopo - con quello di "Streusu". Come osservato in ricorso, l'ordinanza non si è fatta carico di illustrare le ragioni per le quali dovrebbe potersi dire che con i due diversi soprannomi i conversanti intesero riferirsi al ricorrente; e non ha spiegato perché mai, nell'ambito di uno stesso contesto temporale, i due conversanti utilizzarono due diversi soprannomi per indicare la stessa persona. Sul punto, i rilievi critici del ricorrente non hanno trovato considerazione e risposta adeguata nella impugnata ordinanza, che ha mostrato di non aver fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "... gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro)" - Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611 -. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.• P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. 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