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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18117/2026

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ato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 dicembre 2025 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria il 13 marzo 2025, riqualificato il fatto contestato nel delitto di cui all'art. 646 cod. pen., ha ridotto la pena, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] e RenzoTravaglini, e l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, confermando nel resto.

2. Secondo la ricostruzione effettuata in modo conforme da entrambe le sentenze di merito, [OSCURATO:SOCIETA]., costituita da Comuni della Provincia di Alessandria per l'esercizio di diversi servizi pubblici in favore delle comunità locali, tra cui la distribuzione e la vendita di acqua potabile, aveva stipulato con i ricorrenti, legali rappresentati di REAL s.r.I., società specializzata nel settore del recupero dei crediti, un contratto per attività di recupero stragiudiziale di crediti nei confronti di utenti morosi.

Secondo il contratto stipulato il 21 marzo 2016, gli utenti avrebbero dovuto effettuare il pagamento dei debiti direttamente ad [OSCURATO:SOCIETA].; con modifica contrattuale del 21 novembre 2016, fu espressamente previsto il versamento delle somme a REAL s.r.I., che avrebbe dovuto riversare mensilmente quanto incassato ad [OSCURATO:SOCIETA]., trattenendo il compenso stabilito in proprio favore.

REAL s.r.I., tuttavia, non aveva versato alcunché, pur a seguito di intimazioni di pagamento formulate da [OSCURATO:SOCIETA].

3. Avverso l'anzidetta sentenza di appello hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, che hanno dedotto motivi sovrapponibili, di seguito indicati.

3.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 124 cod. pen. per tardività della querela, sporta il 14 marzo 2019.

Secondo i ricorrenti, al fine della verifica sulla tempestività della querela, sarebbe errato fissare il dies a quo nella data di ricezione della diffida ad adempiere, inviata alla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:SOCIETA], atteso che quest'ultima società aveva raggiunto la certezza della sussistenza del reato di appropriazione indebita o, comunque, aveva elementi sufficienti per percepirne la sussistenza già nel febbraio 2018, allorquando aveva incaricato i propri legali di bypassare la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. e contattare direttamente gli utenti morosi, per verificare l'eventuale avvenuto pagamento.

L'incarico dato ai legali, dunque, proverebbe che la persona offesa aveva già acquisito la notizia dell'omissione sistematica del riversamento delle somme di denaro riscosse e dell'avvenuta interversio possessionis.

3.2. Con il secondo motivo sono stati censurati la violazione dell'art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Muovendo dalla premessa che, ai fini dell'integrazione del reato, occorre la consapevole volontà di destinare il denaro trattenuto a scopi estranei, la Corte territoriale non avrebbe considerato il dissesto finanziario della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. e l'impellente necessità di far fronte agli oneri minimi di sopravvivenza aziendale, che avrebbero indotto i ricorrenti a trattenere le somme incassate per 2conto della persona offesa e a destinarli alla gestione della società, che non disponeva più di liquidità, configurandosi, così, una situazione di forza maggiore o stato di necessità, che esclude il dolo specifico del reato.

3.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 61 ,n. 116 cod. pen. e il vizio di motivazione, essendo stata applicata l'aggravante dell'abuso di relazioni, derivanti da prestazione di opera, pur in presenza di un rapporto meramente commerciale, non fondato, ossia, sulla fiducia qualificata, richiesta dalla norma.

3.4. Con il quarto motivo è stata lamentata la violazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello, pur avendo riqualificato il reato, rinviato gli atti alla competente Sezione civile per valutare le pretese risarcitorie della parte civile.

4. È pervenuta memoria con allegata nota spese della parte civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va premesso che la richiesta di trattazione orale non è stata proposta ritualmente, in quanto è stata formulata dai ricorrenti soltanto nei ricorsi.

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare condivisibilmente che, in tema di giudizio di appello, è priva di effetti la richiesta di partecipazione all'udienza ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., formulata con l'atto di gravame, nel caso di impugnazioni proposte a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. 2, n. 41144 del 18/11/2025, Minei, Rv. 289008 - 01).

Si è precisato che, diversamente da quanto stabilito dal previgente rito cartolare "pandemico", applicabile ai ricorsi presentati fino al 30 giugno 2024, il regime di ordinaria trattazione, previsto dalla disposizione citata, individua, a pena di decadenza, non un termine finale perentorio, ma un arco temporale differente e volutamente delimitato, compreso tra la notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello fino al quindicesimo giorno successivo.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alle richieste di trattazione in pubblica udienza, formulate nel procedimento di legittimità.

L'art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen., dispone, infatti, che le richieste anzidette sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, così individuando, al pari dei giudizi di appello, un arco temporale volutamente delimitato per la loro presentazione.

32. Tanto premesso, va rilevato che i ricorsi sono inammissibili.

3. Il primo motivo, con cui i ricorrenti hanno dedotto la tardività delle querele, è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha evidenziato che, dopo un periodo di tolleranza, nel corso del quale la persona offesa aveva compiuto gli accertamenti necessari a dare corpo ai sospetti inziali, in ragione della complessità tecnico contabile delle verifiche e del numero dei clienti, presunti morosi da contattare per verificare l'eventuale avvenuto pagamento, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva inviato a [OSCURATO:SOCIETA]. due diffide ad adempiere nel termine di quindici giorni: la prima, il 21 febbraio 2019, con cui aveva chiesto il versamento di euro 39.647,65, a cui era seguita la prima querela depositata 1'8 marzo 2019; la seconda, il 24 aprile 2019, relativa al versamento di ulteriori euro 17.470,75, a cui era seguita la querela sporta il 21 maggio 2019.

La menzionata Corte, quindi, ha ritenuto tempestive le due querele, atteso che l'interversio possessionis si era manifestata con il decorso del termine di quindici giorni dalle diffide, con cui era stato intimato l'immediato versamento delle somme incassate in relazione alle posizioni debitorie in esse riepilogate.

Così motivando, il Collegio di secondo grado ha fatto corretta applicazione dei principii enunciati da questa Corte, secondo cui il reato di appropriazione indebita si consuma quando il mandatario rifiuta, _senza alcuna giustificazione, di dar seguito alla richiesta del mandante di trasferimento del denaro ricevuto dal compratore, poiché è in questo momento che egli manifesta la volontà di detenere uti dominus il bene sul quale non ha più alcun diritto (Sez. 2, n.46744 del 19/09/2018, Gottardi, Rv. 274650 - 01).

A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata, immuni da vizi rilevabili in questa sede, in quanto logiche ed esenti da errori di diritto, i ricorrenti hanno replicato che la persona offesa aveva avuto conoscenza del rifiuto di adempiere già ad aprile 2017, allorquando aveva interrotto l'affidamento di incarichi a REAL s.r.I., e a febbraio 2018, data in cui i legali di [OSCURATO:SOCIETA]. avevano ricevuto il mandato di contattare direttamente gli utenti morosi, per verificare l'eventuale avvenuto pagamento.

Si tratta, tuttavia, di circostanze che non provano una certezza di inadempimento, ma al più un sospetto e, per orientamento consolidato, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37854 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01), non essendo sufficienti meri sospetti (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954 - 01).

44. Il secondo motivo non è consentito, oltre che privo di specificità.

I ricorrenti hanno sostenuto che le somme incassate sarebbero state utilizzate per salvare la società REAL da uno stato di dissesto.

Tale tema, però, non era stato posto nella fase del merito, con la conseguenza che, a prescindere da ogni altra considerazione, non può essere sollevato in questa sede.

Ad ogni modo, la deduzione è anche generica, non essendo stati indicati tutti gli elementi necessari per la configurazione dello stato di necessità o della forza maggiore.

Al riguardo va ricordato che, ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti, che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata (Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304 - 01).

5. Il terzo motivo del ricorso, concernente l'aggravante di cui all'art. 61 , n. 11 l cod. pen., è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61 ì n. 11 icod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo — e non una mera facoltà — di facere (Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060 - 02; Sez. 2, n. 25912 del 02/03/2018, Ortolani, Rv. 272806 - 01).

Trattasi di caratteristiche che senz'altro connotavano i rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli imputati, che, quali legali rappresentanti di REAL s.r.I., avevano stipulato un contratto, all'evidenza fiduciario, in forza del quale erano stati incaricati di recuperare in via stragiudiziale i debiti degli utenti morosi, per poi riversarli ad [OSCURATO:SOCIETA]., decurtate le somme ad essi spettanti.

6. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. disciplina l'impugnazione per gli interessi civili allorquando il gravame è presentato dalla parte civile o anche dall'imputato per i soli interessi civili.

Al riguardo va osservato che le Sezioni Unite hanno affermato che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili, proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva 5al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01).

Tale principio si applica, però, come testualmente si evince dall'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., allorquando la sentenza sia impugnata per "i soli interessi civili".

Ciò, come sottolineato già da questa Corte (Sez. 3 , n. 32177 del 01/07/2025, G., Rv. 288644 - 01), presuppone, pertanto, che sia esaurita ogni questione penale della regiudicanda: ipotesi, questa, che all'evidenza non ricorreva nel caso in esame, avendo gli imputati censurato dinanzi alla Corte di appello anche l'affermazione della ilega responsabilità per il reato loro ascritto.

7. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

I ricorrenti sono condannati, inoltre, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] Amicis / [OSCURATO:PERSONA] 20 MAG 2026 [OSCURATO:PERSONA] N ON f„' [OSCURATO:PERSONA] Durt.3 lei e pii2,2 inzele ¦ 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 dicembre 2025 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria il 13 marzo 2025, riqualificato il fatto contestato nel delitto di cui all'art. 646 cod. pen., ha ridotto la pena, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] e RenzoTravaglini, e l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, confermando nel resto. 2. Secondo la ricostruzione effettuata in modo conforme da entrambe le sentenze di merito, [OSCURATO:SOCIETA]., costituita da Comuni della Provincia di Alessandria per l'esercizio di diversi servizi pubblici in favore delle comunità locali, tra cui la distribuzione e la vendita di acqua potabile, aveva stipulato con i ricorrenti, legali rappresentati di REAL s.r.I., società specializzata nel settore del recupero dei crediti, un contratto per attività di recupero stragiudiziale di crediti nei confronti di utenti morosi. Secondo il contratto stipulato il 21 marzo 2016, gli utenti avrebbero dovuto effettuare il pagamento dei debiti direttamente ad [OSCURATO:SOCIETA].; con modifica contrattuale del 21 novembre 2016, fu espressamente previsto il versamento delle somme a REAL s.r.I., che avrebbe dovuto riversare mensilmente quanto incassato ad [OSCURATO:SOCIETA]., trattenendo il compenso stabilito in proprio favore. REAL s.r.I., tuttavia, non aveva versato alcunché, pur a seguito di intimazioni di pagamento formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso l'anzidetta sentenza di appello hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, che hanno dedotto motivi sovrapponibili, di seguito indicati. 3.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 124 cod. pen. per tardività della querela, sporta il 14 marzo 2019. Secondo i ricorrenti, al fine della verifica sulla tempestività della querela, sarebbe errato fissare il dies a quo nella data di ricezione della diffida ad adempiere, inviata alla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:SOCIETA], atteso che quest'ultima società aveva raggiunto la certezza della sussistenza del reato di appropriazione indebita o, comunque, aveva elementi sufficienti per percepirne la sussistenza già nel febbraio 2018, allorquando aveva incaricato i propri legali di bypassare la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. e contattare direttamente gli utenti morosi, per verificare l'eventuale avvenuto pagamento. L'incarico dato ai legali, dunque, proverebbe che la persona offesa aveva già acquisito la notizia dell'omissione sistematica del riversamento delle somme di denaro riscosse e dell'avvenuta interversio possessionis. 3.2. Con il secondo motivo sono stati censurati la violazione dell'art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Muovendo dalla premessa che, ai fini dell'integrazione del reato, occorre la consapevole volontà di destinare il denaro trattenuto a scopi estranei, la Corte territoriale non avrebbe considerato il dissesto finanziario della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. e l'impellente necessità di far fronte agli oneri minimi di sopravvivenza aziendale, che avrebbero indotto i ricorrenti a trattenere le somme incassate per 2conto della persona offesa e a destinarli alla gestione della società, che non disponeva più di liquidità, configurandosi, così, una situazione di forza maggiore o stato di necessità, che esclude il dolo specifico del reato. 3.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 61 ,n. 116 cod. pen. e il vizio di motivazione, essendo stata applicata l'aggravante dell'abuso di relazioni, derivanti da prestazione di opera, pur in presenza di un rapporto meramente commerciale, non fondato, ossia, sulla fiducia qualificata, richiesta dalla norma. 3.4. Con il quarto motivo è stata lamentata la violazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello, pur avendo riqualificato il reato, rinviato gli atti alla competente Sezione civile per valutare le pretese risarcitorie della parte civile. 4. È pervenuta memoria con allegata nota spese della parte civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va premesso che la richiesta di trattazione orale non è stata proposta ritualmente, in quanto è stata formulata dai ricorrenti soltanto nei ricorsi. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare condivisibilmente che, in tema di giudizio di appello, è priva di effetti la richiesta di partecipazione all'udienza ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., formulata con l'atto di gravame, nel caso di impugnazioni proposte a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. 2, n. 41144 del 18/11/2025, Minei, Rv. 289008 - 01). Si è precisato che, diversamente da quanto stabilito dal previgente rito cartolare "pandemico", applicabile ai ricorsi presentati fino al 30 giugno 2024, il regime di ordinaria trattazione, previsto dalla disposizione citata, individua, a pena di decadenza, non un termine finale perentorio, ma un arco temporale differente e volutamente delimitato, compreso tra la notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello fino al quindicesimo giorno successivo. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alle richieste di trattazione in pubblica udienza, formulate nel procedimento di legittimità. L'art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen., dispone, infatti, che le richieste anzidette sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, così individuando, al pari dei giudizi di appello, un arco temporale volutamente delimitato per la loro presentazione. 32. Tanto premesso, va rilevato che i ricorsi sono inammissibili. 3. Il primo motivo, con cui i ricorrenti hanno dedotto la tardività delle querele, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha evidenziato che, dopo un periodo di tolleranza, nel corso del quale la persona offesa aveva compiuto gli accertamenti necessari a dare corpo ai sospetti inziali, in ragione della complessità tecnico contabile delle verifiche e del numero dei clienti, presunti morosi da contattare per verificare l'eventuale avvenuto pagamento, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva inviato a [OSCURATO:SOCIETA]. due diffide ad adempiere nel termine di quindici giorni: la prima, il 21 febbraio 2019, con cui aveva chiesto il versamento di euro 39.647,65, a cui era seguita la prima querela depositata 1'8 marzo 2019; la seconda, il 24 aprile 2019, relativa al versamento di ulteriori euro 17.470,75, a cui era seguita la querela sporta il 21 maggio 2019. La menzionata Corte, quindi, ha ritenuto tempestive le due querele, atteso che l'interversio possessionis si era manifestata con il decorso del termine di quindici giorni dalle diffide, con cui era stato intimato l'immediato versamento delle somme incassate in relazione alle posizioni debitorie in esse riepilogate. Così motivando, il Collegio di secondo grado ha fatto corretta applicazione dei principii enunciati da questa Corte, secondo cui il reato di appropriazione indebita si consuma quando il mandatario rifiuta, _senza alcuna giustificazione, di dar seguito alla richiesta del mandante di trasferimento del denaro ricevuto dal compratore, poiché è in questo momento che egli manifesta la volontà di detenere uti dominus il bene sul quale non ha più alcun diritto (Sez. 2, n.46744 del 19/09/2018, Gottardi, Rv. 274650 - 01). A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata, immuni da vizi rilevabili in questa sede, in quanto logiche ed esenti da errori di diritto, i ricorrenti hanno replicato che la persona offesa aveva avuto conoscenza del rifiuto di adempiere già ad aprile 2017, allorquando aveva interrotto l'affidamento di incarichi a REAL s.r.I., e a febbraio 2018, data in cui i legali di [OSCURATO:SOCIETA]. avevano ricevuto il mandato di contattare direttamente gli utenti morosi, per verificare l'eventuale avvenuto pagamento. Si tratta, tuttavia, di circostanze che non provano una certezza di inadempimento, ma al più un sospetto e, per orientamento consolidato, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37854 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01), non essendo sufficienti meri sospetti (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954 - 01). 44. Il secondo motivo non è consentito, oltre che privo di specificità. I ricorrenti hanno sostenuto che le somme incassate sarebbero state utilizzate per salvare la società REAL da uno stato di dissesto. Tale tema, però, non era stato posto nella fase del merito, con la conseguenza che, a prescindere da ogni altra considerazione, non può essere sollevato in questa sede. Ad ogni modo, la deduzione è anche generica, non essendo stati indicati tutti gli elementi necessari per la configurazione dello stato di necessità o della forza maggiore. Al riguardo va ricordato che, ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti, che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata (Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304 - 01). 5. Il terzo motivo del ricorso, concernente l'aggravante di cui all'art. 61 , n. 11 l cod. pen., è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61 ì n. 11 icod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo — e non una mera facoltà — di facere (Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060 - 02; Sez. 2, n. 25912 del 02/03/2018, Ortolani, Rv. 272806 - 01). Trattasi di caratteristiche che senz'altro connotavano i rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli imputati, che, quali legali rappresentanti di REAL s.r.I., avevano stipulato un contratto, all'evidenza fiduciario, in forza del quale erano stati incaricati di recuperare in via stragiudiziale i debiti degli utenti morosi, per poi riversarli ad [OSCURATO:SOCIETA]., decurtate le somme ad essi spettanti. 6. Il quarto motivo è manifestamente infondato. L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. disciplina l'impugnazione per gli interessi civili allorquando il gravame è presentato dalla parte civile o anche dall'imputato per i soli interessi civili. Al riguardo va osservato che le Sezioni Unite hanno affermato che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili, proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva 5al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01). Tale principio si applica, però, come testualmente si evince dall'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., allorquando la sentenza sia impugnata per "i soli interessi civili". Ciò, come sottolineato già da questa Corte (Sez. 3 , n. 32177 del 01/07/2025, G., Rv. 288644 - 01), presuppone, pertanto, che sia esaurita ogni questione penale della regiudicanda: ipotesi, questa, che all'evidenza non ricorreva nel caso in esame, avendo gli imputati censurato dinanzi alla Corte di appello anche l'affermazione della ilega responsabilità per il reato loro ascritto. 7. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. I ricorrenti sono condannati, inoltre, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano come da dispositivo. P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] Amicis / [OSCURATO:PERSONA] 20 MAG 2026 [OSCURATO:PERSONA] N ON f„' [OSCURATO:PERSONA] Durt.3 lei e pii2,2 inzele ¦ 6
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