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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 20990/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27194/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1870/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-La società di persone [OSCURATO:SOCIETA], di cui è socio ed amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], ha concluso un accordo con [OSCURATO:PERSONA], acquistando da quest’ultima una porzione di terreno che faceva parte di un più grande appezzamento, e dal quale derivava per frazionamento.

Originariamente unico, il terreno è stato, in altri termini, frazionato in tre , ed una delle tre porzioni èstata dalla Fenu conferita nella società [OSCURATO:SOCIETA], che si è accollata il mutuo.

L’atto di conferimento è stato rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano, ed in tale stipula si è dato atto della esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo, gravante su gli altri due:quelli risultanti dal frazionamento, poi venduti dalla Fenu a terzi. 2.-Il fondo conferito nella società, dunque, a seguito del frazionamento,risultava intercluso. [OSCURATO:PERSONA] ha provato a far valere la servitù di passaggio nei confronti dei proprietari degli altri due fondi, ma inutilmente.

Di conseguenza, il fondo in questione è rimasto intercluso rispetto alla strada pubblica, e ciò ha impedito al Miglietta di poter ristrutturare il rustico esistente, nel quale aveva in progetto di passare parte dell’anno. 3.-Miglietta ha citato in giudizio la notaia Terrenghi, sostenendo che il rifiuto dei proprietari dei fondi serventi di riconoscere la servitù era dovuto alla mancata trascrizione della medesima a carico dei fondi serventi, e che di tale omissione era responsabile la notaia che non aveva provveduto all’incombente. 3.1.- Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda.

La Corte di Appello, adita dalla notaia Terrenghi, è stata di avviso contrario, in quanto, innanzitutt o , ha ritenuto non legittimato ad agire il Miglietta, dovendo invece l’azione contrattuale essere promossa dalla società; ha ritenuto che semmai un danno poteva derivare al Miglietta,per condotta extracontrattuale della notaia, ma che in tal caso il diritto al risarcimento era da ritenersi prescritto; che infine non vi era obbligo alcuno della notaia di rogare l’atto, dal momento che con il conferimento non si costituiva alcuna servitù.

Semmai si trattava di un atto di ricognizione. 4.-Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi.

Chiede il rigetto del ricorso la notaia Terrenghi con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Considerato che 5.-Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 2253 e 2947 c.c.

La tesi del ricorrente è che il difetto di personalità giuridica della società di persone rende legittimato anche il socio e che, se anche si vuole riconoscere “autonomia” alla società di persone,ciò non significa che la società diventa terza rispetto ai soci: “sebbene la società di persone (sia) priva di personalità giuridica, la situazione giuridica che si determina con il conferimento del bene nel patrimonio della società riguarda i singoli soci che di tale situazione giuridica sono soggetti attivi e, come tali ben possono far valere in giudizio le azioni che a tale situazione sono collegate” (p. 13). 6.-Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli articoli 1176 e 2497 c.c. .

Si sostiene che la notaia, anche in ragione dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 1176 c.c., è responsabile nei confronti, si, dei soggetti terzi, ma che siano beneficiari dell’atto, con la conseguenza che la “responsabilità del notaio ha natura contrattuale nei confronti non solamente di tutte le parti ma anche degli eventuali beneficiari dell’atto, ossia di coloro che, sebbene terzi rispetto al contratto, hanno un immediato e diretto interesse alla validità dell’atto rogato dal notaio, come nella specie “ (p. 14-15).

Una sorta di contratto, quello con il notaio, con effetti protettivi nei confronti dei terzi. 7.-I due motivi hanno connessione logica e possono esaminarsi insieme.

Essi sono infondati.

Va evidenziato che qui si tratta della responsabilità nascente non già dall’atto di conferimento del bene, ma dal contratto tra società e notaiaavente ad oggetto la stipula di quel conferimento: evidentemente la notaia, se è inadempiente, lo è rispetto agli obblighi assunti con il contratto con cui ha ricevuto l’incarico.

L’atto di conferimento del bene è atto esecutivo dell’obbligo contrattuale assunto dalla professionista.

Ciò premesso, parte di quel contratto è stata la società [OSCURATO:SOCIETA] che ha dato mandato allanotaia di stipulare l’atto di conferimento, ed è dunque verso la società che la professionista si è obbligat a a svolgere l’incarico con diligenza.

L’azione di responsabilità da inadempimento non poteva dunque che essere intrapresa dalla società, verso la quale, si ripete, la notaia si era obbligata: ciò sul presupposto che le società di persone, p ur non avendo personalità giuridica, hanno comunque soggettività.

La vecchia tesi secondo cui gli enti (e dunque anche le società) privi di personalità giuridica non hanno soggettività giuridica, ossia non sono soggetti di diritto distinti dai membri che li compongono, con la conseguenza che i rapporti giuridici degli enti in realtàfanno capo ai membri, è del tutto superata.

Lo è anche sul piano normativo: per quello che ci riguarda, ad esempio, da vicino, l’articolo 2659 c.c., n. 1 prevede che nelle note di trascrizione debbano indicarsi gli elementi identificativi delle associazioni non riconosciute.

La regola fa parte della giurisprudenza di questa Corte da tempo, la quale afferma che la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un centro di interessi dotato di una propria sostanziale autonomia e di una propria capacità processuale (Cass. 2676/ 1998; Cass. 8079/ 2003; Cass. 18156/ 2006).

Non è qui il caso di ripercorrere il dibattito amplissimo che si è svolto sul fondamento della soggettività degli enti non riconosciuti:basta osservare che è opinionecorrente che vi debba essere una differenza tra “mere collettività”, che non si pongono come centri di imputazione di situazioni soggettive, ma costituiscono solo una mera contitolarità di diritti (ad esempio comunione di diritti reali, articoli 1100 e ss.), ed altre collettività che si caratterizzano per qualcosa in più: una autonomia patrimoniale, seppur imperfetta, l’esistenza di regole organizzative e di unoscopo non occasionale e superindividuale.

Ciò detto, allora, ed a prescindere dal dato formale per cui il contratto con la notaiaè stato stipulato dalla società e non dal socio, non si può sostenere che gli obblighi di corretta esecuzione del mandato professionale, assunti dalla notaia con quel contratto, lo siano stati verso il socio anziché verso la società stessa: quest’ultima, essendo autonomo centro di interessi, come si è detto, è altresì la creditrice della prestazione del professionista.

E dunque l’unica a potersi dolere dell’inadempimento.

Né può tornare utile il concetto, espresso nel secondo motivo di ricorso, secondo cui la notaia ha una responsabilità contrattuale non solo verso la controparte formale del contratto, ma anche verso il beneficiario.

Questa tesi, infatti, postula che vi sia un beneficiario non tale semplicemente di fatto, ossia uno dei soci che possa,di fatto, beneficiare della prestazione svolta a favore della società, ma un beneficiario di diritto, come è ad esempio nel contratto a favore di un terzo.

Non basta che un terzo tragga un beneficio indiretto o comunque di fatto (economico ad esempio o di altro genere), ma deve trattarsi di un beneficio giuridicamente rilevante.

Né infine può prospettarsi una sorta di effetto protettivo del contratto, nel senso che il contratto stipulato tra società e notaio potrebbe avere effetti protettivi verso il socio Miglietta, che è terzo rispetto agli stipulanti.

Il contratto con effetti protettivi a favore di terzo, cui pure faricorso questa Corte (che peraltro lo limita al campo della procreazione, ove v’è un nascituro da tutelare, v. da ultimo Cass. 11320/ 2022) presuppone che l’inadempimento leda un interesse identico di chi ha stipulato e del terzo che invece non lo ha fatto: e qui non è identico, essendo il bene conferito alla società, e dunque nella titolarità di quest’ultima, ed essendo quindi la relazione giuridica del socio-con il bene- diversa daquella di chi ne ha la formale titolarità (società). 8.1-Il rigetto di questi due motivi rende assorbito l’esame degli altri.

Se si ammette che non poteva agire in giudizio, ex contratto, il Miglietta e che costui poteva farlo solo ex delicto, ma che l’azione ex delictoè prescritta, non è più necessario valutare se, come si afferma con il terzo motivo , l’atto di conferimento del bene nella società conteneva la costituzione di una servitù anziché, come ha inteso la Corte di merito,semplicemente un atto r icognitivo di quella, caso quest’ultimo, che esimeva il notaio dalla trascrizione.O di verificare se v’era un obbligo di risultato della notaia.

Comunque sia, anche ad ammettere che quei motivi non sono assorbiti, essi sono infondati. 8.2.-Il terzo motivoassume una violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c..

Secondo il ricorrente il giudice di merito ha errato nell’interpretare la scrittura di conferimento del bene, ove si sostiene che “esiste e deve esistere servitù di passo pedonale e carraio .., a favore del terreno oggetto del presenta atto ed a carico dei terreni ….” Ma dove si fa altresì menzione del “tracciato di una strada , destinata a creare il predetto passaggio carrabile”.

Secondo il ricorrente si tratta di espressioni chiaramente indicative della costituzione di una servitù e non già della sua mera ricognizione, ossia della ricognizione di una servitù già esistente.

La qualificazione di tale atto è corretta non solo in quanto la stessa espressione letterale indica una realtà esistente, ma soprattutto per l’evidente ragione che, come correttamente osservato dalla corte di merito, la menzione della servitù non è replicata negli atti di vendita degli altri due terreni, i fondi serventi. 8.3.-Proprio questa osservazione rende infondato il quarto motivo, con cui si prospetta violazione degli articoli 1176 e 2236 c.c..

Secondo il ricorrente,la corte di merito ha errato nel sostenere che la notaia non aveva alcun obbligo di indagare se tra le esigenze della società che riceveva il bene vi fosse quella di ottenere la servitù e dunque di fare in modo che quest’ultima fosse costituita.

A prescindere anche da ciò che si è detto prima, la corte di merito, con accertamento in fatto,ha ritenuto che il Miglietta non aveva espresso l’interesse di far acquisire il bene alla società purchécondizionatamente alla servitù, ossia soltanto se v’era la possibilità del passaggio: accertamento in fatto che giustifica l’esonero della notaiadi farsene carico.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 10.000euro, oltre 200,00 euro di esborsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27194/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1870/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-La società di persone [OSCURATO:SOCIETA], di cui è socio ed amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], ha concluso un accordo con [OSCURATO:PERSONA], acquistando da quest’ultima una porzione di terreno che faceva parte di un più grande appezzamento, e dal quale derivava per frazionamento. Originariamente unico, il terreno è stato, in altri termini, frazionato in tre , ed una delle tre porzioni èstata dalla Fenu conferita nella società [OSCURATO:SOCIETA], che si è accollata il mutuo. L’atto di conferimento è stato rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano, ed in tale stipula si è dato atto della esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo, gravante su gli altri due:quelli risultanti dal frazionamento, poi venduti dalla Fenu a terzi. 2.-Il fondo conferito nella società, dunque, a seguito del frazionamento,risultava intercluso. [OSCURATO:PERSONA] ha provato a far valere la servitù di passaggio nei confronti dei proprietari degli altri due fondi, ma inutilmente. Di conseguenza, il fondo in questione è rimasto intercluso rispetto alla strada pubblica, e ciò ha impedito al Miglietta di poter ristrutturare il rustico esistente, nel quale aveva in progetto di passare parte dell’anno. 3.-Miglietta ha citato in giudizio la notaia Terrenghi, sostenendo che il rifiuto dei proprietari dei fondi serventi di riconoscere la servitù era dovuto alla mancata trascrizione della medesima a carico dei fondi serventi, e che di tale omissione era responsabile la notaia che non aveva provveduto all’incombente. 3.1.- Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda. La Corte di Appello, adita dalla notaia Terrenghi, è stata di avviso contrario, in quanto, innanzitutt o , ha ritenuto non legittimato ad agire il Miglietta, dovendo invece l’azione contrattuale essere promossa dalla società; ha ritenuto che semmai un danno poteva derivare al Miglietta,per condotta extracontrattuale della notaia, ma che in tal caso il diritto al risarcimento era da ritenersi prescritto; che infine non vi era obbligo alcuno della notaia di rogare l’atto, dal momento che con il conferimento non si costituiva alcuna servitù. Semmai si trattava di un atto di ricognizione. 4.-Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. Chiede il rigetto del ricorso la notaia Terrenghi con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 5.-Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 2253 e 2947 c.c. La tesi del ricorrente è che il difetto di personalità giuridica della società di persone rende legittimato anche il socio e che, se anche si vuole riconoscere “autonomia” alla società di persone,ciò non significa che la società diventa terza rispetto ai soci: “sebbene la società di persone (sia) priva di personalità giuridica, la situazione giuridica che si determina con il conferimento del bene nel patrimonio della società riguarda i singoli soci che di tale situazione giuridica sono soggetti attivi e, come tali ben possono far valere in giudizio le azioni che a tale situazione sono collegate” (p. 13). 6.-Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli articoli 1176 e 2497 c.c. . Si sostiene che la notaia, anche in ragione dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 1176 c.c., è responsabile nei confronti, si, dei soggetti terzi, ma che siano beneficiari dell’atto, con la conseguenza che la “responsabilità del notaio ha natura contrattuale nei confronti non solamente di tutte le parti ma anche degli eventuali beneficiari dell’atto, ossia di coloro che, sebbene terzi rispetto al contratto, hanno un immediato e diretto interesse alla validità dell’atto rogato dal notaio, come nella specie “ (p. 14-15). Una sorta di contratto, quello con il notaio, con effetti protettivi nei confronti dei terzi. 7.-I due motivi hanno connessione logica e possono esaminarsi insieme. Essi sono infondati. Va evidenziato che qui si tratta della responsabilità nascente non già dall’atto di conferimento del bene, ma dal contratto tra società e notaiaavente ad oggetto la stipula di quel conferimento: evidentemente la notaia, se è inadempiente, lo è rispetto agli obblighi assunti con il contratto con cui ha ricevuto l’incarico. L’atto di conferimento del bene è atto esecutivo dell’obbligo contrattuale assunto dalla professionista. Ciò premesso, parte di quel contratto è stata la società [OSCURATO:SOCIETA] che ha dato mandato allanotaia di stipulare l’atto di conferimento, ed è dunque verso la società che la professionista si è obbligat a a svolgere l’incarico con diligenza. L’azione di responsabilità da inadempimento non poteva dunque che essere intrapresa dalla società, verso la quale, si ripete, la notaia si era obbligata: ciò sul presupposto che le società di persone, p ur non avendo personalità giuridica, hanno comunque soggettività. La vecchia tesi secondo cui gli enti (e dunque anche le società) privi di personalità giuridica non hanno soggettività giuridica, ossia non sono soggetti di diritto distinti dai membri che li compongono, con la conseguenza che i rapporti giuridici degli enti in realtàfanno capo ai membri, è del tutto superata. Lo è anche sul piano normativo: per quello che ci riguarda, ad esempio, da vicino, l’articolo 2659 c.c., n. 1 prevede che nelle note di trascrizione debbano indicarsi gli elementi identificativi delle associazioni non riconosciute. La regola fa parte della giurisprudenza di questa Corte da tempo, la quale afferma che la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un centro di interessi dotato di una propria sostanziale autonomia e di una propria capacità processuale (Cass. 2676/ 1998; Cass. 8079/ 2003; Cass. 18156/ 2006). Non è qui il caso di ripercorrere il dibattito amplissimo che si è svolto sul fondamento della soggettività degli enti non riconosciuti:basta osservare che è opinionecorrente che vi debba essere una differenza tra “mere collettività”, che non si pongono come centri di imputazione di situazioni soggettive, ma costituiscono solo una mera contitolarità di diritti (ad esempio comunione di diritti reali, articoli 1100 e ss.), ed altre collettività che si caratterizzano per qualcosa in più: una autonomia patrimoniale, seppur imperfetta, l’esistenza di regole organizzative e di unoscopo non occasionale e superindividuale. Ciò detto, allora, ed a prescindere dal dato formale per cui il contratto con la notaiaè stato stipulato dalla società e non dal socio, non si può sostenere che gli obblighi di corretta esecuzione del mandato professionale, assunti dalla notaia con quel contratto, lo siano stati verso il socio anziché verso la società stessa: quest’ultima, essendo autonomo centro di interessi, come si è detto, è altresì la creditrice della prestazione del professionista. E dunque l’unica a potersi dolere dell’inadempimento. Né può tornare utile il concetto, espresso nel secondo motivo di ricorso, secondo cui la notaia ha una responsabilità contrattuale non solo verso la controparte formale del contratto, ma anche verso il beneficiario. Questa tesi, infatti, postula che vi sia un beneficiario non tale semplicemente di fatto, ossia uno dei soci che possa,di fatto, beneficiare della prestazione svolta a favore della società, ma un beneficiario di diritto, come è ad esempio nel contratto a favore di un terzo. Non basta che un terzo tragga un beneficio indiretto o comunque di fatto (economico ad esempio o di altro genere), ma deve trattarsi di un beneficio giuridicamente rilevante. Né infine può prospettarsi una sorta di effetto protettivo del contratto, nel senso che il contratto stipulato tra società e notaio potrebbe avere effetti protettivi verso il socio Miglietta, che è terzo rispetto agli stipulanti. Il contratto con effetti protettivi a favore di terzo, cui pure faricorso questa Corte (che peraltro lo limita al campo della procreazione, ove v’è un nascituro da tutelare, v. da ultimo Cass. 11320/ 2022) presuppone che l’inadempimento leda un interesse identico di chi ha stipulato e del terzo che invece non lo ha fatto: e qui non è identico, essendo il bene conferito alla società, e dunque nella titolarità di quest’ultima, ed essendo quindi la relazione giuridica del socio-con il bene- diversa daquella di chi ne ha la formale titolarità (società). 8.1-Il rigetto di questi due motivi rende assorbito l’esame degli altri. Se si ammette che non poteva agire in giudizio, ex contratto, il Miglietta e che costui poteva farlo solo ex delicto, ma che l’azione ex delictoè prescritta, non è più necessario valutare se, come si afferma con il terzo motivo , l’atto di conferimento del bene nella società conteneva la costituzione di una servitù anziché, come ha inteso la Corte di merito,semplicemente un atto r icognitivo di quella, caso quest’ultimo, che esimeva il notaio dalla trascrizione.O di verificare se v’era un obbligo di risultato della notaia. Comunque sia, anche ad ammettere che quei motivi non sono assorbiti, essi sono infondati. 8.2.-Il terzo motivoassume una violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c.. Secondo il ricorrente il giudice di merito ha errato nell’interpretare la scrittura di conferimento del bene, ove si sostiene che “esiste e deve esistere servitù di passo pedonale e carraio .., a favore del terreno oggetto del presenta atto ed a carico dei terreni ….” Ma dove si fa altresì menzione del “tracciato di una strada , destinata a creare il predetto passaggio carrabile”. Secondo il ricorrente si tratta di espressioni chiaramente indicative della costituzione di una servitù e non già della sua mera ricognizione, ossia della ricognizione di una servitù già esistente. La qualificazione di tale atto è corretta non solo in quanto la stessa espressione letterale indica una realtà esistente, ma soprattutto per l’evidente ragione che, come correttamente osservato dalla corte di merito, la menzione della servitù non è replicata negli atti di vendita degli altri due terreni, i fondi serventi. 8.3.-Proprio questa osservazione rende infondato il quarto motivo, con cui si prospetta violazione degli articoli 1176 e 2236 c.c.. Secondo il ricorrente,la corte di merito ha errato nel sostenere che la notaia non aveva alcun obbligo di indagare se tra le esigenze della società che riceveva il bene vi fosse quella di ottenere la servitù e dunque di fare in modo che quest’ultima fosse costituita. A prescindere anche da ciò che si è detto prima, la corte di merito, con accertamento in fatto,ha ritenuto che il Miglietta non aveva espresso l’interesse di far acquisire il bene alla società purchécondizionatamente alla servitù, ossia soltanto se v’era la possibilità del passaggio: accertamento in fatto che giustifica l’esonero della notaiadi farsene carico. Il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 10.000euro, oltre 200,00 euro di esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
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