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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 02539/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/1/2020 del Giudice di pace di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche, con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato) e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 4.000 euro di ammenda.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, sul punto relativo alle predette attenuanti, deducendo violazione della legge penale, nella parte in cui il loro riconoscimento è stato giustificato mediante il richiamo allo stato di incensuratezza dell'imputato, e vizio della motivazione, nella parte in cui, agli stessi fini, la sentenza impugnata richiama l'assenza di elementi ostativi.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Effettivamente la sentenza impugnata motiva il riconoscimento all'imputato delle circostanze generiche esclusivamente con il rilievo «della sua incensuratezza e del fatto che non sono emerse, nel presente giudizio, ragioni ostative alla predetta concessione».

Senonché, è principio già affermato da questa Corte, e dal giudice a quo disatteso, quello per cui le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse consegue alla mera in assenza di elementi negativi; piuttosto la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 7, n. 46924 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Nikolli), di cui la sentenza non reca traccia.

Correttamente osserva il Procuratore generale ricorrente che, una volta espunta, quale valida ragione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, la mera assenza di elementi ostativi, il predetto riconoscimento resta ancorato al solo rilievo della pregressa incensuratezza, in chiara violazione dell'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., secondo cui «l'assenza di precedenti condanne per altri reati [...] non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze» in parola.

2. Segue l'annullamento, in questa parte, della sentenza impugnata.

L'annullamento deve essere disposto con rinvio, perché possa essere nuovamente valutato, in sede di merito, se l'imputato sia meritevole delle attenuanti generiche e perché l'eventuale soluzione affermativa sia argomentata in modo conforme ai canoni.

L'affermazione di penale responsabilità è da considerare viceversa in cosa giudicata per effetto della presente decisione, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Bergamo, in diversa persona fisica.

Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/1/2020 del Giudice di pace di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche, con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato) e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 4.000 euro di ammenda. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, sul punto relativo alle predette attenuanti, deducendo violazione della legge penale, nella parte in cui il loro riconoscimento è stato giustificato mediante il richiamo allo stato di incensuratezza dell'imputato, e vizio della motivazione, nella parte in cui, agli stessi fini, la sentenza impugnata richiama l'assenza di elementi ostativi. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Effettivamente la sentenza impugnata motiva il riconoscimento all'imputato delle circostanze generiche esclusivamente con il rilievo «della sua incensuratezza e del fatto che non sono emerse, nel presente giudizio, ragioni ostative alla predetta concessione». Senonché, è principio già affermato da questa Corte, e dal giudice a quo disatteso, quello per cui le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse consegue alla mera in assenza di elementi negativi; piuttosto la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 7, n. 46924 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Nikolli), di cui la sentenza non reca traccia. Correttamente osserva il Procuratore generale ricorrente che, una volta espunta, quale valida ragione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, la mera assenza di elementi ostativi, il predetto riconoscimento resta ancorato al solo rilievo della pregressa incensuratezza, in chiara violazione dell'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., secondo cui «l'assenza di precedenti condanne per altri reati [...] non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze» in parola. 2. Segue l'annullamento, in questa parte, della sentenza impugnata. L'annullamento deve essere disposto con rinvio, perché possa essere nuovamente valutato, in sede di merito, se l'imputato sia meritevole delle attenuanti generiche e perché l'eventuale soluzione affermativa sia argomentata in modo conforme ai canoni. L'affermazione di penale responsabilità è da considerare viceversa in cosa giudicata per effetto della presente decisione, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Bergamo, in diversa persona fisica. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estens
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