CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, omettendo il confronto con la sufficiente e non illogica motivazione della Corte territoriale e con l'adeguato esame delle deduzioni difensive già proposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M