CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per le parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle notes scritte depositate; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 15 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Sciacca aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agii artt. 81, secondo comma, e 314 cod. pen., per essersi, in [OSCURATO:PERSONA] tra l'agosto 2012 e il luglio 2013, quale messo comunale nominato presentatore per la levata dei protesti cambiari del comune di [OSCURATO:PERSONA], dunque in qualità di pubblico ufficiale, appropriato di somme di denaro, per un ammontare di 64.520,64 euro, di cui aveva il possesso ovvero la disponibilità in ragione del suo ufficio, importi consegnatigli dai quarantadue debitori presso i quali egli si era presentato in quanto incaricato dall'istituto di credito per la levata del protesto: debitori che avevano versato quanto loro dovuto e ai quali era stato rispettivamente restituito l'originale dei singoli titoli a comprova dell'avvenuto pagamento. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Lombardo, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 640 e 61 n. 9 cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che i fatti accertati avessero integrato gli estremi del reato di peculato anziché quelli di truffa aggravata, considerato che i titoli per i quali doveva essere elevato il protesto erano domiciliati presso l'istituto di credito e l'imputato si era presentato ai debitori cambiari indebitamente chiedendo loro il pagamento dell'importo del titolo, così creando un artificio finalizzato a trarre in inganno i suoi interlocutori e ad entrare in possesso delle somme di cui si era poi appropriato. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche senza spiegare perché la riduzione della pena non fosse stata concessa nella massima estensione possibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale integra il delitto di peculato la condotta del presentatore delegato dal notaio o nominato dal presidente del tribunale per il protesto di titoli cambiari, che si appropri delle somme di denaro corrispostegli dai debitori in pagamento dei titoli di credito, omettendo di provvedere al versamento dei relativi importi (così, tra le tante, Sez. 6, n. 24878 del 06/03/2019, Gueli, Rv. 277472; conf. Sez. 6, n. 39584 del 21/05/2010, Di brio, Rv. 248686). La difesa del ricorrente ha sostenuto che tale regula iuris sia applicabile al caso di specie in quanto risulterebbe dagli atti che il Lombardo non poteva riscuotere quanto dovuto dai debitori cambiari inadempienti, dato che i titoli erano "domiciliati" presso l'istituto di credito, sicché dovevano essere "richiamati e pagati direttamente in filiale": con la conseguenza che, secondo tale ricostruzione, la percezione delle somme di denaro era avvenuta perché i debitori erano stati tratti in inganno dall'imputato, il quale avrebbe dovuto, perciò, rispondere del diverso e meno grave reato di truffa aggravata. Tale impostazione non è condivisibile. E ciò non solamente perché è la legge sui protesti cambiari a prevedere espressamente che tra le attribuzioni del presentatore del notaio, del presentatore dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale vi è anche quella di provvedere «all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti (...) nonché al rilascio della quietanza» (v. art. 4, comma 1, legge 12 giugno 1973, n. 349). Ma perché, in concreto, i giudici di merito avevano già puntualizzato come i quarantadue titoli non restituiti fossero stati materialmente consegnati per l'effettuazione del protesto al Lombardo, e come questi, ricevute dai debitori le somme dovute a titolo di pagamento, fossero stati restituiti a coloro che avevano pagato quanto dovuto: di talché era irrilevante che, secondo quanto dichiarato dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado (v. pag. 11 sent. Trib. Sciacca), molte di quelle cambiali erano state "domiciliate" presso l'istituto creditore, in quanto ciò indicava esclusivamente il luogo dove, alla scadenza 'naturale' (cioè prima di ricevere la visita del presentatore per l'elevazione del protesto), i debitori avrebbero dovuto effettuare il pagamento. Tali somme, dunque, erano entrate nella materiale disponibilità dell'odierno ricorrente del tutto legittimamente, in ragione del pubblico servizio prestato, e non in conseguenza di una condotta truffaldina: sicché la decisione gravata risulta in linea con il pacifico indirizzo esegetico in base al quale si è sostenuto come l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., vada individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (così, tra le molte, Sez. 6 , n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282). 3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha chiarito che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, anche di formule sintetiche, con cui tuttavia venga dato adeguatamente conto che la valutazione della congruità del risultato finale rispetto alle caratteristiche oggettive del fatto e alla personalità dell'imputato sia avvenuta nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. (in questo senso, tra le molte, Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524). Nel caso di specie la Corte di appello di Palermo ha spiegato quali fossero le ragioni della propria scelta di riconoscere al Lombardo le attenuanti generiche senza operare la riduzione della pena nella misura massima consentita, valorizzando lo stato di incensuratezza e il corretto comportamento processuale dell'imputato, ma aggiungendo il riferimento alla necessità di rendere il trattamento sanzionatorio effettivamente aderente al disvalore penale della vicenda. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese di difesa sostenute in questo grado dalle parti civili che, in ragione dell'attività effettivamente svolta, si ritiene di poter liquidare come segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché a rifondere le spese del presente grado di giudizio sostenute dalle parti civili, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida, per ognuna, in euro 3.510,00, oltre accessori di