CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 12213/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Genovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoriascritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2025 il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha respintol'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la revoca delprovvedimento di revoca della grazia a lui concessa in data 12 aprile 2006,previa rideterminazione dell'epoca di commissione del reato che ha determinatotale decisione.Il G.i.p. ha ribadito il potere/dovere del giudice dell'esecuzione dideterminare l'esatta epoca di commissione di un delitto, se non indicata conprecisione nell'imputazione, ma ha affermato che, nel presente caso, lapartecipazione dell'istante all'associazione criminosa, reato per cui è statocondannato, secondo le sentenze di merito era in corso quanto meno dall'aprile2010, con il ruolo di finanziatore, come risulta da una conversazione intercettatail 20/04/2010, e nel 2011 il suo ruolo all'interno del sodalizio è solo divenuto piùrilevante. Ha ribadito, perciò, che la commissione di tale reato è intervenutaentro cinque anni dalla concessione della grazia presidenziale, ed ha perciòcomportato la revoca del beneficio.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualededuce la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova.L'ordinanza ha valutato in modo erroneo la telefonata intercettata il20/04/2010: se il ricorrente fosse stato intraneo all'associazione già in quelmomento, non si spiegherebbe l'assenza di altre conversazioni o contatti tra lui ealtri membri della stessa; secondo le sentenze di merito, invece, solo nell'agosto2011 la sua figura “prende campo”, in quanto egli entra nell'associazione insostituzione di un suo membro, tale Fiorentino, e solo nell'estate 2011 conoscegli altri partecipi. La sentenza della Corte di appello individua la presenza e ilruolo del ricorrente solo in una “seconda fase” della vita dell'associazione, aventeinizio dopo l'estate 2011; tale valutazione è contenuta anche nella sentenza diprimo grado, ed è stata confermata dalla Corte di cassazione.Dalla conversazione del 20/04/2010 emerge che il ricorrente si propone solocome finanziatore di un'operazione, senza assumere alcun ruolonell'associazione, o al più offre la sua disponibilità per eventuali azioni future: lasentenza della Corte di appello, infatti, non attribuisce alcuna rilevanza a dettaconversazione, che peraltro è unica in quel periodo, non emergendo altrielementi a carico del ricorrente sino all'agosto 2011.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.4. In data 06/02/2026 il ricorrente ha depositato una memoria, con cuiribadisce la fondatezza dei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Esso deve essere ritenuto ammissibile, pur essendo versato in fatto, inquanto la doglianza esposta, attenendo all'interpretazione delle sentenze dimerito da parte del giudice dell'esecuzione, richiede necessariamente il richiamodel contenuto di queste ultime al fine di indicare le parti di quelle decisioni che ilgiudice dell'esecuzione avrebbe trascurato o erroneamente interpretato.Nel merito, però, tale doglianza è infondata. Il giudice dell'esecuzione,infatti, risulta essersi attenuto al contenuto delle decisioni dei giudici di merito,ed avere individuato la data iniziale della commissione del delitto associativoritenuto sussistente sulla base delle loro valutazioni.Il reato in questione, la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, risultacontestato con epoca di commissione da gennaio 2010, ed il giudice di primogrado riporta, quale prova di tale datazione, l'intercettazione risalente al20/04/2010 in cui il ricorrente si dichiarava disponibile a finanziare unaoperazione di importazione dall'estero di sostanza stupefacente; nel 2011 poi, aseguito dell'arresto di uno dei dirigenti dell'associazione, il ricorrente si sarebbesostituito a lui nel ruolo di organizzatore dei traffici.Secondo l'interpretazione che ne viene data nel ricorso, in quellaintercettazione le parole del ricorrente possono essere intese «come offerta dellapropria disponibilità ad un eventuale programma futuro». Sempre secondoquanto contenuto nel ricorso, la Corte di appello ha confermato la decisione delgiudice di primo grado, valorizzando il ruolo di organizzatore assunto nel 2011, eprecisando che «In questa seconda fase [OSCURATO:PERSONA] appare un vero e propriomotore propulsore» dell'associazione criminosa.Alla luce di quanto esposto nel ricorso, pertanto, la valutazione contenutanel provvedimento impugnato appare logica e conforme al contenuto delle duesentenze di merito: il ricorrente dapprima si è inserito nell'associazione criminosaquale finanziatore di un'operazione di importazione dall'estero di sostanzestupefacenti, mettendosi esplicitamente a disposizione anche per ulteriorioperazioni, e in un secondo momento ha acquisito un ruolo di maggiorerilevanza, passando da mero partecipe, e finanziatore di operazioni organizzateda altri, a svolgere egli stesso il ruolo di organizzatore. Tale modalità operativa,che fa risalire la sua partecipazione al sodalizio criminoso sin dal gennaio 2010,risulta essere stata ritenuta provata da entrambe le sentenze di merito, ed èstata confermata dalla sentenza della Corte di cassazione, che ha rigettato ilricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale in tale ricorso sosteneva l'erroneità dell'esserestato ritenuto «organizzatore e finanziatore di una associazione operativa fin dalgennaio 2010» (pag. 4 della sentenza di questa Corte, Sez. 4, n. 2393 del10/11/2016, dep. 2017).3. Il ricorso, pertanto, di fatto chiede a questa Corte una diversainterpretazione del contenuto delle predette sentenze, al fine di annullarel'ordinanza impugnata, mentre il potere del giudice di legittimità si limita avalutare la mancanza, la manifesta illogicità, la contraddittorietà delprovvedimento impugnato. Esso, invece, appare privo del vizio di motivazionelamentato dal ricorrente, in quanto l'individuazione della data iniziale dicommissione del reato appare effettuata, da parte del giudice dell'esecuzione, inbase al contenuto delle due sentenze di merito, richiamandone il contenuto inmodo corretto e logico. Appare infatti logica la valutazione secondo cuil'intercettazione risalente al 20/04/2010 dimostri l'intraneità del ricorrenteall'associazione, sia perché, come riconosciuto dal ricorrente, in essa egliesplicita la sua “messa a disposizione” dell'associazione, sia perché apparequanto meno illogico e non plausibile che egli, nell'estate 2011, possa avereassunto un ruolo di vertice, addirittura quale organizzatore dei traffici illeciti,senza avere mai in precedenza fatto parte dell'associazione e senza avere avutoalcun rapporto di conoscenza con i suoi membri.L'individuazione della data dell'aprile 2010 quale periodo iniziale dellacommissione del reato associativo da parte del ricorrente, periodo peraltroconforme all'imputazione a lui ascritta, appare pertanto logica ed esente dsai vizilamentati.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]