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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21289/2023

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a - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20615-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2831/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell’anno 2007, i l sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario d i un’unitàimmobiliare sit a nel comune di Noviglio , in forza di atto di compravendita concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 12/04/1996, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Paviai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’immobile confinante, per ottenere l’accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva della canna fumaria posta nel muro divisorio tra le rispettive unità immobiliari, nonché per fare cessare l’abusivo utilizzo della medesima da parte dei convenuti.

L’attore sosteneva di aver incaricato la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della realizzazione, in aggiunta alla canna fumaria da capitolato, di due ulteriori canne fumarie extra capitolato, una delle quali inserita nel muro che separa i due immobili e della quale l’attore contestava l’uso improprio da parte dei convenuti.

Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -3-

2. I sigg.ri Brescia e Maglione, costituitisi in giudizio per contestare le domande attoree, chiamavano in causa ai fini di manleva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalla quale i medesimi avevano acquistato l’immobile, la quale si costituiva a sua volta in giudizio.

3. Con sentenza n. 367/2010 del 22/05/2010, il Tribunale di Pavia rigettava la domanda di parte attrice, ritenendo mancante la prova della proprietà esclusiva della canna fumaria e compensava tra le parti le spese di lite.

4. Avverso tale decisione proponeva appello l’originario attore, deducendo la mancata considerazione da parte del giudice di prima istanza della prova di acquisto della canna fumaria fornita in giudizio, nonché la mancata ammissione delle istanze istruttorie dal medesimo formulate.

A seguito del decesso dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la causa è stata riassunta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonché dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi dell’originario appellato, oltrechè nei confronti dellaterza chiamat a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

5. Nel giudizio di appello si costituivano in giudizio i sigg.ri Raffaella e [OSCURATO:PERSONA] oltre a [OSCURATO:PERSONA] , contestando in via principale l’infondatezza del gravame proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e presentando appello incidentale relativamente al capo della sentenza inerente alla compensazione delle spese di lite senza adeguata motivazione.

Si costituiva anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’appellante nei propri confronti, chiedeva il rigetto di tutte le domande e proponeva appello incidentale contro il capo della sentenza relativo al rimborso delle spese.

Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -4-

6. Con sentenza n. 2831/2016, la Corte di Appello di Milano ha rigettato i mot ivi di gravam e proposti dal le parti , confermando per l’effetto la pronuncia di primo grado e ha condannato l’appellante principale [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite in favore dei sigg.ri Brescia e Maglione e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] detta della Corte territoriale le allegazioni di parte attrice secondo cui la canna fumaria, alla qualegli appellati si sarebbero abusivamente allacciati, insisterebbe nel muro di esclusiva proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] e sare bbe incorporata nella relativa abitazione, risulta inequivocabilmente smentita dalle risultanze probatorie.

Segnatamente, dall’espletata CTU è emerso che la canna fumaria per cui è causa, anziché essere incorporata nell’immobile di proprietà dell’appellante, risulta collocata nello spessore del muro centrale comune divisorio tra le unità immobiliari delle parti.

Inoltre, alla canna fumaria risulta collegato esclusivamente lo scarico per l’evacuazione dei fumi di un caminetto a legna sito nel piano seminterrato dell’immobile di proprietà degli appellati.

7. Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA], articolando nove motivi di impugnazione.

8. Resistono con controricorso i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, separatamente, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

9. Nell’imminenza dell’udienza, icontroricorrenti Maglione e Brescia hanno depositato una memoria limitata alla reiterazione delle conclusioni e corredata da nota spese.

Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -5- [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo (così rubricato: “ Ex n° 3 art. 360 c.p.c. per violazione artt. 2721 co. 2 – 2724 co. 1 n° 1 c.c. – artt. 112 – 115 – 116 – 187 co. 1 – 356 co. 1 c.p.c . : accertamento giudiziario ingiustamente riduttivo in procedendo a fronte delle istanze istruttorie negate a discapito del ricorrente principale e del dubbio accertativo”) il ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla ritenuta insufficienza delle prove fornite dall’attore a sostegno della relativa domanda, nonostante la mancata ammissione delle istanze istruttorie presentate dal deducente e la carenza di motivazione sul punto. 2.-Il secondo motivo (la cui formulazione è la seguente: “Ed errato in judicando a fronte delle sussistenti risultanze, riguardo al rigetto del petitum di accertamento di esclusiva proprietà della canna fumaria: ex n° 3 art. 360 c.p.c. per falsa applicazione artt. 2727 –2729 – 2697 – 840 c.c. – 112 – 115 – 116 c.p.c.”)è diretto a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la domanda di accertamento della proprietà esclusiva della canna fumaria, per non avere l’appellantefornito la prova della proprietà della stessa.

A detta del ricorrente, tale statuizione non risulterebbe accompagnata dalla dimostrazione della titolarità della proprietà esclusiva della canna fumaria in capo ai convenuti, non avendo questi fornito prove in merito.

La Corte territoriale avrebbe dovuto operare una valutazione comparativa sulla base della quale pervenire al riconoscimento della titolarità del diritto di proprietà della canna fumaria in capo all’originario attore ovvero agli originari convenuti.

Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -6- 3.-Anche con il terzo motivo (“ Ex n° 5 art. 360 c.p.c. per falsa applicazione art. 2697 –2727 – 2729 c.c. – art. 115 – 116 c.p.c.: decisum illogico, contrario alla suddetta pretesa dell’attore, ma nel contempo, senza prova pro resistente e quanto tertium non datur, insufficiente ad accertare la proprietà della canna fumaria in capo ad altri”) il ricorrente censura la parte della sentenza in cui i giudici di secondo grado, ricalcando le argomentazioni del CTU, hanno mancato di effettuare una valutazione comparativa, omettendo di indicare gli elementi probatori sulla base dei quali potesse ritenersi la titolarità del diritto di proprietà sulla canna fumaria in capo ai convenuti.

Segnatamente, il rilievo emergente dalla consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui l’ultimo tratto della canna fumaria e il relativo comignolo risulterebbero quasi integralmente posti sulla copertura dell’immobile di proprietà del ricorrente, come da questi richiesto alla ditta esecutrice, secondo la Corte territoriale non consentirebbe di ritenere provata la circostanza che la canna fumaria sia stata ordinata e pagata daquest’ultimo.

Sostiene il [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene i Giudici di secondo grado abbiano ritenuto non dirimente tale circostanza ai fini dell’accertamentodel diritto di proprietà in capo all’odierno ricorrente, si tratterebbe comunque di elementi indiziari a suo favore, piuttosto che delle controparti. 3.1.- I motivi p rimo, secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente, posto che la ratio sottesa a tutti – che presentano inoltre profili di doglianza ripetuti - è quella volta a criticare la mancata ammissione di mezzi istruttori che avrebbero dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Milano, la fondatezza delle pretese del ricorrente.

Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -7- 3.2.-I motivi sono fondati e meritano accoglimento.

Costituisce principio consolidato cheil giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionalie insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processoe che la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass. n. 14611/2005; n. 15502/2009).

Non è tuttavia consentito al giudice di merito non prendere in alcun modo in considerazione le richieste istruttorie della parte, per poi rigettarne la domanda sul presupposto che questa non risulti provata, pena altrimenti un vizio della motivazione sul piano della logica (Cass. n. 35146/2021).

È, questo, il caso de quo.

Il Tribunale di Pavia ha respinto la domanda dell'attore osservando che dai documenti prodotti non risulta in modo chiaro e incontrovertibile l'acquisto delle due canne fumarie indicate in atto di citazione,poiché i documenti aventi ad oggetto lavori extracapitolato non sono sottoscritti e non hanno data certa.

Ha aggiunto che nessuna valenza assume la fattura di lavori extracapitolato indicati solo in modo generico provenienti dal soggetto terzo ([OSCURATO:SOCIETA]).

La Corte di appelloha confermato questo giudizio in ordine ai documenti prodotti, ritenuti insufficienti ad evincere dagli stessi la prova dell'avvenuto pagamento dell'opera in contestazione e della sua appartenenza all’appellante.

Ha poi tratto dalla disposta CTU la “ smentita inequivocabile ” che la canna fumaria in contestazione insista nel muro di esclusiva proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e che sia incorporata nella sua abitazione , Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -8- salvo poi precisare che la circostanza che l'ultimo tratto della canna fumaria e il relativo comignolo risult i no quasi integralmente posti sulla copertura del tetto di proprietà del ricorrentenon costituisce elemento “in grado di dimostrare che la detta canna fumaria fu ordinata e pagata dal [OSCURATO:PERSONA]”.

Il tutto, senza motivare in alcun modo sulla richiesta di prove per testi richieste da quest’ultimo, diretteproprio a dimostrare l’ordine di realizzazione della canna fumaria e il suo relativo pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] e a confermare la documentazione versata in atti.

Il motivo di ricorso, con il rinvio agli allegati dove sono specificati icapitoli di prova e l’individuazione dei momenti e dei luoghiprocessuali in cui la richiesta è stata formulata, soddisfa le condizioni richiesteda questo Giudice per ritenere ammissibile la doglianza relativa allamancata ammissione di mezzi istruttori e dei vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso amezzi istruttori ritualmente richiest i ( Cass. n. 23194/2017).

Le richieste istruttorie risultano poi debitamente rip roposte all’atto della precisazione delle conclusioni, come si evince dal foglio allegato alla sentenza e non si possono intendere rinunciate, ma anche al riguardo nessuna argomentazione è spesa dalla sentenza impugnata. 4.-Con il quarto motivo il ricorrente si duole, e x art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., della violazione degli artt. 2721 co. 2, 2724 co. 1, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa decisione sulla richiesta risarcitoria.

Oggetto del motivo è l’omessa pronuncia sulla richiesta risarcitoria dal medesimo avanzata in primo grado per l’asserito Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -9- abusivo utilizzo della canna fumaria da parte degli originari convenuti.

Invero, secondo il ricorrente, il rigetto della domanda di accertamento della proprietà esclusiva della canna fumaria non potrebbe determinare un assorbimento della seconda richiesta, in quanto una cosa è dichiarare la mancata titolarità del diritto di proprietà della canna fumaria in capo all’odierno ricorrente, altro è esaminare il corretto uso della canna fumaria a norma di legge.

Rileva invero lo stesso che gli originari convenuti hanno costruito un caminetto nel piano seminterrato della porzione immobiliare di loro proprietà, con sfogo dei fumi nella canna fumaria, così violando le disposizioni di cui al D.G.R. n° 7635/08 che vietano l’uso di caminetti a combustione aperta.

La Corte avrebbe omesso di esaminare la questione dell’abusività o meno dell’allaccio praticato dagli originari convenuti, negando altresì la richiesta di escussione testimoniale avanzata dall’originario attore. 4.1.-Il motivo è fondato.

Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l'omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. n. 22204/2021).

Tale situazione può riscontrarsi nel caso di specie, dove la Corte di Appello di Milano non si è effettivamente pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente per l’uso improprio della canna fumaria, riproposta anche all’atto Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -10- della precisazione delle conclusioni, come da foglio allegato alla sentenza.

Non sussiste neppure un provvedimento implicito di rigetto di tale richiesta risarcitor ia , che è indipendente dall’accertamento della proprietà della canna fumaria, sicché la relativa domanda –come affermato dal [OSCURATO:PERSONA]- non può ritenersi assorbita.

Neppure sussiste una sua completa genericità, che potrebbe escludere l’obbligo di una pron uncia giudiziale (Cass . 13328/2015), essendo la domanda adeguatamente dettagliata e riferita alle immissioni di fumo e di f uligine , con danneggiamento delle pareti del solaio, come specificato anche nel contenuto dei capitoli di priva non ammessi dal giudice.

È vero che il vizio di omessa pronuncia deve essere fat to valere a norma dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre il ricorso ha erroneamente individuato qualinorme violate gli artt. 115 e 116 c.p.c.

Tuttavia, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, “non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass.

SS.UU. 17931/2013).

Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -11- Decisioni successive hanno chiarito che, nell'esercizio del potere/dovere del giudice di qualificare la censura secondo ì criteri indicati dalla decisione appena citata, ciò che rileva, al di là dell'evocazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è che si lamenti l'omessa decisione su una questione rimasta senza risposta in primo grado e inutilmente riproposta con l'atto di appello (argomenta da Cass. 25359/2021, in motivazione).

Pur nella non adeguata chiarezza espositiva, il motivo può ritenersi sufficientemente motivato al riguardo. 5.-Questa la rubrica del quinto motivo: “Ex n° 3-4 art. 360 c.p.c. per nullità del procedimento con violazione art. 201 (-152) c.p.c.: tardività della nomina del consulente tecnico della controparte o per lo meno inficiante vizio (vitiatur et vitiat) di omissione della dovuta chiarificazione od ordinanza”.

Con il motivo il ricorrente deduce la tardività della nomina del consulente tecnico di parte Maglione-Brescia nelle operazioni peritali, con conseguente nullità del procedimento.

Il ricorrente puntualizza che tale contestazione è stata avanzata dal proprio consulente tecnico e che il CTU si è riservato un successivo controllo di un eventuale deposito in cancelleria della nomina del C.T.P., senza che a ciò sia seguito alcun dictumspecifico. 5.1.-Il motivo è inammissibile.

La parte che rileva la sussistenza di un vizio procedimentale deve farlo nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell’atto, nella specie dopo il deposito della CTU: il principio è stato ribadito da Cass.

SS.UU. n. 5624/2022, che ha mantenuto per le eccezioni di nul lità relative al procedimento della CTU la disciplina degli artt. 156 e 157 c.p.c.

Il motivo di ricorso è silente al riguardo; anzi, come dichiarato dal ricorrente, la contestazione è stata svolta dal Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -12- consulente tecnico di parte e rivolta al CTUe di essa vi è traccia solo nel verbale delle operazioni peritali (“rimane l’evidenza registrata a verbale del deficit di livello decadenziale ex art. 152- 201 c.p.c.”: cfr. pag. 15 del ricorso).

Si deve rilevare che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Brescia, nel contestare la fondatezza del motivo, hanno dichiarato che la nomina del loro C.T.P. è in realtà avvenuta tempestivamente, lo stesso giorno dell’inizio delle operazioni peritali. 6.-Il sesto motivo è rubricato nel modo seguente: “ Ex n° 4 art. 360 c.p.c. per nullità del procedimento, visti gli art. 370 c.c. – artt. 300 - 110 - 347 co. 1 – 167 - 163 co. 2 - 164 c.p.c.: nullità dell’atto costitutivo in giudizio, post riassunzione della parte convenuta eredi sig. [OSCURATO:PERSONA] e sig. [OSCURATO:PERSONA], perché ivi per l’eredità de qua si rappresenta erroneamente, così come emergente nella stessa scorretta sentenza de qua, una tale inesistente sig. [OSCURATO:PERSONA], senza dare, né allora né più, la necessaria documentazione di successione ereditaria”.

Con tale motivo il ricorrente deduce la nullità dell’atto di costituzione in giudizio a seguito della riassunzione del procedimento di secondo grado in conseguenza del decesso del sig. [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’erronea indicazione, quale erede di quest’ultimo, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nonché del mancato rispetto delle disposizioni di legge in tema di presentazione della documentazione di successione ereditaria. 7.-Connesso al sesto è il settimo mot ivo , con il quale il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., censurala nullità del procedimentoper violazione degli artt. 370 c.c., 300 e 110 c.p.c.per “rilevabilità d’ufficio di mancata integrazione del contraddittorio a seguito dell’interruzione perché dopo la morte Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -13- di un convenuto non sono presenti agli atti i documenti necessari a legittima prosecuzione”.

Con tale mezzo il ricorrente critica l’omessa rileva zione d’ufficio della mancata integrazione del contraddittorio a seguito deldifetto di presentazione della necessaria documentazione di successione ereditaria. 7.1- I motivi sesto e settimo, da scrutinare congiuntamente, sono infondati.

Non sussiste alcuna nullità della sentenza a seguito dell'erronea indicazione nella comparsa di costituzione in riassunzione del nominativo di “Sabrina” Brescia in luogo di quello di “Raffaella”Brescia, trattandosi di una svista corretta – come riferito dai controricorrenti - in comparsa conclusionale, senza che in memoria di replica il sig. [OSCURATO:PERSONA] (che riconosce anche in ricorso la corretta indicazione del nominativo nella procura conferita ai difensori da [OSCURATO:PERSONA]) sollevasse eccezione alcuna.

Tantomeno sussiste il vizio denunciato in conseguenza del mancato deposito dei documenti necessari a comprovare la qualificadi eredi di S alvator e Bresci a in capo alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e ai due figli Raffaella e Vincenzo.

La qualità di eredi in capo a questi soggetti è un fatto pacifico in giudizio, non risultando che il ricorrente abbia in precedenza formulato tempestiva eccezione al riguardo.

I controricorrenti eccepiscono che è stato il sig .

B ellia a riassumere il giudizio, individuando nei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente coniuge – già peraltro costituito in giudizio - e figli del de cuius [OSCURATO:PERSONA]) la qualità di eredi di quest’ultimo.

Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -14- Non può pertanto lamentare il [OSCURATO:PERSONA] la mancata produzione di documentazione attestante tale qualità da parte dei soggetti da luicitati in riassunzione per invocare la nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ha statuito che, in tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, “il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificantee destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ.; pertanto, il chiamato all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di "legitimatio ad causam", così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione”(Cass. n. 7517/2011).

E ancora: “Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva,che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -15- circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo”(Cass.n. 12987/2020). [OSCURATO:PERSONA], già parte in causa, nè i di lei figli Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato alcuna contestazione al riguardo all’atto della loro costituzione in giudizio. 8.-Con l’ottavo motivo (la cui rubrica è la seguente: “ Ex n° 3 co. 1 art. 360 c.p.c. per falsa applicazione art. 91 co. 1 c.p.c.: in ordine alla soccombenza in capo all’attore, con imputazione a suo carico -pure addirittura - del rimborso delle spese legali liquidate a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già in prime cure terza chiamata soltanto dai sigg.

Brescia-Maglione”) il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 91 co. 1 c.p.c. in merito all’imputazione a suo carico, quale parte soccombente, del rimborso delle spese legali liquidate a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale terza chiamata in causa da parte degli originari convenuti.

Ritiene invero il deducente che tali spese non possano essergli imputate, non avendo questi proposto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata in causa, essendosi limitato a notificare l’atto di appello avverso gli originari convenuti anche alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in ottemperanza al principio del litisconsorzio processuale in appello.

Il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte distrettuale ha rigettato l’appello incidentale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in punto di compensazione delle spese di lite relative al primo grado del giudizio e contestualmente statuito la vittoria di spese sul processo in corso, nonostante non sussistesse alcuna Ric. 2017 n. 20615 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -16- soccombenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione della terza chiamata in causa. 9.-Con il nono motivo il ricorrente deduce nuovamente la falsa applicazione dell’art. 91 co. 1 c.p.c.e 92 co. 2 c.p.c., ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.,in relazione all’imputazione a suo carico di tutte le spese legali liquidate per il grado di appello, determinata senza alcuna compensazione, nonostante la Corte territoriale, esprimendosi sull’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si sia pronunciata positivamente in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio. 9.1.- L’accoglimento dei primi quattro motivi e il conseguente rinvio alla Corte di Appello di Milano, che dovrà riconsiderare anche le spese di lite, rende i motivi ottavo e nono logicamente assorbiti. 10.-In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso quant o a i primi quattro motivi, dichiara inammissibile il quinto motivo, rigetta il sesto e il settimo motivo, dichiara assorbiti l’ottavo e il nono motivo.

La decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione, al quale è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e qua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20615-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2831/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’anno 2007, i l sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario d i un’unitàimmobiliare sit a nel comune di Noviglio , in forza di atto di compravendita concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 12/04/1996, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Paviai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’immobile confinante, per ottenere l’accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva della canna fumaria posta nel muro divisorio tra le rispettive unità immobiliari, nonché per fare cessare l’abusivo utilizzo della medesima da parte dei convenuti. L’attore sosteneva di aver incaricato la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della realizzazione, in aggiunta alla canna fumaria da capitolato, di due ulteriori canne fumarie extra capitolato, una delle quali inserita nel muro che separa i due immobili e della quale l’attore contestava l’uso improprio da parte dei convenuti. Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -3- 2. I sigg.ri Brescia e Maglione, costituitisi in giudizio per contestare le domande attoree, chiamavano in causa ai fini di manleva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalla quale i medesimi avevano acquistato l’immobile, la quale si costituiva a sua volta in giudizio. 3. Con sentenza n. 367/2010 del 22/05/2010, il Tribunale di Pavia rigettava la domanda di parte attrice, ritenendo mancante la prova della proprietà esclusiva della canna fumaria e compensava tra le parti le spese di lite. 4. Avverso tale decisione proponeva appello l’originario attore, deducendo la mancata considerazione da parte del giudice di prima istanza della prova di acquisto della canna fumaria fornita in giudizio, nonché la mancata ammissione delle istanze istruttorie dal medesimo formulate. A seguito del decesso dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la causa è stata riassunta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonché dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi dell’originario appellato, oltrechè nei confronti dellaterza chiamat a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. Nel giudizio di appello si costituivano in giudizio i sigg.ri Raffaella e [OSCURATO:PERSONA] oltre a [OSCURATO:PERSONA] , contestando in via principale l’infondatezza del gravame proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e presentando appello incidentale relativamente al capo della sentenza inerente alla compensazione delle spese di lite senza adeguata motivazione. Si costituiva anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’appellante nei propri confronti, chiedeva il rigetto di tutte le domande e proponeva appello incidentale contro il capo della sentenza relativo al rimborso delle spese. Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -4- 6. Con sentenza n. 2831/2016, la Corte di Appello di Milano ha rigettato i mot ivi di gravam e proposti dal le parti , confermando per l’effetto la pronuncia di primo grado e ha condannato l’appellante principale [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite in favore dei sigg.ri Brescia e Maglione e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] detta della Corte territoriale le allegazioni di parte attrice secondo cui la canna fumaria, alla qualegli appellati si sarebbero abusivamente allacciati, insisterebbe nel muro di esclusiva proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] e sare bbe incorporata nella relativa abitazione, risulta inequivocabilmente smentita dalle risultanze probatorie. Segnatamente, dall’espletata CTU è emerso che la canna fumaria per cui è causa, anziché essere incorporata nell’immobile di proprietà dell’appellante, risulta collocata nello spessore del muro centrale comune divisorio tra le unità immobiliari delle parti. Inoltre, alla canna fumaria risulta collegato esclusivamente lo scarico per l’evacuazione dei fumi di un caminetto a legna sito nel piano seminterrato dell’immobile di proprietà degli appellati. 7. Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA], articolando nove motivi di impugnazione. 8. Resistono con controricorso i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, separatamente, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 9. Nell’imminenza dell’udienza, icontroricorrenti Maglione e Brescia hanno depositato una memoria limitata alla reiterazione delle conclusioni e corredata da nota spese. Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -5- [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo (così rubricato: “ Ex n° 3 art. 360 c.p.c. per violazione artt. 2721 co. 2 – 2724 co. 1 n° 1 c.c. – artt. 112 – 115 – 116 – 187 co. 1 – 356 co. 1 c.p.c . : accertamento giudiziario ingiustamente riduttivo in procedendo a fronte delle istanze istruttorie negate a discapito del ricorrente principale e del dubbio accertativo”) il ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla ritenuta insufficienza delle prove fornite dall’attore a sostegno della relativa domanda, nonostante la mancata ammissione delle istanze istruttorie presentate dal deducente e la carenza di motivazione sul punto. 2.-Il secondo motivo (la cui formulazione è la seguente: “Ed errato in judicando a fronte delle sussistenti risultanze, riguardo al rigetto del petitum di accertamento di esclusiva proprietà della canna fumaria: ex n° 3 art. 360 c.p.c. per falsa applicazione artt. 2727 –2729 – 2697 – 840 c.c. – 112 – 115 – 116 c.p.c.”)è diretto a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la domanda di accertamento della proprietà esclusiva della canna fumaria, per non avere l’appellantefornito la prova della proprietà della stessa. A detta del ricorrente, tale statuizione non risulterebbe accompagnata dalla dimostrazione della titolarità della proprietà esclusiva della canna fumaria in capo ai convenuti, non avendo questi fornito prove in merito. La Corte territoriale avrebbe dovuto operare una valutazione comparativa sulla base della quale pervenire al riconoscimento della titolarità del diritto di proprietà della canna fumaria in capo all’originario attore ovvero agli originari convenuti. Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -6- 3.-Anche con il terzo motivo (“ Ex n° 5 art. 360 c.p.c. per falsa applicazione art. 2697 –2727 – 2729 c.c. – art. 115 – 116 c.p.c.: decisum illogico, contrario alla suddetta pretesa dell’attore, ma nel contempo, senza prova pro resistente e quanto tertium non datur, insufficiente ad accertare la proprietà della canna fumaria in capo ad altri”) il ricorrente censura la parte della sentenza in cui i giudici di secondo grado, ricalcando le argomentazioni del CTU, hanno mancato di effettuare una valutazione comparativa, omettendo di indicare gli elementi probatori sulla base dei quali potesse ritenersi la titolarità del diritto di proprietà sulla canna fumaria in capo ai convenuti. Segnatamente, il rilievo emergente dalla consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui l’ultimo tratto della canna fumaria e il relativo comignolo risulterebbero quasi integralmente posti sulla copertura dell’immobile di proprietà del ricorrente, come da questi richiesto alla ditta esecutrice, secondo la Corte territoriale non consentirebbe di ritenere provata la circostanza che la canna fumaria sia stata ordinata e pagata daquest’ultimo. Sostiene il [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene i Giudici di secondo grado abbiano ritenuto non dirimente tale circostanza ai fini dell’accertamentodel diritto di proprietà in capo all’odierno ricorrente, si tratterebbe comunque di elementi indiziari a suo favore, piuttosto che delle controparti. 3.1.- I motivi p rimo, secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente, posto che la ratio sottesa a tutti – che presentano inoltre profili di doglianza ripetuti - è quella volta a criticare la mancata ammissione di mezzi istruttori che avrebbero dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Milano, la fondatezza delle pretese del ricorrente. Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -7- 3.2.-I motivi sono fondati e meritano accoglimento. Costituisce principio consolidato cheil giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionalie insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processoe che la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass. n. 14611/2005; n. 15502/2009). Non è tuttavia consentito al giudice di merito non prendere in alcun modo in considerazione le richieste istruttorie della parte, per poi rigettarne la domanda sul presupposto che questa non risulti provata, pena altrimenti un vizio della motivazione sul piano della logica (Cass. n. 35146/2021). È, questo, il caso de quo. Il Tribunale di Pavia ha respinto la domanda dell'attore osservando che dai documenti prodotti non risulta in modo chiaro e incontrovertibile l'acquisto delle due canne fumarie indicate in atto di citazione,poiché i documenti aventi ad oggetto lavori extracapitolato non sono sottoscritti e non hanno data certa. Ha aggiunto che nessuna valenza assume la fattura di lavori extracapitolato indicati solo in modo generico provenienti dal soggetto terzo ([OSCURATO:SOCIETA]). La Corte di appelloha confermato questo giudizio in ordine ai documenti prodotti, ritenuti insufficienti ad evincere dagli stessi la prova dell'avvenuto pagamento dell'opera in contestazione e della sua appartenenza all’appellante. Ha poi tratto dalla disposta CTU la “ smentita inequivocabile ” che la canna fumaria in contestazione insista nel muro di esclusiva proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e che sia incorporata nella sua abitazione , Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -8- salvo poi precisare che la circostanza che l'ultimo tratto della canna fumaria e il relativo comignolo risult i no quasi integralmente posti sulla copertura del tetto di proprietà del ricorrentenon costituisce elemento “in grado di dimostrare che la detta canna fumaria fu ordinata e pagata dal [OSCURATO:PERSONA]”. Il tutto, senza motivare in alcun modo sulla richiesta di prove per testi richieste da quest’ultimo, diretteproprio a dimostrare l’ordine di realizzazione della canna fumaria e il suo relativo pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] e a confermare la documentazione versata in atti. Il motivo di ricorso, con il rinvio agli allegati dove sono specificati icapitoli di prova e l’individuazione dei momenti e dei luoghiprocessuali in cui la richiesta è stata formulata, soddisfa le condizioni richiesteda questo Giudice per ritenere ammissibile la doglianza relativa allamancata ammissione di mezzi istruttori e dei vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso amezzi istruttori ritualmente richiest i ( Cass. n. 23194/2017). Le richieste istruttorie risultano poi debitamente rip roposte all’atto della precisazione delle conclusioni, come si evince dal foglio allegato alla sentenza e non si possono intendere rinunciate, ma anche al riguardo nessuna argomentazione è spesa dalla sentenza impugnata. 4.-Con il quarto motivo il ricorrente si duole, e x art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., della violazione degli artt. 2721 co. 2, 2724 co. 1, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa decisione sulla richiesta risarcitoria. Oggetto del motivo è l’omessa pronuncia sulla richiesta risarcitoria dal medesimo avanzata in primo grado per l’asserito Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -9- abusivo utilizzo della canna fumaria da parte degli originari convenuti. Invero, secondo il ricorrente, il rigetto della domanda di accertamento della proprietà esclusiva della canna fumaria non potrebbe determinare un assorbimento della seconda richiesta, in quanto una cosa è dichiarare la mancata titolarità del diritto di proprietà della canna fumaria in capo all’odierno ricorrente, altro è esaminare il corretto uso della canna fumaria a norma di legge. Rileva invero lo stesso che gli originari convenuti hanno costruito un caminetto nel piano seminterrato della porzione immobiliare di loro proprietà, con sfogo dei fumi nella canna fumaria, così violando le disposizioni di cui al D.G.R. n° 7635/08 che vietano l’uso di caminetti a combustione aperta. La Corte avrebbe omesso di esaminare la questione dell’abusività o meno dell’allaccio praticato dagli originari convenuti, negando altresì la richiesta di escussione testimoniale avanzata dall’originario attore. 4.1.-Il motivo è fondato. Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l'omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. n. 22204/2021). Tale situazione può riscontrarsi nel caso di specie, dove la Corte di Appello di Milano non si è effettivamente pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente per l’uso improprio della canna fumaria, riproposta anche all’atto Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -10- della precisazione delle conclusioni, come da foglio allegato alla sentenza. Non sussiste neppure un provvedimento implicito di rigetto di tale richiesta risarcitor ia , che è indipendente dall’accertamento della proprietà della canna fumaria, sicché la relativa domanda –come affermato dal [OSCURATO:PERSONA]- non può ritenersi assorbita. Neppure sussiste una sua completa genericità, che potrebbe escludere l’obbligo di una pron uncia giudiziale (Cass . 13328/2015), essendo la domanda adeguatamente dettagliata e riferita alle immissioni di fumo e di f uligine , con danneggiamento delle pareti del solaio, come specificato anche nel contenuto dei capitoli di priva non ammessi dal giudice. È vero che il vizio di omessa pronuncia deve essere fat to valere a norma dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre il ricorso ha erroneamente individuato qualinorme violate gli artt. 115 e 116 c.p.c. Tuttavia, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, “non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. SS.UU. 17931/2013). Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -11- Decisioni successive hanno chiarito che, nell'esercizio del potere/dovere del giudice di qualificare la censura secondo ì criteri indicati dalla decisione appena citata, ciò che rileva, al di là dell'evocazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è che si lamenti l'omessa decisione su una questione rimasta senza risposta in primo grado e inutilmente riproposta con l'atto di appello (argomenta da Cass. 25359/2021, in motivazione). Pur nella non adeguata chiarezza espositiva, il motivo può ritenersi sufficientemente motivato al riguardo. 5.-Questa la rubrica del quinto motivo: “Ex n° 3-4 art. 360 c.p.c. per nullità del procedimento con violazione art. 201 (-152) c.p.c.: tardività della nomina del consulente tecnico della controparte o per lo meno inficiante vizio (vitiatur et vitiat) di omissione della dovuta chiarificazione od ordinanza”. Con il motivo il ricorrente deduce la tardività della nomina del consulente tecnico di parte Maglione-Brescia nelle operazioni peritali, con conseguente nullità del procedimento. Il ricorrente puntualizza che tale contestazione è stata avanzata dal proprio consulente tecnico e che il CTU si è riservato un successivo controllo di un eventuale deposito in cancelleria della nomina del C.T.P., senza che a ciò sia seguito alcun dictumspecifico. 5.1.-Il motivo è inammissibile. La parte che rileva la sussistenza di un vizio procedimentale deve farlo nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell’atto, nella specie dopo il deposito della CTU: il principio è stato ribadito da Cass. SS.UU. n. 5624/2022, che ha mantenuto per le eccezioni di nul lità relative al procedimento della CTU la disciplina degli artt. 156 e 157 c.p.c. Il motivo di ricorso è silente al riguardo; anzi, come dichiarato dal ricorrente, la contestazione è stata svolta dal Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -12- consulente tecnico di parte e rivolta al CTUe di essa vi è traccia solo nel verbale delle operazioni peritali (“rimane l’evidenza registrata a verbale del deficit di livello decadenziale ex art. 152- 201 c.p.c.”: cfr. pag. 15 del ricorso). Si deve rilevare che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Brescia, nel contestare la fondatezza del motivo, hanno dichiarato che la nomina del loro C.T.P. è in realtà avvenuta tempestivamente, lo stesso giorno dell’inizio delle operazioni peritali. 6.-Il sesto motivo è rubricato nel modo seguente: “ Ex n° 4 art. 360 c.p.c. per nullità del procedimento, visti gli art. 370 c.c. – artt. 300 - 110 - 347 co. 1 – 167 - 163 co. 2 - 164 c.p.c.: nullità dell’atto costitutivo in giudizio, post riassunzione della parte convenuta eredi sig. [OSCURATO:PERSONA] e sig. [OSCURATO:PERSONA], perché ivi per l’eredità de qua si rappresenta erroneamente, così come emergente nella stessa scorretta sentenza de qua, una tale inesistente sig. [OSCURATO:PERSONA], senza dare, né allora né più, la necessaria documentazione di successione ereditaria”. Con tale motivo il ricorrente deduce la nullità dell’atto di costituzione in giudizio a seguito della riassunzione del procedimento di secondo grado in conseguenza del decesso del sig. [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’erronea indicazione, quale erede di quest’ultimo, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nonché del mancato rispetto delle disposizioni di legge in tema di presentazione della documentazione di successione ereditaria. 7.-Connesso al sesto è il settimo mot ivo , con il quale il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., censurala nullità del procedimentoper violazione degli artt. 370 c.c., 300 e 110 c.p.c.per “rilevabilità d’ufficio di mancata integrazione del contraddittorio a seguito dell’interruzione perché dopo la morte Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -13- di un convenuto non sono presenti agli atti i documenti necessari a legittima prosecuzione”. Con tale mezzo il ricorrente critica l’omessa rileva zione d’ufficio della mancata integrazione del contraddittorio a seguito deldifetto di presentazione della necessaria documentazione di successione ereditaria. 7.1- I motivi sesto e settimo, da scrutinare congiuntamente, sono infondati. Non sussiste alcuna nullità della sentenza a seguito dell'erronea indicazione nella comparsa di costituzione in riassunzione del nominativo di “Sabrina” Brescia in luogo di quello di “Raffaella”Brescia, trattandosi di una svista corretta – come riferito dai controricorrenti - in comparsa conclusionale, senza che in memoria di replica il sig. [OSCURATO:PERSONA] (che riconosce anche in ricorso la corretta indicazione del nominativo nella procura conferita ai difensori da [OSCURATO:PERSONA]) sollevasse eccezione alcuna. Tantomeno sussiste il vizio denunciato in conseguenza del mancato deposito dei documenti necessari a comprovare la qualificadi eredi di S alvator e Bresci a in capo alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e ai due figli Raffaella e Vincenzo. La qualità di eredi in capo a questi soggetti è un fatto pacifico in giudizio, non risultando che il ricorrente abbia in precedenza formulato tempestiva eccezione al riguardo. I controricorrenti eccepiscono che è stato il sig . B ellia a riassumere il giudizio, individuando nei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente coniuge – già peraltro costituito in giudizio - e figli del de cuius [OSCURATO:PERSONA]) la qualità di eredi di quest’ultimo. Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -14- Non può pertanto lamentare il [OSCURATO:PERSONA] la mancata produzione di documentazione attestante tale qualità da parte dei soggetti da luicitati in riassunzione per invocare la nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ha statuito che, in tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, “il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificantee destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ.; pertanto, il chiamato all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di "legitimatio ad causam", così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione”(Cass. n. 7517/2011). E ancora: “Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva,che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -15- circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo”(Cass.n. 12987/2020). [OSCURATO:PERSONA], già parte in causa, nè i di lei figli Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato alcuna contestazione al riguardo all’atto della loro costituzione in giudizio. 8.-Con l’ottavo motivo (la cui rubrica è la seguente: “ Ex n° 3 co. 1 art. 360 c.p.c. per falsa applicazione art. 91 co. 1 c.p.c.: in ordine alla soccombenza in capo all’attore, con imputazione a suo carico -pure addirittura - del rimborso delle spese legali liquidate a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già in prime cure terza chiamata soltanto dai sigg. Brescia-Maglione”) il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 91 co. 1 c.p.c. in merito all’imputazione a suo carico, quale parte soccombente, del rimborso delle spese legali liquidate a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale terza chiamata in causa da parte degli originari convenuti. Ritiene invero il deducente che tali spese non possano essergli imputate, non avendo questi proposto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata in causa, essendosi limitato a notificare l’atto di appello avverso gli originari convenuti anche alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in ottemperanza al principio del litisconsorzio processuale in appello. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte distrettuale ha rigettato l’appello incidentale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in punto di compensazione delle spese di lite relative al primo grado del giudizio e contestualmente statuito la vittoria di spese sul processo in corso, nonostante non sussistesse alcuna Ric. 2017 n. 20615 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -16- soccombenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione della terza chiamata in causa. 9.-Con il nono motivo il ricorrente deduce nuovamente la falsa applicazione dell’art. 91 co. 1 c.p.c.e 92 co. 2 c.p.c., ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.,in relazione all’imputazione a suo carico di tutte le spese legali liquidate per il grado di appello, determinata senza alcuna compensazione, nonostante la Corte territoriale, esprimendosi sull’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si sia pronunciata positivamente in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio. 9.1.- L’accoglimento dei primi quattro motivi e il conseguente rinvio alla Corte di Appello di Milano, che dovrà riconsiderare anche le spese di lite, rende i motivi ottavo e nono logicamente assorbiti. 10.-In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso quant o a i primi quattro motivi, dichiara inammissibile il quinto motivo, rigetta il sesto e il settimo motivo, dichiara assorbiti l’ottavo e il nono motivo. La decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione, al quale è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e qua
Sentenza Cassazione n. 21289/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris