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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10995/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE di APPELLO di CATANZARO.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con adozione delle statuizioni consequenziali [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate, in continuazione, con le attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti "bilanciabili" ed alla recidiva, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (non essendo configurabile il ritenuto concorso dell'imputato nei reati ascrittigli; in asserito difetto di premeditazione, quanto alle lesioni; per violazione dei canoni di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen.), alla ritenuta configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, ATT&WvokétrE comma terzo, n. 3-bis cod. pen., al diniego della circostanza i3ggrayafité di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., ed è, nel resto, inammissibile.

1. Il primo ed il terzo motivo sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni (che in parte riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti) con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1.1. Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice), per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

1.2. Ciò premesso, i motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità non considerano le argomentazioni, non inficiate da vizi rilevabili in questa sede, che la Corte di appello (ff. 3 s. della sentenza impugnata), richiamando, come è 2, fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del Tribunale, condivise perché avvalorate dalle acquisite risultanze e testimoniali, ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando, in particolare, la testimonianza della p.o. [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenuta attendibile, oltre che corroborata da importanti elementi di riscontro (esiti della perquisizione, certificato redatto dai medici in servizio presso il Pronto soccorso di zona), cui la difesa oppone una ricostruzione alternativa dei fatti verificatisi, basata su mere congetture, senza documentare decisivi travisamenti.

La Corte di appello ha anche esaminato, e puntualmente confutato, con motivazione non manifestamente illogica,' i contrari rilievi difensivi (cfr., in particolare, ff. 3 ss. della sentenza impugnata).

1.3. Analogo vizio inficia il terzo motivo, poiché il ricorrente non considera quanto dalla Corte di appello posto a fondamento del rigetto del corrispondente motivo di appello (cfr. f. 5 della sentenza impugnata).

1.3.1. Peraltro, questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è ormai ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, con riferimento ai delitti di rapina ed estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei delitti de quibus, i quali ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, soltanto nel caso in cui la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione della circostanza attenuante in oggetto, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici.

1.3.2. Di tali profili il ricorrente si è del tutto disinteressato, considerando il solo danno al patrimonio della vittima.

2. Il secondo motivo è fondato.

2.1. Questa Corte (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), in ordine alla configurabilità, in generale, della circostanza aggravante della c.d.

"minorata difesa" di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., in riferimento alla commissione del fatto-reato "in tempo di notte", ha, di recente ritenuto che la commissione del reato "in tempo di notte" può integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo, di persona, la predetta circostanza aggravante, sempre che sia stata raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

2.1.1. Invero, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, che le Sezioni Unite hanno ribadito, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302); peraltro, ai fini dell'integrazione di essa, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672).

Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest'ultima viene a svolgersi; tale ratio è chiaramente evincibile dalla Relazione del Guardasigilli al Re sul codice penale del 1930, dove si chiarisce che il concetto di "minorata difesa" «non ha che due limiti: la specie della circostanza (tempo, luogo, persona) e la potenzialità di essa ad ostacolare, diminuire la difesa pubblica o privata».

Tale assunto è stato condiviso e ribadito dalle Sezioni Unite, tenuto conto della necessità di interpretare le preesistenti norme penali di sfavore (quale è certamente quella che prevede una circostanza aggravante) nel rispetto della sopravvenuta Costituzione repubblicana.

Come già chiarito in generale da questa Corte (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione), infatti, «l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile»: pertanto, sia i «singoli tipi di reato» che - si è aggiunto, per evidente identità di ratio - gli elementi circostanziali, «dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto». h E solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si è visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi»; maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensività che giustifica, nel singolo caso, l'aggravamento sanzionatorio comminato dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (Sez. 4, n. 15214 del 6/3/2018, Ghezzi, Rv. 273725; Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267496).

D'altro canto, sia pur in riferimento ad istituti diversi, la giurisprudenza costituzionale (tra le altre, Corte cost., n. 110 del 2012; n. 265 del 2010; n. 354 del 2002; n. 370 del 1996) ha già evidenziato, in plurime occasioni, che l'esigenza dell'interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria non tollera automatismi fondati su presunzioni assolute, che vulnererebbero valori costituzionali: «di contro, la previsione di una presunzione solo relativa - atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede i limiti di compatibilità costituzionale (...)» (Corte cost., n. 48 del 2015).

Per altro verso, deve precisarsi che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d.

"minorata difesa", è pacificamente sufficiente anche il ricorrere di una sola circostanza di tempo, di luogo o di persona, se astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di pubblica o privata difesa, e sempre che in concreto tale effetto ne sia effettivamente conseguito: è pur vero che l'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., adopera il plurale ("circostanze"), ma all'evidenza in riferimento alle tre distinte tipologie di circostanze cui attribuisce rilievo.

Può, quindi, affermarsi che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d.

"minorata difesa", l'interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute, e non può limitarsi a richiamare il dato astratto della commissione del reato in tempo di notte, ovvero on line, dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d'imputazione, sì da enucleare, in concreto, l'effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata (in .c...... r questo caso, di luogo "virtuale"), nonché l'approfittamento di essa da parte del soggetto agente.

Ne consegue, tenuto anche conto dell'espressa previsione contenuta nell'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., e come immediatamente riconosciuto dalla già citata Relazione del Guardasigilli al Re, che l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza).

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., non è, tuttavia, sufficiente ritenere l'astratta idoneità di una situazione, ma occorre «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160).

2.2. Sono stati, in proposito, affermati i seguenti principi di diritto: «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso»; «la commissione del reato "in tempo di notte" è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto che può conseguirne».

2.3. Pur a fronte di un motivo di appello sufficientemente specifico (cfr. ff. 9/11 dell'atto di appello), la Corte di appello è rimasta, sul punto, del tutto silente.

2.3.1. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che si conformerà ai principi di diritto innanzi enunciati. c P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE di APPELLO di CATANZARO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con adozione delle statuizioni consequenziali [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate, in continuazione, con le attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti "bilanciabili" ed alla recidiva, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (non essendo configurabile il ritenuto concorso dell'imputato nei reati ascrittigli; in asserito difetto di premeditazione, quanto alle lesioni; per violazione dei canoni di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen.), alla ritenuta configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, ATT&WvokétrE comma terzo, n. 3-bis cod. pen., al diniego della circostanza i3ggrayafité di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., ed è, nel resto, inammissibile. 1. Il primo ed il terzo motivo sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni (che in parte riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti) con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice), per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 1.2. Ciò premesso, i motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità non considerano le argomentazioni, non inficiate da vizi rilevabili in questa sede, che la Corte di appello (ff. 3 s. della sentenza impugnata), richiamando, come è 2, fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del Tribunale, condivise perché avvalorate dalle acquisite risultanze e testimoniali, ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando, in particolare, la testimonianza della p.o. [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenuta attendibile, oltre che corroborata da importanti elementi di riscontro (esiti della perquisizione, certificato redatto dai medici in servizio presso il Pronto soccorso di zona), cui la difesa oppone una ricostruzione alternativa dei fatti verificatisi, basata su mere congetture, senza documentare decisivi travisamenti. La Corte di appello ha anche esaminato, e puntualmente confutato, con motivazione non manifestamente illogica,' i contrari rilievi difensivi (cfr., in particolare, ff. 3 ss. della sentenza impugnata). 1.3. Analogo vizio inficia il terzo motivo, poiché il ricorrente non considera quanto dalla Corte di appello posto a fondamento del rigetto del corrispondente motivo di appello (cfr. f. 5 della sentenza impugnata). 1.3.1. Peraltro, questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è ormai ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, con riferimento ai delitti di rapina ed estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei delitti de quibus, i quali ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, soltanto nel caso in cui la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione della circostanza attenuante in oggetto, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici. 1.3.2. Di tali profili il ricorrente si è del tutto disinteressato, considerando il solo danno al patrimonio della vittima. 2. Il secondo motivo è fondato. 2.1. Questa Corte (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), in ordine alla configurabilità, in generale, della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa" di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., in riferimento alla commissione del fatto-reato "in tempo di notte", ha, di recente ritenuto che la commissione del reato "in tempo di notte" può integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo, di persona, la predetta circostanza aggravante, sempre che sia stata raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto. 2.1.1. Invero, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, che le Sezioni Unite hanno ribadito, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302); peraltro, ai fini dell'integrazione di essa, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672). Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest'ultima viene a svolgersi; tale ratio è chiaramente evincibile dalla Relazione del Guardasigilli al Re sul codice penale del 1930, dove si chiarisce che il concetto di "minorata difesa" «non ha che due limiti: la specie della circostanza (tempo, luogo, persona) e la potenzialità di essa ad ostacolare, diminuire la difesa pubblica o privata». Tale assunto è stato condiviso e ribadito dalle Sezioni Unite, tenuto conto della necessità di interpretare le preesistenti norme penali di sfavore (quale è certamente quella che prevede una circostanza aggravante) nel rispetto della sopravvenuta Costituzione repubblicana. Come già chiarito in generale da questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione), infatti, «l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile»: pertanto, sia i «singoli tipi di reato» che - si è aggiunto, per evidente identità di ratio - gli elementi circostanziali, «dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto». h E solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si è visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi»; maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensività che giustifica, nel singolo caso, l'aggravamento sanzionatorio comminato dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (Sez. 4, n. 15214 del 6/3/2018, Ghezzi, Rv. 273725; Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267496). D'altro canto, sia pur in riferimento ad istituti diversi, la giurisprudenza costituzionale (tra le altre, Corte cost., n. 110 del 2012; n. 265 del 2010; n. 354 del 2002; n. 370 del 1996) ha già evidenziato, in plurime occasioni, che l'esigenza dell'interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria non tollera automatismi fondati su presunzioni assolute, che vulnererebbero valori costituzionali: «di contro, la previsione di una presunzione solo relativa - atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede i limiti di compatibilità costituzionale (...)» (Corte cost., n. 48 del 2015). Per altro verso, deve precisarsi che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", è pacificamente sufficiente anche il ricorrere di una sola circostanza di tempo, di luogo o di persona, se astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di pubblica o privata difesa, e sempre che in concreto tale effetto ne sia effettivamente conseguito: è pur vero che l'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., adopera il plurale ("circostanze"), ma all'evidenza in riferimento alle tre distinte tipologie di circostanze cui attribuisce rilievo. Può, quindi, affermarsi che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", l'interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute, e non può limitarsi a richiamare il dato astratto della commissione del reato in tempo di notte, ovvero on line, dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d'imputazione, sì da enucleare, in concreto, l'effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata (in .c...... r questo caso, di luogo "virtuale"), nonché l'approfittamento di essa da parte del soggetto agente. Ne consegue, tenuto anche conto dell'espressa previsione contenuta nell'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., e come immediatamente riconosciuto dalla già citata Relazione del Guardasigilli al Re, che l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., non è, tuttavia, sufficiente ritenere l'astratta idoneità di una situazione, ma occorre «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160). 2.2. Sono stati, in proposito, affermati i seguenti principi di diritto: «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso»; «la commissione del reato "in tempo di notte" è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto che può conseguirne». 2.3. Pur a fronte di un motivo di appello sufficientemente specifico (cfr. ff. 9/11 dell'atto di appello), la Corte di appello è rimasta, sul punto, del tutto silente. 2.3.1. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che si conformerà ai principi di diritto innanzi enunciati. c P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appell
Sentenza Cassazione n. 10995/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris