CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 21 / 11/2023 C . C . dott.Marilena GORGONI Consiglier a R.G. n. 2222 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2222del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]- BRIA (P.I.: 03479720793), in persona del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Leo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56T26 H224U) e Lui- gia Patania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75P63 H224T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40R20 M018W) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73E31 H224H) -controricorrente- nonché SANTORO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M07 M181I) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 972 /20 22 , pubblicata in data 28 novembre 20 22 (notificata in data 14 dicembre 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 2222/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (RC) , ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],conduttore di un immobile contiguo al proprio, nonché del l’ATERP di [OSCURATO:PERSONA] (oggi ATERP Calabria), proprietaria del medesimoimmobile, chiedendone la condanna alla chiusura delle veduterealizzate sul fondo di esso attore, in violazione delle distanze legali, nonché al ripristino dello stato anteriore deiluoghi, oltre al risarcimento dei dann i . [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di ac- certamento dell’avvenuta usucapione della servitù di veduta. Le domande del [OSCURATO:PERSONA] state rigettate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- labria, che ha altresì dichiarato l’acquisto per usucapione , in favore del Santoro,della servitù di veduta sul fondo del vicino. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione di primo grado, ha, invece, accolto le domande del [OSCURATO:PERSONA],con- dannando l’ATERP di [OSCURATO:PERSONA] alla chiusura delle aper- ture sul fondo dell’appellante, nonché, entrambi i convenuti, in solido, al pagamento, della somma di € 6.000,00, oltre acces- sori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Ricorre l’ATERP Calabria, sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1587 e 1590 c.c.». Con il secondo motivosi denunzia «Violazione art. 35 del DPR n. 380/2001». Ric. n. 2222/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Con il terzo motivosi denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.». Con il quarto motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zionedell’art. 2051 c.c.». 1.1I motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridica- mente, onde possono essere esaminati congiuntamente. L’ente ricorrente contesta la propria legittimazione passiva, sia con riguardo all’azione di condanna al ripristino dello stato dei luoghi alterato dalla costruzione in violazione delle distanze le- gali da parte del conduttore dell’immobile di sua proprietà (in particolare, con i primi tre motivi del ricorso), sia con riguardo all’azione di condanna al risarcimento del danno derivante dall’esercizio abusivo della servitù di veduta, pronunciata dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 2051 c.c. (in particolare, con il quarto motivo). Il ricorso è infondato. 1.2La sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo i quali «il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delledistanze legali, può esperire, oltre all ’ azione ri- sarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c.:la prima, mirando al ristoro del pregiu- dizio patrimoniale conseguente all’edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell’autore materiale di questa mentre la seconda, volta all’eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se material- mente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destina- tario dell’ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legalitende ad attuare » (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 458 del14/01/2016, Rv. 638214 – 01 ; cfr., altresì, in senso con- forme, ex multis : Sez. 2, Sentenza n. 5520 del 05/06/1998 , Ric. n. 2222/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Rv.516102 – 01 : « i n tema di violazione delle norme sulle di- stanze legali fra le costruzioni, l’art. 872 c.c. concede al pro- prietario del fondo vicino, che dalla violazione della disciplina lamenti un danno, oltre l’azione risarcitoria aquiliana di natura obbligatoria, quella ripristinatoria di natura reale; q uest ’ ultima azione, volta all’eliminazione fisica dell’abuso, deve essere pro- posta necessariamente nei confronti del proprietario della co- struzione illegittima anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell’ordine di demoli- zione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare; l’azione risarcitoria diretta, invece, alla tutela non del diritto do- minicale fondiario, ma dell’integrità anche economica del suo oggetto, può essere esercitata anche nei confronti dell ’ autore materiale dell’edificazione illegittima, al fine di ottenere la con- danna al ristoro del danno per gli effetti economicamente pre- giudizievoli dell’illecito aquiliano»; nel medesimo senso,Sez. 2, Sentenzan. 20126 del 18/09/2006 , Rv. 592050 – 01 : « i n ma- teria di distanze legali tra costruzioni, l’azione del proprietario di un fondo diretta a conseguire la demolizione o l’arretramento dell’opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprie- tario confinante, in considerazione del carattere reale dell’azione medesima, qualificabile come “negatoria servitu- tis”»;Sez. 2, Sentenza n. 5850 del 14/06/1999 , Rv. 527405 – 01). In base a tali principi, deve ritenersi conforme a diritto la deci- sione impugnata nella parte in cui ha individuato l’ATERP Cala- bria come unica destinataria della condanna al ripristino dello stato dei luoghi alterato dalla costruzione in violazione delle di- stanze legali, nonché la stessa ATERP Calabria, in solido con l’autore della violazione, come destinataria della condanna al risarcimento del conseguente danno. 1.3È opportuno osservare che la disposizione di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 e la stessa giurisprudenza Ric. n. 2222/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 amministrativa richiamata nel ricorso, in relazione alla realizza- zione di abusi edilizi, deve ritenersi inconferente con riguardo al presente giudizio. Le disposizioni codicistiche (e quelle integrative) in materia di distanze legali prevedono azioni civilistiche di natura reale a tutela della proprietà, mentre la responsabilità per la realizza- zione di costruzioni abusive, in violazione della normativa pub- blicistica che regola la potestà autorizzatoria degli organi statali e degli enti localiin materia edilizia, ha natura puramente am- ministrativa edà luogo a problematiche del tutto divers e , sotto il profilo sanzionatorio, che non vengono in rilievo ai fi ni de l presente giudizio, in quantorispondono a logiche del tutto dif- ferenti, non estensibili alle azioni civilistiche di natura reale. 1.4Altrettanto è a dirsi, in realtà, per quanto riguarda la pre- tesa violazione dell’art. 2043 c.c., disposizione che, con ri- guardo all’azione reale dicondanna diretta a conseguire il ripri- stino dello stato dei luoghia seguito di violazione delle distanze legali,rispetto alla quale certamente è legittimato il solo pro- prietario, non viene direttamente in rilievo. 1.5 L o stesso richiamo dell’art. 2051 c.c., con riguardo all’azione risarcitoria avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] , operato dalla corte d’appello e posto a base della decisione impugnatasul punto, deve ritenersi non del tutto pertinente, in diritto. Tale domanda risarcitoria va,in realtà, direttamente ricondotta, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (chiaramente espresso nei precedenti già richiamati al paragrafo 1.2, cui si fa rinvio) nell’ambito della speciale previsione di cui all’art. 872 c.c.. Il riconoscimento della legittimazione passiva in relazione all’azione risarcitoria,sia nei confronti del proprietario del fondo che gode della servitù abusiva, sia nei confronti dell’autore della costruzione che ha determinato tale abusiva servitù,è, del re- sto, conseguenza del riconoscimento dell’illecito proprio come Ric. n. 2222/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 una abusiva imposizione di una servitù sul fondo del danneg- giato e non richiede altri presupposti (in particolare, non ri- chiede l’esercizio del potere di custodia sulla costruzione abu- siva). Sotto tale profilo, peraltro, è sufficiente la mera correzione della motivazione della decisione impugnata, il cui dispositivo, nella parte in cui pronuncia la condanna al risarcimento del danno conseguente all’esercizio abusivodella servitù di veduta illegit- tima, sia dell’ente proprietario della costruzione dalla quale viene esercitata la veduta abusiva, sia dell’autore di tale abu- siva costruzione,in solido, deve ritenersi, comunque, conforme agli espostiprincipi di diritto. Ne consegue, altresì, che non potrebbe in nessun caso darsi seguito alle censure formulate con il quarto motivo del ricorso, che hanno ad oggetto proprio questioni riconducibili al regime diimputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. e, in particolare,all’esistenza effettiva del potere di custodia in capo all’ente locatore,questione che, come si è appena chiarito,nella specie non può ritenersi rilevante. 1.6In definitiva, risultano corrette, in diritto, sia la statuizione per cui l’azione di condanna al ripristino dello stato dei luoghi, in caso di violazione delle distanze legali delle vedute tra co- struzioni (che va qualificata come azione negatoria servitutis), deve e può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario dell’immobile dal quale è esercitata la veduta abu- siva a distanza inferiore a quella legale, in quanto, trattandosi di azione reale, è quest’ultimo il soggetto che esercita abusiva- mente la servitù, che costituisce un rapporto tra fondi, sia quella per cui, invece, l’azione risarcitoria per il danno derivato (fino all’eventuale ripristino) dall’esercizio abusivo della servitù è esperibile tanto nei confronti del predetto proprietario quanto nei confronti dell’autore della costruzione che ha determinato la violazione, in quanto solidalmente responsabili. Ric. n. 2222/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Di conseguenza, con la correzione di motivazione esposta nel precedente paragrafo, la decisione impugnata deve essere in- tegralmente confermata. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’entericorrente, dell’ulter