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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 06587/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara emessa in data 17 luglio 2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del telefono IPhone, disposto in relazione alla contestazione provvisoria dì reati dì cui all'art. 73 d.P.R.309/1990.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del rapporto di pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati archiviati nel telefono cellulare, dispositivo che, per sua natura e per l'uso quotidiano che ne viene fatto, è destinato a raccogliere informazioni personali e riservate.

Evidenzia che è stata disposta l'acquisizione integrale ed indiscriminata di tutti i dati informativi contenti nel dispositivo in sequestro con estensione cronologica assai ampia, pari agi anni da cui il ricorrente possiede il dispositivo, senza alcuna delimitazione né di oggetto che temporale, sebbene si sia recentemente affermato in giurisprudenza che il canone di proporzionalità impone che l'iniziativa del Pubblico Ministero sia connotata, sin dall'adozione della misura cautelare, con l'indicazione della rilevanza probatoria di ciò che si intende acquisire e della pertinenza con i reati ipotizzati, dovendosi illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, ìn alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, nonché ì crìterì di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez.6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358).

Nel caso di specie, non vi è una delimitazione cronologica e di contenuti dell'estensione del sequestro, cui deriva l'estrapolazione di una quantità indefinita di dati.

Né il sequestro probatorio può perseguire una finalità puramente esplorativa di ricerca di nuove notizie di reato, essendo asservito a riscontrare elementi indiziari già emersi, con la conseguenza che è necessario che il provvedimento contenga una esplicita perimetrazione temporale dei dati di interesse estrapolati dal telefono.

Il giudice avrebbe dovuto disporre quanto meno l'acquisizione di una copia informatica e la restituzione del telefono.

Il ricorrente lamenta dunque violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, non essendo persistenti le esigenze probatorie e chiede la restituzione del dispositivo, previa estrazione di una copia informatica.

Infine, il ricorrente deduce violazione del giudicato cautelare, in ragione della reiterazione del decreto di sequestro.

Al riguardo, evidenzia che il Tribunale del riesame aveva annullato per difetto di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero in data 10 maggio 2024, avente ad oggetto il medesimo telefono cellulare IPhone di proprietà del ricorrente, e che tuttavia il PM precedente, con decreto del 19 giugno 2024, oggetto del presente giudizio di impugnazione, aveva sottoposto a un nuovo sequestro probatorio il suddetto bene, prima che il telefono tornasse nella disponibilità del ricorrente a seguito del dissequestro.

L'annullamento del decreto di sequestro probatorio è avvenuto per motivi che attengono alla valutazione del merito e, pertanto, si è formato il giudicato cautelare.

Erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che sia stata posta con il riesame una questione di utilizzabilità o meno dei dati estrapolati dal telefono cellulare. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e replicato alla conclusioni del Procuratore generale, ribadendo che la violazione di legge lamentata concerne il diritto alla restituzione dell'oggetto del sequestro a seguito dell'annullamento della convalida del primo decreto di sequestro, diritto concernente non solo l'oggetto materiale sequestrato ma anche i dati estrapolati da esso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La doglianza inerente alla illegittima reiterazione del provvedimento di sequestro è infondata.

Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità l'asserto secondo il quale, l'annullamento di un decreto di sequestro per difetto di motivazione non determina alcuna preclusione processuale.

La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera, infatti, solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non ostando all'emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo provvedimento di cautela avente ad oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur se solo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l'emissione della misura (Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Rv.286171; Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Rv. 248804).

Nel segue che è legittima l'emissione di un provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali (Sez.3, n. 29975 del 08/05/2014, Rv. 259944).

Nel caso in esame, il decreto di sequestro probatorio è stato annullato per difetto di motivazione ed è stato disposto il dissequestro il 21/06/2024.

Il PM procedente, vista l'annotazione di PG del [OSCURATO:DATA_NASCITA], antecedente al dissequestro, aveva sottoposto a nuovo sequestro il telefono cellulare IPhone 15 rinvenuto nella disponibilità del ricorrente prima che questo venisse materialmente dissequestrato e restituito al ricorrente, in quanto da tale annotazione sono emersi elementi relativi a nuove indagini, sicché si è manifestata la necessità di approfondire gli accertamenti allo scopo di identificare gli acquirenti e fornitori di sostanza stupefacente. 2.Quanto all'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio, si ricorda che si sono succedute nel tempo pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno ribadito che il decreto dì sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, l'indicazione del reato di cui l'accusa assume l'esistenza del fumus, le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789; Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

In ordine a tale ultimo profilo, si è, in giurisprudenza, chiarito che tra le cose pertinenti al reato rientrano tutte quelle che sono in rapporto, anche indiretto, con la concreta fattispecie criminosa e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero le cose necessarie alla dimostrazione delle modalità di preparazione e di esecuzione del reato; all'identificazione del colpevole; all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'ante factum e del post facturri, comunque ricollegabile al reato (Sez.4, n. 2622/11 del 17/11/2010, Rv. 249487; Sez.6, n. 1506 del 07/04/1997).

Dunque, il rapporto dì pertinenza tra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere considerato esclusivamente in termini di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di apprensione ogni oggetto utile a ricostruire i fatti, che, anche in forma indiretta, possa contribuire al giudizio sul merito della contestazione, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica (Sez.6, n. 14411 del 5/03/2009).

Nel caso in disamina, sussiste il nesso di pertinenzialità tra il nesso cli.„pertinenzrilia il telefono utilizzato per mantenere i contatti con clienti e fornitori e il reato di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto il dispositivo può contenere elementi probatori fondamentali per ricostruire le dinamiche del reato e individuare altri soggetti coinvolti nella rete dello spaccio.

È evidente che il telefono cellulare possa costituire uno strumento fondamentale nella gestione delle attività illecite connesse al traffico dì stupefacenti, sìa per contattare clienti e fornitori, sia per organizzare le cessioni, e quindi è strumento investigativo indispensabile per identificare i soggetti coinvolti nell'attività illecita e altre prove utili per la ricostruzione dei fatti.

Quanto all'obbligo di motivazione, si osserva che il PM procedente ha indicato in modo pertinente le finalità e l'oggetto dell'indagine e i criteri di selezione cronologica e contenutistica delle comunicazioni intercorse, essendo l'indagine circoscritta a i fatti inerenti al narcotraffico svolti nel 2023 e 2024.

Al riguardo il giudice a quo ha richiamato le suddette finalità, evidenziando che il decreto è stato adottato all'esito di indagini disposte nell'ambito del )rocedimento n.2049/2024 in ordine a reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti e :he sono emersi elementi indicativi dì un inserimento del ricorrente con altri soggetti che iperano nell'ambiente del narcotraffico, come si evince dai contenuti di alcune conversazioni. ertanto, sulla scorta di tali elementi indiziari preesistenti, è stato emesso il nuovo decreto di sequestro del dispositivo, al fine di consentire agli inquirenti di identificare gli acquirenti dello stupefacente, individuare i quantitativi e la tipologia, e i fornitori all'ingrosso, in ordine a fatti di cessione di sostanza stupefacente concordati a mezzo chat verificati in Ferrara tra il 2023 e il 2024.

La motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice, in relazione alle esigenze di accertamento del fatto, non sussistendo alcuna discrasia tra il vincolo reale apposto sul telefonino e le finalità di indagine, avendo il giudice a quo adeguatamente motivato sulla necessità di espletare accertamenti tecnici.

Non è quindi ravvisabile alcuna violazione del principio di proporzionalità.

Infine, in ordine alla richiesta di restituzione previa effettuazione di una copia forense e di restituzione, non emerge che sia stata espletata la perizia informatica e si siano conclusi tutti gli accertamenti, all'esito dei quali il ricorrente potrà fare richiesta di restituzione.

2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara emessa in data 17 luglio 2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del telefono IPhone, disposto in relazione alla contestazione provvisoria dì reati dì cui all'art. 73 d.P.R.309/1990. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del rapporto di pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati archiviati nel telefono cellulare, dispositivo che, per sua natura e per l'uso quotidiano che ne viene fatto, è destinato a raccogliere informazioni personali e riservate. Evidenzia che è stata disposta l'acquisizione integrale ed indiscriminata di tutti i dati informativi contenti nel dispositivo in sequestro con estensione cronologica assai ampia, pari agi anni da cui il ricorrente possiede il dispositivo, senza alcuna delimitazione né di oggetto che temporale, sebbene si sia recentemente affermato in giurisprudenza che il canone di proporzionalità impone che l'iniziativa del Pubblico Ministero sia connotata, sin dall'adozione della misura cautelare, con l'indicazione della rilevanza probatoria di ciò che si intende acquisire e della pertinenza con i reati ipotizzati, dovendosi illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, ìn alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, nonché ì crìterì di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez.6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358). Nel caso di specie, non vi è una delimitazione cronologica e di contenuti dell'estensione del sequestro, cui deriva l'estrapolazione di una quantità indefinita di dati. Né il sequestro probatorio può perseguire una finalità puramente esplorativa di ricerca di nuove notizie di reato, essendo asservito a riscontrare elementi indiziari già emersi, con la conseguenza che è necessario che il provvedimento contenga una esplicita perimetrazione temporale dei dati di interesse estrapolati dal telefono. Il giudice avrebbe dovuto disporre quanto meno l'acquisizione di una copia informatica e la restituzione del telefono. Il ricorrente lamenta dunque violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, non essendo persistenti le esigenze probatorie e chiede la restituzione del dispositivo, previa estrazione di una copia informatica. Infine, il ricorrente deduce violazione del giudicato cautelare, in ragione della reiterazione del decreto di sequestro. Al riguardo, evidenzia che il Tribunale del riesame aveva annullato per difetto di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero in data 10 maggio 2024, avente ad oggetto il medesimo telefono cellulare IPhone di proprietà del ricorrente, e che tuttavia il PM precedente, con decreto del 19 giugno 2024, oggetto del presente giudizio di impugnazione, aveva sottoposto a un nuovo sequestro probatorio il suddetto bene, prima che il telefono tornasse nella disponibilità del ricorrente a seguito del dissequestro. L'annullamento del decreto di sequestro probatorio è avvenuto per motivi che attengono alla valutazione del merito e, pertanto, si è formato il giudicato cautelare. Erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che sia stata posta con il riesame una questione di utilizzabilità o meno dei dati estrapolati dal telefono cellulare. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e replicato alla conclusioni del Procuratore generale, ribadendo che la violazione di legge lamentata concerne il diritto alla restituzione dell'oggetto del sequestro a seguito dell'annullamento della convalida del primo decreto di sequestro, diritto concernente non solo l'oggetto materiale sequestrato ma anche i dati estrapolati da esso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza inerente alla illegittima reiterazione del provvedimento di sequestro è infondata. Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità l'asserto secondo il quale, l'annullamento di un decreto di sequestro per difetto di motivazione non determina alcuna preclusione processuale. La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera, infatti, solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non ostando all'emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo provvedimento di cautela avente ad oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur se solo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l'emissione della misura (Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Rv.286171; Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Rv. 248804). Nel segue che è legittima l'emissione di un provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali (Sez.3, n. 29975 del 08/05/2014, Rv. 259944). Nel caso in esame, il decreto di sequestro probatorio è stato annullato per difetto di motivazione ed è stato disposto il dissequestro il 21/06/2024. Il PM procedente, vista l'annotazione di PG del [OSCURATO:DATA_NASCITA], antecedente al dissequestro, aveva sottoposto a nuovo sequestro il telefono cellulare IPhone 15 rinvenuto nella disponibilità del ricorrente prima che questo venisse materialmente dissequestrato e restituito al ricorrente, in quanto da tale annotazione sono emersi elementi relativi a nuove indagini, sicché si è manifestata la necessità di approfondire gli accertamenti allo scopo di identificare gli acquirenti e fornitori di sostanza stupefacente. 2.Quanto all'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio, si ricorda che si sono succedute nel tempo pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno ribadito che il decreto dì sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, l'indicazione del reato di cui l'accusa assume l'esistenza del fumus, le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). In ordine a tale ultimo profilo, si è, in giurisprudenza, chiarito che tra le cose pertinenti al reato rientrano tutte quelle che sono in rapporto, anche indiretto, con la concreta fattispecie criminosa e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero le cose necessarie alla dimostrazione delle modalità di preparazione e di esecuzione del reato; all'identificazione del colpevole; all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'ante factum e del post facturri, comunque ricollegabile al reato (Sez.4, n. 2622/11 del 17/11/2010, Rv. 249487; Sez.6, n. 1506 del 07/04/1997). Dunque, il rapporto dì pertinenza tra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere considerato esclusivamente in termini di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di apprensione ogni oggetto utile a ricostruire i fatti, che, anche in forma indiretta, possa contribuire al giudizio sul merito della contestazione, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica (Sez.6, n. 14411 del 5/03/2009). Nel caso in disamina, sussiste il nesso di pertinenzialità tra il nesso cli.„pertinenzrilia il telefono utilizzato per mantenere i contatti con clienti e fornitori e il reato di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto il dispositivo può contenere elementi probatori fondamentali per ricostruire le dinamiche del reato e individuare altri soggetti coinvolti nella rete dello spaccio. È evidente che il telefono cellulare possa costituire uno strumento fondamentale nella gestione delle attività illecite connesse al traffico dì stupefacenti, sìa per contattare clienti e fornitori, sia per organizzare le cessioni, e quindi è strumento investigativo indispensabile per identificare i soggetti coinvolti nell'attività illecita e altre prove utili per la ricostruzione dei fatti. Quanto all'obbligo di motivazione, si osserva che il PM procedente ha indicato in modo pertinente le finalità e l'oggetto dell'indagine e i criteri di selezione cronologica e contenutistica delle comunicazioni intercorse, essendo l'indagine circoscritta a i fatti inerenti al narcotraffico svolti nel 2023 e 2024. Al riguardo il giudice a quo ha richiamato le suddette finalità, evidenziando che il decreto è stato adottato all'esito di indagini disposte nell'ambito del )rocedimento n.2049/2024 in ordine a reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti e :he sono emersi elementi indicativi dì un inserimento del ricorrente con altri soggetti che iperano nell'ambiente del narcotraffico, come si evince dai contenuti di alcune conversazioni. ertanto, sulla scorta di tali elementi indiziari preesistenti, è stato emesso il nuovo decreto di sequestro del dispositivo, al fine di consentire agli inquirenti di identificare gli acquirenti dello stupefacente, individuare i quantitativi e la tipologia, e i fornitori all'ingrosso, in ordine a fatti di cessione di sostanza stupefacente concordati a mezzo chat verificati in Ferrara tra il 2023 e il 2024. La motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice, in relazione alle esigenze di accertamento del fatto, non sussistendo alcuna discrasia tra il vincolo reale apposto sul telefonino e le finalità di indagine, avendo il giudice a quo adeguatamente motivato sulla necessità di espletare accertamenti tecnici. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione del principio di proporzionalità. Infine, in ordine alla richiesta di restituzione previa effettuazione di una copia forense e di restituzione, non emerge che sia stata espletata la perizia informatica e si siano conclusi tutti gli accertamenti, all'esito dei quali il ricorrente potrà fare richiesta di restituzione. 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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