Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:726
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 2 dicembre 2010 (
1
)
Causa C‑148/09 P
Regno del Belgio
contro
[OSCURATO:PERSONA],
DHL International
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni, adottata ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE – Riqualificazione dell’oggetto del ricorso – Nozione di “gravi difficoltà”»
1.
Con la presente impugnazione il governo belga, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, chiede l’annullamento della sentenza del
Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 febbraio 2009, causa T‑388/03, [OSCURATO:PERSONA] e DHL International/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. II‑199, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA]
23 luglio 2003 di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento preliminare di esame ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE,
con riferimento a varie misure assunte dalle autorità belghe a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] SA, impresa pubblica postale belga [C(2003)
2508 def.] (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2.
La questione principale sollevata dalla presente causa riguarda l’ampiezza del potere del Tribunale in materia di riqualificazione
dell’oggetto della controversia di cui esso è investito. La Corte è altresì invitata a pronunciarsi sull’interpretazione della
nozione di «gravi difficoltà» che possono comportare l’avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del procedimento d’indagine formale
ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
I –
Fatti all’origine della controversia
3.
[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») è stata trasformata in società per azioni di diritto pubblico nel 1992, ma rimane l’operatore
del servizio postale universale in Belgio e deve rispondere a obblighi specifici nell’ambito di servizi di interesse economico
generale (in prosieguo: i «SIEG»). Le modalità di compensazione del costo aggiuntivo netto dei SIEG sono determinate nel contratto
di gestione concluso con lo Stato belga.
4.
Il settore dei colli espressi rappresenta il 4% del fatturato di [OSCURATO:PERSONA], il che corrisponde a una quota di mercato in tale
settore pari al 18%. [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la sua controllata belga DHL International detengono
una quota che va dal 35 al 45% del mercato in questo stesso settore.
5.
Con lettera 3 dicembre 2002 le autorità belghe notificavano alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di aumento del capitale di [OSCURATO:PERSONA]
per un importo di EUR 297,5 milioni.
6.
Secondo il governo belga, la ricapitalizzazione rientrava in una logica di investitore privato operante in un’economia di
mercato e non comportava dunque alcun elemento di aiuto di Stato.
7.
Durante l’esame della suddetta misura è emerso che sei misure anteriori non notificate, legate all’adempimento dei compiti
dei SIEG, avrebbero dovuto essere esaminate in quanto, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], condizionavano la legittimità dell’aumento
di capitale notificato. Le misure consistevano in un’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle società, nella cancellazione
di un fondo pensioni pari a EUR 100 milioni nel 1997, nella possibilità di beneficiare di una garanzia statale per i prestiti
contratti, in un’esenzione dall’acconto immobiliare per gli immobili destinati ad un servizio pubblico, nella sovracompensazione
dei servizi finanziari di interesse generale in occasione del primo contratto di gestione (1992‑1997) e in due aumenti di
capitale non notificati effettuati nel 1997 per un importo complessivo pari a EUR 62 milioni.
8.
Il 22 luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] e la DHL International rivolgevano alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di informazioni sullo stato
del procedimento d’esame della misura notificata allo scopo di prendervi eventualmente parte.
9.
Il 23 luglio 2003, al termine del procedimento preliminare di esame previsto dall’art. 88, n. 3, CE, la [OSCURATO:PERSONA] adottava
la decisione controversa ritenendo che l’aumento di capitale notificato nonché le altre misure esaminate non costituissero
aiuto di Stato.
II –
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
10.
Il 27 novembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] e la DHL International proponevano un ricorso di annullamento contro la decisione controversa.
11.
[OSCURATO:PERSONA] sollevava dinanzi al Tribunale un’eccezione di irricevibilità fondata sull’assenza di legittimazione ad agire
e di interesse ad agire delle ricorrenti in primo grado. Riguardo alla ricevibilità, il Tribunale effettuava, in successione,
un esame della legittimazione e dell’interesse ad agire delle ricorrenti in primo grado. Al termine di tale analisi detto
giudice respingeva l’eccezione di irricevibilità presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] ritenendo, al punto 57 della sentenza impugnata,
che le ricorrenti fossero legittimate ad agire per tutelare le proprie garanzie procedurali. Ai punti 61‑64 il Tribunale statuiva
che le ricorrenti avevano un interesse ad agire in quanto interessate ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
12.
Riguardo al merito, dopo aver rammentato che la nozione di «gravi difficoltà» rivestiva natura oggettiva, ai punti 96‑107
della sentenza impugnata il Tribunale individuava l’insieme di indizi a dimostrazione dell’esistenza di siffatte gravi difficoltà
e relativi alla durata e alle circostanze del procedimento d’esame preliminare, nonché al carattere insufficiente e incompleto
dell’esame e del contenuto della decisione controversa.
13.
Al punto 106 della sentenza impugnata il Tribunale concludeva che il procedimento svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] era andato significativamente
oltre quanto normalmente implicato da un primo esame condotto nell’ambito delle disposizioni dell’art. 88, n. 3, CE.
14.
Il Tribunale constatava, poi, l’insufficienza dell’esame effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla seconda misura a favore
di [OSCURATO:PERSONA], ossia la cancellazione del fondo pensioni, in quanto l’istituzione non disponeva degli elementi necessari per
valutare il vantaggio procurato con la messa a disposizione gratuita di immobili da parte dello Stato belga.
15.
Infine, dopo aver rammentato che, secondo quanto enunciato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
2
), la cui pronuncia è successiva all’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare se i costi
dei SIEG compensati dallo Stato fossero equivalenti o inferiori a quelli di un’impresa media gestita in modo efficiente (criterio
del «benchmarking»), il Tribunale constatava che tale verifica non era stata effettuata nella specie e concludeva, pertanto,
che l’esame della misura notificata era incompleto.
16.
Conseguentemente, il Tribunale annullava la decisione controversa sulla base del secondo, quarto e settimo motivo.
III –
Sull’impugnazione
17.
Con la sua impugnazione il Regno del Belgio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata
e di condannare le ricorrenti in primo grado alle spese. Il governo belga adduce tre motivi a sostegno della propria impugnazione.
18.
Nella sua memoria di risposta, pur rispondendo a questi tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo «autonomo» relativo all’irricevibilità
del ricorso dinanzi al Tribunale (
3
).
19.
[OSCURATO:PERSONA] e la DHL International chiedono il rigetto dell’impugnazione e la condanna del Regno del Belgio e della [OSCURATO:PERSONA]
alle spese.
IV –
Sul motivo autonomo presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]
20.
Vista la natura determinante di questo motivo, propongo alla Corte di esaminarlo per primo.
A –
Argomenti delle parti
21.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe violato l’art. 230, quarto comma, CE per aver dichiarato il ricorso delle ricorrenti
in primo grado ricevibile in quanto queste ultime avrebbero invocato la tutela delle garanzie procedurali di cui all’art. 88,
n. 2, CE. Risulterebbe evidente che il ricorso su cui è stato chiamato a decidere il Tribunale non conteneva l’asserito secondo
motivo relativo alla difesa dei diritti procedurali. [OSCURATO:PERSONA] addebita dunque al Tribunale di aver riqualificato un
ricorso proposto dinanzi a esso.
22.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il problema della difesa dei diritti procedurali è stato trattato una sola volta al punto 17
del ricorso, nel paragrafo dedicato alla ricevibilità dei motivi di ricorso già illustrati e addotti contro la fondatezza
della decisione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] non si tratterebbe affatto, dunque, di un motivo distinto.
23.
Le ricorrenti in primo grado sostengono l’irricevibilità del motivo autonomo della [OSCURATO:PERSONA] in quanto motivo supplementare
di una parte interveniente, ai sensi dell’art. 117, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Inoltre, ad avviso delle
ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] fraintenderebbe ove ritiene che il motivo relativo alla tutela dei diritti procedurali non sia
stato invocato in primo grado. Esse elencano, al riguardo, i vari passaggi del loro ricorso in merito a tale problema e concludono,
pertanto, che il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto nella qualificazione degli argomenti in parola.
B –
Valutazione
1. Osservazioni sulla ricevibilità del motivo
24.
Desidero osservare, in via preliminare e per quanto riguarda il motivo rilevato d’ufficio, che, secondo una giurisprudenza
costante, la Corte è competente ad esaminare d’ufficio ogni questione relativa alla ricevibilità di un’impugnazione di una
decisione del Tribunale (
4
).
25.
Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale, la Corte, alla quale è stata
presentata un’impugnazione ai sensi dell’art. 56 del suo Statuto, è tenuta a pronunciarsi, anche d’ufficio, sul motivo di
ordine pubblico relativo alla violazione della condizione posta dall’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui un ricorrente
può chiedere l’annullamento di una decisione di cui non è il destinatario soltanto se quest’ultima lo riguarda direttamente
e individualmente (
5
).
26.
I motivi rilevabili d’ufficio possono, all’occorrenza, essere rilevati in qualsiasi fase del procedimento (
6
). Pertanto, un motivo rilevabile d’ufficio può essere sollevato dalle parti ovvero rilevato dalla Corte.
27.
Tuttavia, per quanto riguarda il caso di specie, sono dell’avviso che la ricevibilità del motivo autonomo della [OSCURATO:PERSONA]
possa essere fondata su un’applicazione, mutatis mutandis, dei principi che regolano la presentazione di un’impugnazione incidentale.
Invero, dall’art. 115 del regolamento di procedura della Corte emerge con chiarezza che ogni parte del procedimento svoltosi
dinanzi al Tribunale può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’atto
di impugnazione. In proposito, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] era parte convenuta dinanzi al Tribunale.
28.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non
si oppone a che l’interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che esso sostiene, purché siano diretti
a sostenere le conclusioni di tale parte (
7
). In relazione ai motivi che possono essere sollevati, non viene formulata alcuna distinzione tra le parti legittimate a presentare
una comparsa di risposta, in quanto queste ultime sono assoggettate, nello stesso modo, alle condizioni poste dagli artt. 115
e 116 del regolamento di procedura della Corte. Un interveniente che beneficia del diritto di presentare una comparsa di risposta,
in forza dell’art. 115 del regolamento di procedura della Corte, deve, in mancanza di una limitazione esplicita, poter sollevare
motivi relativi a ogni punto di diritto che costituisce il fondamento della sentenza impugnata (
8
).
29.
Tale diritto dev’essere riconosciuto a maggior ragione alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di parte convenuta in primo grado e di
parte nell’impugnazione dinanzi alla Corte.
30.
Di conseguenza, il motivo autonomo della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato ricevibile.
2. Nel merito
31.
Il presente motivo solleva importanti questioni riguardo alla portata delle prerogative del Tribunale nell’interpretazione
dei motivi su cui è chiamato a pronunciarsi. La risposta che occorre fornire a questo motivo è strettamente connessa al problema
del divieto di riqualificare l’oggetto del ricorso conformemente alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
problema che ho già affrontato nelle mie conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex, in cui ho invitato
la Corte ad allinearsi alle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
9
) pur precisando le relative modalità di applicazione (
10
).
32.
Infatti, la suddetta giurisprudenza riguarda casi in cui la [OSCURATO:PERSONA], senza avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, CE,
sulla base del n. 3 del medesimo articolo constata che la misura notificata non costituisce un aiuto di Stato o che un aiuto
di Stato è compatibile con il mercato comune. Pertanto, le persone, le imprese o le associazioni i cui interessi sarebbero
eventualmente pregiudicati dalla concessione dell’aiuto – in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali
che, in qualità di interessate, beneficiano di garanzie procedurali quando viene avviato il procedimento di cui all’art. 88,
n. 2, CE – possono proporre ricorso di annullamento contro la decisione che ha effettuato tale constatazione.
33.
La ricevibilità di un siffatto ricorso, conformemente alle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], dipende,
dunque, dalla natura dei motivi, da un lato, e dalla qualità del ricorrente, dall’altro. I requisiti di ricevibilità vengono
valutati in maniera diversa, a seconda che il ricorrente voglia contestare nel merito la decisione della [OSCURATO:PERSONA] o difendere
le garanzie procedurali di cui esso beneficia. Dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum, questa
distinzione chiara determina i requisiti applicabili alla verifica della ricevibilità (
11
).
34.
Nella fattispecie, per rispondere al motivo di cui si discute occorre confrontare il ricorso presentato in primo grado con
l’interpretazione fornita dal Tribunale nella sentenza impugnata.
35.
Al punto 36 della detta sentenza il Tribunale ha rammentato la giurisprudenza invocata dalle parti riguardo allo status dei
concorrenti del beneficiario di una misura d’aiuto ai quali si riconosce il diritto di impugnare la decisione adottata al
termine del procedimento preliminare di esame (
12
).
36.
Al punto 45 della sentenza in parola il Tribunale ha illustrato tutti i motivi fatti valere dinanzi a esso, affermando, in
particolare, che il secondo motivo riguardava espressamente la violazione delle disposizioni dell’art. 88, n. 3, CE (
13
).
37.
Dal ricorso di primo grado emerge, tuttavia, che le ricorrenti in primo grado hanno definito l’oggetto della controversia
sollevando i motivi contenuti ai punti 3 e 4 del suddetto atto.
38.
Al punto 3 del ricorso le ricorrenti in primo grado hanno quindi, innanzi tutto, fatto valere la violazione dei diritti della
difesa sorta dall’eliminazione, nella versione non riservata della decisione, di informazioni a loro avviso essenziali.
39.
Al punto 4 del ricorso le ricorrenti in primo grado hanno addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver qualificato come aiuto le
seguenti misure: in primo luogo, l’esenzione di [OSCURATO:PERSONA] dal pagamento dell’imposta sulle società, in secondo luogo, la cancellazione
di un fondo pensioni e, in terzo luogo, la possibilità per [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare di una garanzia statale per i prestiti.
Infine, allo stesso punto 4 del ricorso, le ricorrenti in primo grado hanno messo in discussione il metodo e il contenuto
del calcolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al saldo tra i vantaggi economici attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] e i costi dei
SIEG, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto delle misure anzidette. Infine, esse hanno addebitato alla [OSCURATO:PERSONA]
di avere dedotto una tantum dalle compensazioni i costi netti aggiuntivi destinati alla fornitura dei SIEG senza aver verificato
se la compensazione fosse avvenuta precisamente per il periodo in cui i costi erano stati sostenuti.
40.
Sembra pertanto chiaro che nessuno dei suddetti motivi si riferisca espressamente alla violazione dei diritti attribuiti dall’art. 88,
n. 2, CE.
41.
È ben vero che in una parte degli atti difensivi sulla ricevibilità dell’intero ricorso proposto dinanzi al Tribunale e, in
particolare, al punto 17 del ricorso medesimo le ricorrenti in primo grado hanno richiamato la giurisprudenza relativa al
rispetto delle garanzie procedurali. Tuttavia, nessuno dei motivi sopra descritti si riferisce espressamente alla violazione
delle garanzie procedurali ai sensi della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Ritengo, dunque, che le ricorrenti
in primo grado abbiano richiamato la giurisprudenza relativa ai requisiti di ricevibilità senza operare alcuna distinzione
tra requisiti di ricevibilità nel merito e requisiti di ricevibilità per la tutela dei diritti procedurali.
42.
Inoltre, è vero che, al punto 22 del ricorso, che si collega al primo motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa,
le ricorrenti in primo grado sostengono che «[n]ell’ambito di un’adeguata valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare
il procedimento d’indagine principale previsto dall’art. 88, n. 2, CE e, non avendovi provveduto, la sua decisione è illegittima».
Tuttavia, quest’unica affermazione non è sufficiente a costituire un motivo distinto. Essa figura, peraltro, in una parte
del ricorso di primo grado relativa alla fondatezza di quest’ultimo.
43.
Infine, al punto 14 del ricorso le ricorrenti in primo grado rammentano di essersi rivolte alla [OSCURATO:PERSONA] per chiedere di
essere considerate come parti interessate ai sensi degli artt. 1, lett. h), e 20 del regolamento (CE) n. 659/1999 (
14
).
44.
Questi elementi, tuttavia, non possono equivalere a un motivo autonomo.
45.
Alla luce di quanto precede, le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] al ragionamento del Tribunale devono essere considerate fondate
in quanto detto giudice sembra aver ricavato dal ricorso di cui è stato adito elementi che gli hanno consentito di costruire
un motivo distinto, denominato «secondo motivo», sulla base di indicazioni frammentarie presenti in diverse parti del ricorso.
46.
In proposito, desidero rammentare che con la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato
che la riqualificazione da parte del Tribunale dell’oggetto stesso del ricorso – di cui è stato adito e che lo ha indotto
a ritenere, a torto, che le ricorrenti mirassero a ottenere il rispetto delle garanzie procedurali di cui avrebbero dovuto
godere – costituiva un errore di diritto anche se le conclusioni presentate dinanzi al suddetto giudice di primo grado e tutti
i motivi sollevati a sostegno di esse erano diretti a ottenere l’annullamento della decisione impugnata nel merito.
47.
Nella fattispecie, il Tribunale ha riqualificato l’oggetto del ricorso in contrasto con la summenzionata sentenza, il che
costituisce un errore di diritto. In tal modo, il Tribunale è andato oltre le proprie competenze, pur sapendo di essere vincolato,
conformemente alla detta sentenza, dall’oggetto della controversia che risulta dal ricorso di cui esso è adito.
48.
Poiché, da un lato, dalle considerazioni che precedono emerge che le ricorrenti in primo grado non hanno invocato espressamente
alcun motivo diretto alla tutela delle garanzie procedurali e, dall’altro, che ai punti 47 e 51 della sentenza impugnata il
Tribunale ha dichiarato che le suddette ricorrenti non soddisfacevano i criteri fissati dalla sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] (
15
), ritengo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibili i motivi relativi al merito. Orbene, ai punti 67 e 68 della
sentenza impugnata il Tribunale si è limitato a ritenere irricevibili, da un lato, i motivi diretti a ottenere una sua pronuncia
sull’esistenza di un aiuto o sulla compatibilità di quest’ultimo con il mercato comune e, dall’altro, il motivo relativo alla
violazione dei diritti della difesa.
49.
Conseguentemente, suggerisco alla Corte di accogliere il motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, di annullare la sentenza
del Tribunale in quanto ha riqualificato l’oggetto della controversia su cui è stato chiamato a pronunciarsi, senza che sia
necessario esaminare gli altri motivi dell’impugnazione principale.
50.
Sono inoltre dell’avviso che la Corte potrebbe altresì statuire sulla controversia senza rinviare la causa al Tribunale, respingendo
il ricorso in primo grado in quanto irricevibile in toto.
51.
Mi propongo, tuttavia e in via subordinata, di analizzare gli argomenti del ricorso principale del governo belga qualora la
Corte ritenesse opportuno fornire un’altra soluzione.
V –
Sul secondo motivo del ricorso principale
52.
Poiché questo motivo è strettamente legato al precedente, suggerisco di esaminarlo prima degli altri motivi presenti nel ricorso
principale.
A –
Gli argomenti delle parti
53.
Il governo belga sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando la ricevibilità del quarto e del
settimo motivo del ricorso di primo grado, anche se con i suddetti motivi le ricorrenti in primo grado avrebbero messo in
discussione la fondatezza della decisione controversa.
54.
[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale abbia compiuto un’analisi del merito della
decisione controversa.
55.
Secondo le ricorrenti in primo grado, il Tribunale si è limitato a prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti
per valutare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà.
B –
Valutazione
56.
In via preliminare, desidero sottolineare che la soluzione che andrebbe fornita al presente motivo dipende dalla risposta
che la Corte darà, da un lato, nell’ambito della citata causa [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex, alla questione della validità
delle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, al motivo autonomo della [OSCURATO:PERSONA] sollevato nell’ambito
del presente ricorso.
57.
Innanzi tutto, per quanto riguarda, in particolare, il settimo motivo sollevato dalle ricorrenti in primo grado dinanzi al
Tribunale, desidero osservare che nel loro ricorso esse non hanno affatto indicato il problema della pertinenza della citata
sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che è stato sollevato soltanto in risposta alla memoria della [OSCURATO:PERSONA] (
16
). Pertanto, ai punti 70‑73 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe esaminato questo motivo alla luce della giurisprudenza
secondo cui un motivo che costituisca l’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto
introduttivo del giudizio va considerato ricevibile (
17
). Tuttavia, se il Tribunale avesse ritenuto che la questione dell’esame dei criteri di cui alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere collegata al motivo enunciato nel ricorso, tale problema avrebbe potuto
costituire un motivo nuovo, la cui produzione è vietata, conformemente all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del
Tribunale, salvo che siffatto motivo si fondi su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento.
58.
In proposito, desidero osservare che, al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il settimo motivo
del ricorso in primo grado presentava uno stretto legame con il secondo motivo, relativo alla violazione delle disposizioni
di cui all’art. 88, n. 3, CE. Orbene, sostenendo la tesi dell’inesistenza del secondo motivo in primo grado definito dal Tribunale
come motivo procedurale, suggerisco di ritenere che detto giudice abbia commesso un errore di diritto dichiarando che il settimo
motivo costituiva un ampliamento di un ipotetico secondo motivo, quando il suddetto settimo motivo avrebbe dovuto essere giudicato
irricevibile. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte non accettasse una proposta così radicale, siffatto problema richiederebbe,
da parte mia, le seguenti osservazioni.
59.
Al punto 45 della sentenza impugnata il Tribunale ha illustrato i motivi a sostegno del ricorso, laddove ha ritenuto che il
quarto motivo riguardasse l’esame di misure che corrispondevano alla cancellazione di un fondo mentre il settimo motivo riguardava
la mancanza di verifica del costo a cui sarebbe stato fornito il SIEG conformemente ai criteri della sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA].
60.
Pertanto, in prima analisi e sempre che il Tribunale abbia correttamente identificato e descritto i motivi in parola, occorre
constatare che i motivi anzidetti riguardano il merito. Conformemente alle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
sempre pertinenti, il Tribunale era dunque tenuto a esaminare se le ricorrenti si trovassero in una situazione particolare
ai sensi della citata sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA]. Ai punti 47 e 51 della sentenza impugnata il Tribunale ha infatti giustamente
considerato che gli elementi presentati dalle parti non erano idonei a dimostrare che la loro posizione concorrenziale, confrontata
a quella degli altri concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], fosse stata sostanzialmente lesa.
61.
Per contro, dopo aver dichiarato, al punto 52 della sentenza impugnata, che le ricorrenti in primo grado avevano la qualità
di interessate ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, il Tribunale ha condotto un’analisi del problema della tutela dei diritti
procedurali in risposta a un asserito secondo motivo del ricorso.
62.
Invero, dopo aver individuato, al punto 55 della sentenza impugnata, il secondo motivo come motivo che mette espressamente
in discussione la violazione dei diritti procedurali, al punto 56 di detta sentenza il Tribunale dichiarava che il terzo,
il quarto, il quinto e il settimo motivo fornivano elementi a sostegno del suddetto secondo motivo e, conseguentemente, al
punto 57 della sentenza impugnata, concludeva che le ricorrenti in primo grado erano legittimate ad agire.
63.
Pertanto, il Tribunale ha collegato la ricevibilità del quarto e del settimo motivo del ricorso alla ricevibilità del secondo
motivo relativo alla tutela delle garanzie procedurali che, ammesso che sia esistito, sarebbe stato disciplinato da criteri
di ricevibilità meno severi conformemente alle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
64.
Siffatto approccio del Tribunale costituisce un duplice errore di diritto.
65.
Da un lato, occorre constatare che il Tribunale ha utilizzato argomenti sollevati a sostegno del quarto e del settimo motivo
relativi al merito nell’ambito dell’analisi del secondo motivo, che io ritengo sia inesistente.
66.
Inoltre, quand’anche tale secondo motivo sia stato effettivamente sollevato dinanzi al Tribunale, ritengo che un siffatto
approccio sia censurabile. Nell’ambito di un ricorso di annullamento contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA], spetta alla parte
ricorrente delimitare l’ambito della controversia e identificare con chiarezza l’argomento volto a dimostrare l’esistenza
di gravi difficoltà nel quadro dell’applicazione dell’art. 88, n. 3, CE, che giustifichino l’avvio del procedimento d’indagine
formale da parte della [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo, pur formulando un motivo «processuale», la ricorrente può riferirsi ai fatti
che costituiscono elementi del merito. Tuttavia, a mio avviso, non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti per ricercare,
nel ricorso, elementi che possano costituire il fondamento del motivo relativo alla violazione di diritti procedurali (
18
). Pertanto, poiché non è stata sollevata alcuna argomentazione specifica a sostegno, il secondo motivo fatto valere dinanzi
al Tribunale avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, se formulato.
67.
Dall’altro, poiché il quarto e il settimo motivo del ricorso riguardavano il merito e alla luce del ragionamento del Tribunale,
espresso ai punti 47 e 51 della sentenza impugnata, secondo cui le ricorrenti in primo grado non avevano dimostrato che la
loro posizione concorrenziale sul mercato sarebbe stata sostanzialmente lesa, il quarto e il settimo motivo del ricorso avrebbero
dovuto essere dichiarati irricevibili conformemente alla giurisprudenza pertinente, ossia le sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
68.
Conseguentemente, suggerisco alla Corte di dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e, pertanto, di considerare
fondato il secondo motivo del ricorso principale. Sulla base di questo motivo, la Corte sarà indotta ad annullare in toto
la sentenza del Tribunale e a statuire in via definitiva sulla controversia dichiarando irricevibile il ricorso in primo grado.
VI –
Sul primo motivo del ricorso principale
A –
Argomenti delle parti
69.
Il governo belga sostiene che il Tribunale ha prodotto una qualificazione erronea di talune circostanze del procedimento preliminare
di esame quali indizi obiettivi e concordanti di «gravi difficoltà» che avrebbero richiesto l’avvio del procedimento d’indagine
formale previsto all’art. 88, n. 2, CE.
70.
Per quanto riguarda le circostanze in cui si è svolto il procedimento d’indagine, secondo il governo belga il termine di riferimento
di due mesi considerato dal Tribunale sarebbe soltanto indicativo, in maniera che il relativo superamento non può significare
automaticamente che la [OSCURATO:PERSONA] ha incontrato gravi difficoltà. Pertanto, non si può ritenere che un termine di sette mesi
avrebbe palesemente superato quello entro cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto in linea di principio effettuare il suo esame
preliminare. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la durata dell’esame preliminare non sarebbe stata eccessiva viste le circostanze
specifiche del caso di specie.
71.
Inoltre, secondo il governo belga, l’ampiezza della portata materiale e/o dell’estensione temporale del procedimento d’indagine
non si tradurrebbe necessariamente in gravi difficoltà riguardo al merito. Il Tribunale non ha in concreto identificato un
nesso tra, da un lato, il vasto ambito d’indagine che comportava l’esame dell’aiuto notificato unitamente alla sua evidente
complessità e, dall’altro, la presenza di gravi difficoltà. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le difficoltà di fatto non portano necessariamente
all’esistenza di gravi difficoltà.
72.
Infine, il governo belga sottolinea che l’esitazione sul fondamento giuridico indicherebbe invece l’opzione di cui disponeva
la [OSCURATO:PERSONA] per chiudere il caso e non le gravi difficoltà.
73.
Per quanto concerne il contenuto della decisione controversa, il governo belga ritiene che nella sua analisi del carattere
sufficiente dell’indagine dell’aiuto notificato il Tribunale produca un risultato diverso nel merito rispetto a quello adottato
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, di tale discrepanza non si può tenere conto per stabilire la presenza di gravi difficoltà. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’esame del criterio denominato di «benchmarking» evocato nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente nell’ambito del controllo della tutela delle garanzie procedurali di cui
all’art. 88, n. 2, CE.
74.
Sotto un profilo generale, le ricorrenti in primo grado ritengono che i procedimenti d’indagine della [OSCURATO:PERSONA] avviati
nell’ambito della privatizzazione di imprese postali statali siano di norma trattati dalla [OSCURATO:PERSONA] in seno a un procedimento
d’indagine formale. Invero, tali operazioni sarebbero caratterizzate da un quadro fattuale complesso che comporta necessariamente
la presenza di gravi difficoltà.
75.
In particolare, le ricorrenti in primo grado rammentano innanzi tutto che, in occasione del procedimento d’indagine, la [OSCURATO:PERSONA]
stessa ha evidenziato la complessità del caso che le è stato presentato. Il governo belga non avrebbe poi risposto alle constatazioni
del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe disposto di tutte le informazioni sui fatti per esaminare la cessione
dei beni immobili e la cancellazione del fondo pensioni. Infine, le ricorrenti sottolineano l’importanza del «benchmarking»
dei costi dei SIEG ai sensi del quarto criterio fissato dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
B –
Valutazione
76.
In via preliminare, occorre rammentare che, sebbene la Corte non sia competente a decidere sulle questioni di fatto nell’ambito
di un ricorso, essa è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di
tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (
19
). Pertanto, la Corte può pronunciarsi sulla nozione di «gravi difficoltà», come interpretata dal Tribunale sulla base degli
elementi di fatto che le sono stati sottoposti.
77.
Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di aiuto statale, quale definita nel Trattato CE, ha carattere giuridico
e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice dell’Unione, in linea di principio
e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli, sia del carattere complesso delle valutazioni effettuate
dalla [OSCURATO:PERSONA], deve esercitare un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito
di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (
20
).
78.
In forza dell’art. 88, n. 3, prima frase, CE, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere notificati alla
[OSCURATO:PERSONA] prima della loro attuazione. Questa procede in tal caso ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, al termine
di tale esame, le sembra che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, essa dà immediatamente inizio al procedimento
previsto dall’art. 88, n. 2, primo comma, CE (
21
).
79.
Occorre sottolineare che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] stabilire, alla luce delle specifiche circostanze di fatto e di diritto della
pratica considerata, se le difficoltà incontrate nella valutazione della compatibilità dell’aiuto necessitino l’avvio di tale
procedimento. Nella sua valutazione, in primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare esigenze relative, principalmente,
alla limitazione del proprio potere di pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto alle sole misure che non sollevino gravi
difficoltà, in maniera che questo criterio rivesta un carattere esclusivo (
22
). In secondo luogo, quando è confrontata con gravi difficoltà, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale (
23
). In terzo luogo, la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva (
24
). Infine, il controllo di legittimità effettuato dal giudice comunitario sull’esistenza di gravi difficoltà per sua stessa
natura va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione (
25
).
80.
Pertanto, secondo una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3,
CE per adottare una decisione favorevole a un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, dopo un
primo esame, che l’aiuto è compatibile con il Trattato CE o che la misura notificata non costituisce un aiuto di Stato. Invece,
qualora questo primo esame abbia convinto la [OSCURATO:PERSONA] del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le
difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, l’istituzione è tenuta a chiedere
tutti i pareri necessari e ad instaurare a tale scopo il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (
26
).
81.
[OSCURATO:PERSONA] fruisce di una certa discrezionalità nella ricerca delle circostanze che consentono di stabilire se queste
sollevino gravi difficoltà (
27
). Per contro, la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. La constatazione dell’esistenza di tali difficoltà
dev’essere ricercata non solo nelle circostanze d’adozione dell’atto impugnato ma anche nelle valutazioni su cui si è basata
la [OSCURATO:PERSONA] (
28
).
82.
Nella fattispecie, il governo belga cerca di dimostrare che ciascuno degli indizi osservati non consente di concludere che
sono presenti gravi difficoltà. Detto governo si riferisce alla durata del procedimento, all’ambito di indagine del procedimento
iniziale, alle esitazioni in merito alle scelte del fondamento giuridico per la decisione della [OSCURATO:PERSONA], nonché agli elementi
del contenuto della decisione controversa.
83.
Desidero rammentare che, benché la Corte non abbia definito quali siano gli elementi in grado di costituire gli indizi dell’esistenza
di una grave difficoltà, come l’avvocato generale Trstenjak ha riassunto nelle sue conclusioni, la giurisprudenza ha considerato
tre tipi di indizi che, in primo luogo, possono emergere dal contenuto delle discussioni che hanno avuto luogo tra la [OSCURATO:PERSONA]
e lo Stato membro durante la fase preliminare, in secondo luogo dalla durata della fase preliminare di esame nel caso di specie
e, in terzo luogo, dalle valutazioni sulle quali si è basata la [OSCURATO:PERSONA] per adottare la decisione alla fine della fase
preliminare. Tali valutazioni possono sollevare difficoltà tali da giustificare l’avvio della fase d’indagine formale (
29
).
84.
Occorre constatare che, una volta, giustamente, rammentate le norme che regolano il procedimento previsto dall’art. 88 CE,
ai punti 96‑110 della sentenza impugnata il Tribunale ha cercato di esaminare le circostanze del caso di specie in grado di
dimostrare l’esistenza di gravi difficoltà.
85.
Al punto 94 della sentenza impugnata il Tribunale ha quindi evidenziato che il trascorrere di un periodo di gran lunga superiore
a ciò che è richiesto da un primo esame in base al disposto dell’art. 88, n. 3, CE può, insieme ad altri elementi, indurre
ad ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] ha incontrato gravi difficoltà di valutazione che richiedevano l’avvio del procedimento di
cui all’art. 88, n. 2, CE (
30
).
86.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, è tutta una serie di indizi considerata nel suo insieme che milita a favore dell’esistenza
delle gravi difficoltà.
87.
In proposito, desidero evidenziare una distinzione che è opportuno mantenere, nella fattispecie, tra la nozione di indizio
e quella di prova. Pertanto, gli elementi menzionati dal Tribunale che consistono in un fatto, un avvenimento o una circostanza
particolare devono essere interpretati come elementi che indicano con ogni probabilità la veridicità di una tesi sostenuta,
ossia la presenza di gravi difficoltà.
88.
I suddetti elementi non possono tuttavia essere considerati come elementi di prova né essere intesi come elementi di una dimostrazione
che porta all’affermazione sostenuta e che spetterebbe al Tribunale. Quest’ultimo non deve dunque dimostrare determinate circostanze,
ma dev’essere in grado di trarre una conclusione logica e motivata sulla base degli elementi oggettivi dinanzi ad esso prodotti.
89.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha innanzi tutto effettuato un’analisi delle difficoltà relative alla durata e alle
circostanze del procedimento nella fattispecie. Ai punti 107‑118 detto giudice ha compiuto un’analisi delle difficoltà la
cui giustificazione si fonda sul contenuto stesso della decisione della [OSCURATO:PERSONA].
90.
In primo luogo, ritengo che la valutazione della nozione di «gravi difficoltà» non comporti necessariamente l’analisi di altre
cause per individuare la durata media dell’esame preliminare in assenza di difficoltà per la [OSCURATO:PERSONA]. Un esame degli indizi
della presenza di gravi difficoltà andrebbe invece effettuato caso per caso e, in particolare, riguardo alla natura della
misura per cui si chiede la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA].
91.
È pacifico che l’esame di un mero sostegno diretto non richiederà il medesimo lasso di tempo necessario, invece, per una disposizione
complessa quale è la compensazione concessa per la fornitura dei SIEG. Pertanto, una semplice differenza nominale di durata
non può, di per sé, costituire un elemento determinante che consente di considerare l’esistenza di gravi difficoltà. Tuttavia,
come rilevato dall’avvocato generale Trstenjak, tale aspetto può costituirne un indizio.
92.
Inoltre, il termine fisso relativo alla «decisione di non sollevare obiezioni» di cui all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999
per gli aiuti notificati è di due mesi. Siffatto termine può essere prorogato, ai sensi del n. 5 del suddetto articolo, per
mutuo consenso o laddove la [OSCURATO:PERSONA] abbia bisogno di informazioni supplementari.
93.
Per contro, occorre dire che, secondo le ricorrenti in primo grado, i procedimenti di indagine della [OSCURATO:PERSONA] intrapresi
in occasione della privatizzazione di imprese del settore pubblico sono di norma trattati da tale istituzione nell’ambito
di un procedimento d’indagine formale.
94.
In secondo luogo, per quanto riguarda la pertinenza delle circostanze in cui si è svolto il procedimento preliminare di esame,
le quali formano l’oggetto di un’analisi ai punti 99‑105 della sentenza impugnata, ritengo che domandare informazioni allo
Stato membro rientri negli obblighi di diligenza che incombono alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento di esame delle
misure notificate, in maniera che, qualora la misura mostri un elevato livello di complessità, dalla natura di tali scambi
potrà emergere l’esistenza di gravi difficoltà.
95.
Nella fattispecie, il Tribunale ha evidenziato l’ampiezza dell’ambito d’indagine coperto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, se,
malgrado la complessità della materia, la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di esaminare in un lasso di tempo relativamente breve
più misure – siano esse notificate o meno – nell’arco di anni, ciò può dimostrare la capacità dei suoi servizi e non l’esistenza
di difficoltà incontrate nell’esame della misura presentata.
96.
Ritengo sia pacifico che la complessità di un caso non comporti di per sé l’esistenza di gravi difficoltà per la [OSCURATO:PERSONA],
che la debbano indurre ad avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. Tuttavia, allorché a siffatta complessità
si aggiunge un lungo periodo di indagine, ciò depone a favore dell’esistenza di gravi difficoltà.
97.
Nondimeno, sono dell’avviso che l’elemento maggiormente probante sia quello rilevato dal Tribunale al punto 102 della sentenza
impugnata, riguardo alla valutazione delle misure esaminate dalla [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, il Tribunale ha ritenuto che
dal caso in parola emergesse che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe più volte dichiarato la necessità di avviare il procedimento d’indagine
formale. Credo che l’assenza di gravi difficoltà sia difficilmente conciliabile con tale conclusione al termine del procedimento
preliminare.
98.
In terzo luogo, per quanto riguarda le esitazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla scelta del fondamento giuridico, ritengo
che questo elemento sia di carattere meramente formale, giacché la [OSCURATO:PERSONA] era incerta tra accertare l’assenza di aiuto
e adottare una decisione che dichiarasse compatibili le misure esaminate ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE.
99.
Tuttavia, desidero rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito un nesso tra la legittimità della misura notificata e la legittimità
delle sei misure non notificate adottate tra il 1992 e il 1997. Pertanto, ritengo sia difficile negare l’esistenza di gravi
difficoltà, tenuto conto dell’incertezza che aleggia intorno alla qualifica delle misure di compensazione di SIEG per il periodo
che poteva giustificare la conclusione secondo cui le misure non notificate, e dunque illegittime, sarebbero potute rientrare
nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.
100.
Invero, nella sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che dal momento che per [OSCURATO:PERSONA] vi era stata una perdita netta, la misura
consistente in un’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle società non aveva comportato per [OSCURATO:PERSONA] stessa alcun vantaggio,
né trasferimento di risorse statali.
101.
Orbene, occorre constatare che la valutazione di questa misura non notificata ha avuto luogo posteriormente agli esercizi
fiscali esaminati. La questione che si pone è, dunque, se il fatto di averla notificata ed esaminata ex ante avrebbe potuto
modificare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esistenza di un aiuto di Stato. Ciò fa sorgere un dubbio che autorizza
a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
102.
In quarto luogo, per quanto riguarda il contenuto della decisione controversa, alla luce degli elementi illustrati ai punti
108‑110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha potuto validamente ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato la decisione
impugnata senza disporre delle prove che consentissero di valutare l’esistenza di vantaggi.
103.
Infine, per quanto concerne l’assenza di valutazione del livello dei costi dei SIEG rispetto ai criteri stabiliti dalla Corte
nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suggerisco di esaminare tale questione al di fuori del
presente motivo. Infatti, essa è già stata esaminata nell’ambito della risposta al secondo motivo del ricorso principale,
sotto il profilo della ricevibilità. Invece, riguardo al merito, la questione della pertinenza della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai fini della valutazione della legittimità della decisione controversa verrà analizzata
in risposta al terzo motivo del ricorso principale.
104.
Alla luce delle suesposte considerazioni, sono dell’avviso che il Tribunale abbia giustamente riconosciuto l’esistenza di
elementi che avrebbero dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’art. 88,
n. 2, CE. Ritengo, tuttavia, che detto giudice abbia potuto ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare il procedimento
anzidetto soltanto in funzione di tutte le difficoltà incontrate da quest’ultima in occasione dell’esame delle misure di cui
trattasi. Se considerati singolarmente, nessuno degli elementi esaminati dal Tribunale mi pare sufficientemente probante.
Ciò pare altresì essere la posizione del Tribunale, illustrata ai punti 98 e 99 della sentenza impugnata.
105.
Conseguentemente e se la Corte non dovesse accogliere il mio suggerimento sul trattamento del motivo autonomo della [OSCURATO:PERSONA],
nonché sul trattamento del secondo motivo del ricorso principale, propongo alla Corte di respingere il primo motivo in quanto
infondato.
VII –
Sul terzo motivo del ricorso principale
A –
Osservazioni preliminari
106.
Secondo il Tribunale, il problema dell’esame insufficiente effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito ai criteri posti dalla citata
sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha formato l’oggetto del settimo motivo del ricorso di primo grado.
Come ho già illustrato nella risposta al secondo motivo del ricorso principale, il settimo motivo avrebbe dovuto essere dichiarato
irricevibile. Tuttavia, esaminerò questo motivo nel merito, nell’eventualità che la Corte non accogliesse tale suggerimento.
B –
Argomenti delle parti
107.
Il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA] addebitano al Tribunale la violazione del principio della certezza del diritto per aver
applicato retroattivamente il quarto criterio della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il governo
belga si basa a tal fine sulla sentenza del Tribunale Sarrió/[OSCURATO:PERSONA] (
31
) secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] deve uniformarsi unicamente alla giurisprudenza applicabile alla data di adozione delle proprie
decisioni.
108.
Le ricorrenti in primo grado evidenziano le discrepanze tra il caso di specie e quello all’origine della citata causa Sarrió/[OSCURATO:PERSONA]
per contestare la pertinenza degli argomenti addotti dal governo belga.
C –
Valutazione
109.
Con il proprio motivo il governo belga fa valere la violazione del principio della certezza del diritto da parte del Tribunale.
Tuttavia, per rispondere in maniera utile alle sue preoccupazioni, occorre rammentare brevemente il problema degli effetti
che vanno attribuiti alle sentenze interpretative pronunciate dalla Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, nonché
i precetti che regolano l’applicazione nel tempo delle norme di diritto dell’Unione.
110.
Desidero osservare che la retrospettività della giurisprudenza («judge‑made law») quale fonte del diritto costituisce un elemento
classico dell’analisi dottrinale (
32
).
111.
Nella sua giurisprudenza la Corte ha espressamente ammesso il principio di efficacia retroattiva delle proprie sentenze interpretative
ai sensi dell’art. 234 CE (
33
). In linea di principio, l’interpretazione fornita dalla Corte esprime soltanto il contenuto della norma applicabile del diritto
dell’Unione ab initio (
34
).
112.
Pertanto, l’interpretazione che la Corte dà di una norma di diritto dell’Unione nell’esercizio della competenza attribuitale
dall’art. 267 TFUE chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe
dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve
essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda
d’interpretazione, purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione
della detta norma (
35
).
113.
Tuttavia, in via eccezionale, tenuto conto dei gravi inconvenienti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato,
la Corte può decidere di limitare la possibilità degli interessati di avvalersi dell’interpretazione di una disposizione da
essa fornita in via pregiudiziale (
36
).
114.
L’applicabilità dei criteri stabiliti nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata oggetto
di un’ampia analisi nella sentenza del Tribunale BUPA e a./[OSCURATO:PERSONA] (
37
). In essa è stato affermato che, in assenza di qualsiasi limitazione nel tempo, i principi enunciati nella citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’interpretazione dell’art. 87, n. 1, CE erano pienamente applicabili alla
situazione di fatto e giuridica della fattispecie quale si presentava alla [OSCURATO:PERSONA] allorché ha adottato la decisione impugnata,
anche se la pronuncia della sentenza di cui trattasi era posteriore all’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima
non poteva pertanto conoscerne il contenuto alla data dell’adozione della sua decisione (
38
).
115.
Ritengo che nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte abbia precisato i criteri applicabili
in occasione dell’esame amministrativo di una misura che può costituire aiuto di Stato nell’ambito della fornitura di SIEG.
La Corte ha pertanto fornito l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, ossia l’art. 86 CE, cercando di
precisarne le modalità d’interpretazione e di applicazione.
116.
La Corte si è dunque limitata ad applicare una norma in vigore, senza crearne una nuova. In proposito, occorre ricordare che
una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, in quanto i suoi effetti risalgono alla
data di entrata in vigore della norma interpretata (
39
).
117.
Inoltre, ritengo che l’ordinamento giuridico dell’Unione non benefici di alcuna garanzia riguardo all’infallibilità della
[OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione delle norme del diritto dell’Unione. Giacché la [OSCURATO:PERSONA] non ha altro interesse se non quello
di conservare la legittimità del diritto dell’Unione, il fatto che la Corte le attribuisca un elemento strumentale per l’applicazione
di una disposizione controversa costituisce, per la [OSCURATO:PERSONA], una fonte utile di insegnamento nell’esercizio delle sue
competenze. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad applicare il diritto dell’Unione nel suo significato obiettivo.
118.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ritiene che l’assenza di un esame completo della misura di cui trattasi con riferimento
a uno dei criteri stabiliti nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deponga a favore dell’esistenza
di gravi difficoltà per la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, essa ha ignorato una norma che non poteva conoscere alla data dell’adozione
della decisione controversa (
40
).
119.
Il ragionamento del Tribunale nella citata sentenza BUPA e a./[OSCURATO:PERSONA] è quindi lievemente diverso da quello formulato
dallo stesso giudice nella sentenza impugnata. Invero, nella suddetta causa, tenuto conto della sua conclusione sull’applicabilità
dei criteri stabiliti nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui portata non era stata limitata
nel tempo dalla Corte, il Tribunale ha deciso di verificare se la decisione impugnata fosse compatibile con i criteri fissati
in detta sentenza. Pertanto, esso ha effettuato un esame della legittimità della decisione pur applicando i criteri formulati
in detta sentenza, conformemente allo spirito e alla finalità ad essi sottesi, secondo modalità adattate alle specificità
del caso sottoposto al suo giudizio.
120.
Peraltro, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della valutazione del termine del trattamento di una
denuncia, il Tribunale ha ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] poteva differire l’esame delle questioni di fatto sollevate dalla denuncia,
in attesa che venisse chiarito il contesto normativo alla luce del quale occorreva condurre l’esame della denuncia, tenuto
conto dell’importanza della citata causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha pertanto ritenuto,
in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse venuta meno ai propri doveri di diligenza attendendo l’esito della citata causa
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
41
).
121.
Da ultimo, sebbene secondo una giurisprudenza costante la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato debba
essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la [OSCURATO:PERSONA] quando l’ha adottata (
42
), occorre ribadire la differenza fondamentale tra gli elementi di fatto di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] e l’interpretazione
del diritto, ossia il quadro normativo di riferimento che è oggetto dell’interpretazione del giudice dell’Unione. Detto quadro
costituisce un elemento della legittimità oggettiva che vincola la [OSCURATO:PERSONA].
122.
Alla luce delle suesposte osservazioni, ritengo che l’interpretazione della Corte di una disposizione vigente debba comportare
l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] impugnabile, adottata prima della pronuncia della sentenza della Corte, in
quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato i criteri di esame amministrativo derivanti da tale nuova interpretazione, a condizione
che la disposizione che forma oggetto dell’interpretazione in parola sia stata invocata dal ricorrente.
123.
Si tratta, quindi, non di addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] un errore di diritto, bensì di confermarne il ruolo di custode dei Trattati
sotto il controllo giurisdizionale della Corte, conformemente al principio dello Stato di diritto enunciato all’art. 2 del
Trattato sull’Unione europea.
124.
Conseguentemente, suggerisco di respingere il terzo motivo del ricorso principale.
VIII –
Conclusione
125.
In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 febbraio 2009, causa T‑388/03, [OSCURATO:PERSONA]
e DHL International/[OSCURATO:PERSONA], in toto sulla base del motivo autonomo della [OSCURATO:PERSONA] europea, oppure sulla base del secondo
motivo del ricorso principale, e
– pronunciarsi in via definitiva sulla controversia dichiarando irricevibile, in toto, il ricorso in primo grado.
126.
Tuttavia, qualora la Corte non volesse accogliere il mio suggerimento, propongo, in via subordinata, il rigetto del motivo
autonomo e dell’intero ricorso principale.
127.
Poiché la decisione sulle spese dipenderà dalla soluzione adottata dalla Corte, mi riservo di esprimere la mia posizione in
merito.
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00 (Racc. pag. I‑7747).
3
– Desidero osservare che non è chiaro se occorra qualificare il motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] come impugnazione incidentale
o come «motivo autonomo». Naturalmente, sotto il profilo processuale, la qualifica attribuita non rileverà in alcun modo ai
fini del trattamento dell’argomento specifico sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Propongo di attribuire la qualifica di «motivo
autonomo» giacché l’istituzione anzidetta non utilizza mai l’espressione «impugnazione incidentale» nella propria memoria
di risposta, pur sostenendo la ricevibilità del suo motivo distinto.
4
– Sentenza 28 febbraio 2008, causa C‑17/07 P, Neirinck/[OSCURATO:PERSONA] (punto 38).
5
– Sentenza 29 novembre 2007, causa C‑176/06 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (punto 18).
6
– Sentenza 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Daffix (Racc. pag. I‑983, punto 25).
7
– V., in tal senso, sentenza 8 luglio 1999, causa C‑245/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4643, punto 32).
8
– Sentenza 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑769, punti 21 e 22).
9
– [OSCURATO:PERSONA] 19 maggio 1993, causa C‑198/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2487), e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑3203).
10
– Causa C‑83/09 P, [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex, pendente dinanzi alla Corte, in cui ho presentato le mie conclusioni
il 25 novembre 2010.
11
– Sentenza 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P (Racc. pag. I‑10737), in cui la Corte ha cercato di spiegare la soluzione adottata
nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.
12
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., nonché 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1719).
13
– Al punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha illustrato la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso
in primo grado non era ricevibile dal momento che le ricorrenti avevano dedotto la violazione delle loro garanzie procedurali
solo in maniera assai generica e che, nelle loro conclusioni, esse chiedevano l’annullamento della decisione impugnata e non
l’avvio del procedimento d’indagine formale.
14
– Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
15
– Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62 (Racc. pag. 197).
16
– Punti 15 e segg. della replica dinanzi al Tribunale.
17
– [OSCURATO:PERSONA] 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento (Racc. pag. 1755, punto 9), e 22 novembre 2001, causa C‑301/97, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑8853, punto 169).
18
– V. le mie conclusioni del 25 novembre 2010 nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronopost, cit. (paragrafi 112 e 113).
19
– V. sentenze 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3173, punto 51); 22 maggio 2008,
causa C‑266/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (punto 72), e 6 novembre 2008, causa C‑405/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑8301, punto 44).
20
– Sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10505, punto 111).
21
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 35 e 36).
22
– Secondo la giurisprudenza del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non può rifiutarsi di avviare il procedimento d’indagine formale
avvalendosi di altre circostanze, quali l’interesse di terzi, considerazioni di economia procedurale o qualsiasi altro motivo
di opportunità amministrativa; v. sentenza del Tribunale 15 marzo 2001, causa T‑73/98, Prayon‑Rupel/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑867,
punto 44).
23
– Sentenza Prayon‑Rupel/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 45).
24
– V. sentenza 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2665, punti 61‑63).
25
– Sentenza Prayon‑Rupel/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 47).
26
– V., in particolare, sentenze 20 marzo 1984, causa 84/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1451, punto 13); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 39); Prayon‑Rupel/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 42); 17 luglio 2008, causa C‑521/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5829, punto 34); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 61), nonché sentenza
del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑49/93, SIDE/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2501, punto 58).
27
– Sentenza 12 dicembre 2006, causa T‑95/03, Asociación de Estaciones de Servicio de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Estaciones
de Servicio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4739, punto 139).
28
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 63).
29
– V. conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (paragrafi 210 e segg.).
30
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 15 e 17); Prayon‑Rupel/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 93), nonché sentenza del Tribunale
10 maggio 2000, causa T‑46/97, SIC/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2125, punto 102), e punto 94 della sentenza impugnata.
31
– Sentenza 14 maggio 1998, causa T‑334/94 (Racc. pag. II‑1439).
32
– V. Cross, R., e Harris, J.W.,
Precedent in [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 1991, pagg. 30‑32.
33
– [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana (Racc. pag. 1205); 27 marzo 1980, cause riunite 66/79, 127/79 e
128/79, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. 1237); 29 novembre 2001, causa C‑366/99, Griesmar (Racc. pag. I‑9383),
e 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I‑6193).
34
– V., al riguardo, Pescatore, P., «Art. 177»,
Traité instituant la CEE. Commentaire article par article
, Economica, Parigi 1992, pag. 1120.
35
– V., in particolare, sentenze 13 gennaio 2004, causa C‑453/00, Kühne & Heitz (Racc. pag. I‑837, punto 21), e 13 aprile 2010,
causa C‑73/08, Bressol e a. e Chaverot e a. (Racc. pag. I‑2735, punti 90 e segg. e giurisprudenza ivi citata).
36
– V., in particolare, sentenze 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne (Racc. pag. 455); Denkavit italiana cit. (punto 17);
6 marzo 2007, causa C‑292/04, Meilicke e a. (Racc. pag. I‑1835, punti 36 e 37), nonché 17 maggio 1990, causa C‑262/88, Barber
(Racc. pag. I‑1889, punti 41 e 44). V. altresì sentenza 1° aprile 2008, causa C‑267/06, Maruko (Racc. pag. I‑1757, punto 77).
37
– Sentenza 12 febbraio 2008, causa T‑289/03 (Racc. pag. II‑81).
38
– Si osservi che la sentenza BUPA e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., non ha formato oggetto di impugnazione.
39
– V., in particolare, sentenza 12 febbraio 2008, C‑2/06, Kempter (Racc. pag. I‑411, punto 35).
40
– La data della decisione controversa è il 23 luglio 2003, mentre la data della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., è il 24 luglio 2003.
41
– Sentenza 11 luglio 2007, causa T‑167/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2379, punti 87‑89) (su una denuncia
e non, dunque, su una notifica).
42
– V., in particolare, sentenze 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2263, punto 16); 24 settembre
2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7869, punto 168); 14 settembre
2004, causa C‑276/02, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8091, punto 31), e 15 aprile 2008, causa C‑390/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2577,
punto 54).