CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 28691/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Presidente rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 33275/2019 avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n. 8312/2025, pronunciata nel giudizio di legittimità vertente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Numero registro generale 33275/2019 Numero sezionale 2571/2025 Numero di raccolta generale 28691/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA], che ha nominato sé stesso come relatore; rilevato che è stata sollecitata congiuntamente dalle parti controricorrenti la correzione di ufficio dell’errore materiale dell’ordinanza n. 8312/2025 di questa Corte, nella parte in cui, nel dispositivo, viene indicato che le spese del giudizio di legittimità siano “in favore dei controricorrenti”, e non in favore di ciascun controricorrente; ritenuto che il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale (cfr. Cass. Sez. 3 n. 4319 del 14 febbraio 2019); Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata; visto l’art. 391 bis c.p.c. P.Q.M dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 8312/2025 nel senso che a pag. 11 nel secondo rigo del dispositivo, in luogo delle parole “in favore dei controricorrenti “ deve leggersi “in favore di ciascuno dei controricorrenti“. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile, in data 29.10.2025. Il Presidente est. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 33275/2019 Numero sezionale 2571/2025 Numero di raccolta generale 28691/2025 Dat pubblicazione 30/10/2025 Numero registro generale 33275/2019 Numero sezionale 2571/2025 Numero di raccolta generale 28691/2025 Data pubblicazione 30/10/2025