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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32144/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute;ritenuto che il ricorso, affidato a due motivi proposti ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., risulta, nel suo complesso, generico edaspecifico per difetto di correlazione con la motivazione della sentenzaimpugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze di merito già dedottecon l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senzaconfrontarsi con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisionecensurata, così incorrendo nel vizio di aspecificità per difetto di correlazione (Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021,Rv. 281521 - 01);che, in particolare, quanto alla dedotta omessa motivazione in ordine alladestinazione al commercio della merce sequestrata, elemento costitutivo deldelitto di cui all'art. 474 cod. pen., il ricorso trascura che la Corte territoriale haspecificamente motivato sul punto, evidenziando come l'imputato fosse statosorpreso da solo, con la merce esposta su una bancarella collocata in un'areamercatale deputata alla vendita, circostanza di per sé sintomatica delladestinazione commerciale dei beni; che, quanto alla dedotta rilevanza dellamancata verifica peritale sulla grossolanità della contraffazione, il motivo ècomunque infondato in diritto, giacché il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. tutelain via principale e diretta la fede pubblica, quale affidamento dei consociati nellagenuinità dei marchi, e non la libera determinazione dell'acquirente, sicché lagrossolanità della contraffazione non esclude la configurabilità del reato, di meracondotta e di pericolo, tanto più ove, come nel caso di specie, i marchi riprodottisulla merce sequestrata siano risultati fedeli agli originali (Sez. 2, n. 16807 del11/01/2019, Rv. 275814 - 01);che, quanto alla censurata mancata rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale mediante perizia tecnica, tale valutazione rientra nei poteridiscrezionali del giudice di appello, il quale può disporre la rinnovazioneistruttoria soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato deglimotivazione logica e congrua fondata su plurimi elementi indiziari concordanti inordine alla sussistenza della contraffazione, costituisce un giudizio di fattoinsindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, Rv. 273653- 01);che, quanto al delitto di ricettazione di cui al capo B), le censure relativealla prova dell'elemento soggettivo ed alla mancata riqualificazione del fatto aisensi dell'art. 712 cod. pen. reiterano le medesime argomentazioni già dedotte inappello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, la quale hacorrettamente ritenuto la consapevolezza dell'illecita provenienza della mercedesumibile dalle modalità dell'offerta in vendita e dall'assenza di documentazionefiscale, in conformità al principio per cui la prova dell'elemento soggettivo delreato di ricettazione può essere raggiunta anche attraverso l'omessa o nonricevuta (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01); che, per converso,la più favorevole fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. presuppone ladimostrazione dell'avvenuto acquisto del bene, dimostrazione che, nel caso dispecie, difetta, avendo lo stesso imputato, in sede di interrogatorio, negato ladisponibilità della merce; che il motivo, oltre ad essere intrinsecamentecontraddittorio, si risolve in una mera riproposizione di censure di merito giàcongruamente disattese, non consentita in sede di legittimità;che, infine, quanto al diniego della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., il relativo giudizio, fondato sui criteridi cui all'art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di meritoe non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o dellamanifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno; che la Corteterritoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo laconfigurabilità dell'istituto in ragione dell'abitualità della condotta contestata,comprovata dai precedenti penali specifici a carico del ricorrente, conmotivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in questa sede(Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044);considerato che le memorie sopravvenute non mutano l’esito decisorio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute;ritenuto che il ricorso, affidato a due motivi proposti ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., risulta, nel suo complesso, generico edaspecifico per difetto di correlazione con la motivazione della sentenzaimpugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze di merito già dedottecon l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senzaconfrontarsi con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisionecensurata, così incorrendo nel vizio di aspecificità per difetto di correlazione (Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021,Rv. 281521 - 01);che, in particolare, quanto alla dedotta omessa motivazione in ordine alladestinazione al commercio della merce sequestrata, elemento costitutivo deldelitto di cui all'art. 474 cod. pen., il ricorso trascura che la Corte territoriale haspecificamente motivato sul punto, evidenziando come l'imputato fosse statosorpreso da solo, con la merce esposta su una bancarella collocata in un'areamercatale deputata alla vendita, circostanza di per sé sintomatica delladestinazione commerciale dei beni; che, quanto alla dedotta rilevanza dellamancata verifica peritale sulla grossolanità della contraffazione, il motivo ècomunque infondato in diritto, giacché il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. tutelain via principale e diretta la fede pubblica, quale affidamento dei consociati nellagenuinità dei marchi, e non la libera determinazione dell'acquirente, sicché lagrossolanità della contraffazione non esclude la configurabilità del reato, di meracondotta e di pericolo, tanto più ove, come nel caso di specie, i marchi riprodottisulla merce sequestrata siano risultati fedeli agli originali (Sez. 2, n. 16807 del11/01/2019, Rv. 275814 - 01);che, quanto alla censurata mancata rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale mediante perizia tecnica, tale valutazione rientra nei poteridiscrezionali del giudice di appello, il quale può disporre la rinnovazioneistruttoria soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato deglimotivazione logica e congrua fondata su plurimi elementi indiziari concordanti inordine alla sussistenza della contraffazione, costituisce un giudizio di fattoinsindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, Rv. 273653- 01);che, quanto al delitto di ricettazione di cui al capo B), le censure relativealla prova dell'elemento soggettivo ed alla mancata riqualificazione del fatto aisensi dell'art. 712 cod. pen. reiterano le medesime argomentazioni già dedotte inappello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, la quale hacorrettamente ritenuto la consapevolezza dell'illecita provenienza della mercedesumibile dalle modalità dell'offerta in vendita e dall'assenza di documentazionefiscale, in conformità al principio per cui la prova dell'elemento soggettivo delreato di ricettazione può essere raggiunta anche attraverso l'omessa o nonricevuta (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01); che, per converso,la più favorevole fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. presuppone ladimostrazione dell'avvenuto acquisto del bene, dimostrazione che, nel caso dispecie, difetta, avendo lo stesso imputato, in sede di interrogatorio, negato ladisponibilità della merce; che il motivo, oltre ad essere intrinsecamentecontraddittorio, si risolve in una mera riproposizione di censure di merito giàcongruamente disattese, non consentita in sede di legittimità;che, infine, quanto al diniego della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., il relativo giudizio, fondato sui criteridi cui all'art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di meritoe non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o dellamanifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno; che la Corteterritoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo laconfigurabilità dell'istituto in ragione dell'abitualità della condotta contestata,comprovata dai precedenti penali specifici a carico del ricorrente, conmotivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in questa sede(Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044);considerato che le memorie sopravvenute non mutano l’esito decisorio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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