Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19836/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9659-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 6 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9659/2021 Numero sezionale 5405/2022 Numero di raccolta generale 19836/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 avverso la sentenza n. 456/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 456 del 26.10.2020 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Enna, ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzio di Bonifica 6 Enna dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con qualifica corrispondente all’Area B, par. 132-ex fascia 5 del I livello di cui al CCNL di settore e poi A-159), di accertamento dello svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifiche superiori nonché di condanna al pagamento di differenze retributive derivanti “dalla mancata assunzione a tempo indeterminato” e dal mancato inquadramento nelle qualifiche superiori;

2. la Corte territoriale, dato atto dell’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore sin da aprile 1996 (dopo la stipulazione di una serie di contratti a tempo determinato) da parte del Consorzio a seguito di determinazione n. 27 del 27.6.2012 (con la quale erano stati, altresì, riconosciuti otto scatti biennali di anzianità), ha rilevato che nessun presupposto, di fatto e di diritto, era stato allegato quale fondamento del diritto al pagamento delle pretese differenze retributive, né la relazione del consulente di parte (anche a prescindere dalla possibilità che tale relazione potesse sopperire alle carenze del ricorso introduttivo del giudizio) consentiva di comprendere quali istituti retributivi venivano vantati (sottolineandosi solamente che “non sono stati corrisposti i giusti emolumenti ed accessori dovuti per un rapporto a tempo indeterminato”); gli elementi istruttori acquisiti (di natura documentale e testimoniale) non avevano, inoltre, dimostrato lo svolgimento delle mansioni superiori;

3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con un motivo; il Consorzio resiste con controricorso, illustrato da memoria;

4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Ric. 2021 n. 09659 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9659/2021 Numero sezionale 5405/2022 Numero di raccolta generale 19836/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso si denunzia “violazione degli artt. 61, 191, 194, 112, 115, 116 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. nullità della sentenza per contraddittorietà ed illogicità della motivazione – difetto di motivazione e violazione, falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. in relazione all’art. 115 cod.proc.civ.”, avendo, la Corte territoriale, fornito motivazione contraddittoria in ordine alle “differenze retributive da mancata assunzione a tempo indeterminato” nella misura in cui la Corte stessa ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’assunzione a tempo indeterminato come scaturente dalla determinazione dirigenziale n 27 del 27.6.2012; la Corte territoriale, inoltre, ha omesso qualsiasi provvedimento in ordine alla richiesta di CTU contabile, nonostante specifico motivo di impugnazione, visto che “i giudici di appello non disponevano di cognizioni tecniche per risolvere questioni tecniche connesse alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione”;

2. il ricorso è inammissibile per plurimi motivi;

3. preliminarmente, il ricorso è inammissibile perché si richiamano formalmente e promiscuamente le censure contenute sia nel n. 3) che nel n. 4) del primo comma dell’art. 360 cod.proc.civ., ma, secondo questa Corte, tale modalità di formulazione risulta non rispettosa del canone della specificità del motivo allorquando – come nella specie - nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008; v. anche Cass.

SS.UU. n. 17931 del 2013);

4. le censure, inoltre, non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente insiste – in ordine al diritto alle differenze retributive - sulla riconosciuta sussistenza, da parte del Consorzio, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1996 e sulla mancata nomina di un consulente tecnico contabile ma nulla deduce sulla carenza di allegazione dei presupposti, di fatto e di diritto, del ricorso introduttivo del giudizio e sulla genericità della relazione del consulente di parte richiamate a fondamento della pronuncia impugnata, anche in Ric. 2021 n. 09659 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9659/2021 Numero sezionale 5405/2022 Numero di raccolta generale 19836/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 considerazione della rilevata corresponsione (per il periodo 1996-2012) degli scatti biennali di anzianità;

5. il ricorso è, altresì, inammissibile in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012 (art. 54, comma 1, lettera b), del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza», di illogicità e contraddittorietà della motivazione);

6. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 maggio 2022.

Ric. 2021 n. 09659 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9659/2021 Numero sezionale 5405/2022 Numero di raccolta generale 19836/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 09659 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9659-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 6 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9659/2021 Numero sezionale 5405/2022 Numero di raccolta generale 19836/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 avverso la sentenza n. 456/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 456 del 26.10.2020 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Enna, ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzio di Bonifica 6 Enna dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con qualifica corrispondente all’Area B, par. 132-ex fascia 5 del I livello di cui al CCNL di settore e poi A-159), di accertamento dello svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifiche superiori nonché di condanna al pagamento di differenze retributive derivanti “dalla mancata assunzione a tempo indeterminato” e dal mancato inquadramento nelle qualifiche superiori; 2. la Corte territoriale, dato atto dell’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore sin da aprile 1996 (dopo la stipulazione di una serie di contratti a tempo determinato) da parte del Consorzio a seguito di determinazione n. 27 del 27.6.2012 (con la quale erano stati, altresì, riconosciuti otto scatti biennali di anzianità), ha rilevato che nessun presupposto, di fatto e di diritto, era stato allegato quale fondamento del diritto al pagamento delle pretese differenze retributive, né la relazione del consulente di parte (anche a prescindere dalla possibilità che tale relazione potesse sopperire alle carenze del ricorso introduttivo del giudizio) consentiva di comprendere quali istituti retributivi venivano vantati (sottolineandosi solamente che “non sono stati corrisposti i giusti emolumenti ed accessori dovuti per un rapporto a tempo indeterminato”); gli elementi istruttori acquisiti (di natura documentale e testimoniale) non avevano, inoltre, dimostrato lo svolgimento delle mansioni superiori; 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con un motivo; il Consorzio resiste con controricorso, illustrato da memoria; 4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Ric. 2021 n. 09659 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9659/2021 Numero sezionale 5405/2022 Numero di raccolta generale 19836/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso si denunzia “violazione degli artt. 61, 191, 194, 112, 115, 116 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. nullità della sentenza per contraddittorietà ed illogicità della motivazione – difetto di motivazione e violazione, falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. in relazione all’art. 115 cod.proc.civ.”, avendo, la Corte territoriale, fornito motivazione contraddittoria in ordine alle “differenze retributive da mancata assunzione a tempo indeterminato” nella misura in cui la Corte stessa ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’assunzione a tempo indeterminato come scaturente dalla determinazione dirigenziale n 27 del 27.6.2012; la Corte territoriale, inoltre, ha omesso qualsiasi provvedimento in ordine alla richiesta di CTU contabile, nonostante specifico motivo di impugnazione, visto che “i giudici di appello non disponevano di cognizioni tecniche per risolvere questioni tecniche connesse alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione”; 2. il ricorso è inammissibile per plurimi motivi; 3. preliminarmente, il ricorso è inammissibile perché si richiamano formalmente e promiscuamente le censure contenute sia nel n. 3) che nel n. 4) del primo comma dell’art. 360 cod.proc.civ., ma, secondo questa Corte, tale modalità di formulazione risulta non rispettosa del canone della specificità del motivo allorquando – come nella specie - nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008; v. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013); 4. le censure, inoltre, non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente insiste – in ordine al diritto alle differenze retributive - sulla riconosciuta sussistenza, da parte del Consorzio, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1996 e sulla mancata nomina di un consulente tecnico contabile ma nulla deduce sulla carenza di allegazione dei presupposti, di fatto e di diritto, del ricorso introduttivo del giudizio e sulla genericità della relazione del consulente di parte richiamate a fondamento della pronuncia impugnata, anche in Ric. 2021 n. 09659 sez. ML - ud. 24-05-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9659/2021 Numero sezionale 5405/2022 Numero di raccolta generale 19836/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 considerazione della rilevata corresponsione (per il periodo 1996-2012) degli scatti biennali di anzianità; 5. il ricorso è, altresì, inammissibile in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012 (art. 54, comma 1, lettera b), del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza», di illogicità e contraddittorietà della motivazione); 6. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 7. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 maggio 2022. Ric. 2021 n. 09659 sez. ML - ud. 24-05-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9659/2021 Numero sezionale 5405/2022 Numero di raccolta generale 19836/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 09659 sez. ML - ud. 24-05-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D
Sentenza Cassazione n. 19836/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris