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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 04304/2024

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seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22975/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via Panama n. 52,è elettivamente domiciliato, come da procura speciale in calce a l ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Sicilia – sezione staccata di Catania , n. 2624 / 18 / 20 1 6 , depositata il 7.07.2016.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del13 febbraio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Catania rigettava il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ avvis o di accertamento RJA01T200218/2008 , per Oggetto: Tributi imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2005, con il qual e erano stati accertati maggiori ricavi; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Siciliarigettava l’appello proposto dal contribuente ; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motiv o , il contribuente de duce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione d egli artt. 10, comma 1, e 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; 2727 e 2697 cod. civ.; 32, comma 1, nn. da 2 a 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, 3, 23, 24, 53, 97 e 111 Cost., 6 della CEDU, 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, lamentando la violazione del contraddittorio preventivo; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 24 e 97 Cost., 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, per violazione dei principi del contraddittorio preventivo e di cooperazione tra amministrazione e contribuente; artt. 51, comma 2, n. 3 e 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 per mancata redazione del verbale relativo alle richieste di esibizione di documenti e scritture, rivolte al contribuente, ed alle risposte ricevute, che avrebbe dovuto essere sottoscritto dal medesimo;artt. 10 della legge n. 146, comma 3-bis e 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, 24 e 97 Cost. e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in relazione al mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, non avendo l'Ufficio invitato il contribuente a comparire prima di notificargli l'avviso di accertamento; art. 25 della legge n. 28 del 1999, per non avere, contestualmente alla richiesta di fornire la documentazione, informato il contribuente riguardo alle conseguenze previste dalla legge nel caso di mancata trasmissione della stessa; artt. 32, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 3 del d.P.R. n. 633 del 1973, 24 e 97 Cost., art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, per non aver inviato al contribuente, con invito a restituirlo compilato e firmato, un questionario relativo a dati e notizie di carattere specifico; art. 54, comma 1 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, non avendo l'Ufficio tenuto conto del c.d.

"principio di cassa"; artt. 39, comma 1, lett. c) e d), del d.P.R n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2697 cod. civ., 97 Cost.; 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990, 24 e 97 Cost., per non aver allegato all'avviso lo specifico studio di settore utilizzato per l'accertamento; artt. 3, commi 181 e seguenti, della legge n. 549 del 1995, 2727 e 2697 cod. civ., 3, 24, 53 e 97 Cost., per non avere rispettato l'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, quali: A) l'aver addotto, sia davanti i Giudici di primo grado che in sede di appello, elementi indiziari utili a sconfessare le contestazioni mosse dall'Ufficio; B) il mancato invio del q uestionario (ai sensi del n. 4) dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73), essendo stata inviata esclusivamente una richiestadi invio di documentazione contabile; -con successiva memoria depositata in data 17.01.2024, il ricorrente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (cd.

Rottamazione quater), previa rinuncia ad ogni eventuale giudizio pendente, e ha allegato la relativa documentazione, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di lite; - ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta che l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha distinto e quantificato gli importi dovuti dal contribuente ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (v. prospetto allegato, rilasciato dall’Agenzia delle entrate – Riscossione) e il contribuente ha già pagato le prime due rate; -il ricorrente ha confermato la volontà di rinu n ciare al giudizio ; - in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio, il giudizio di cassazione dovrebbe essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente ; mancando, tuttavia , la prova della comunicazione alla controparte dell'atto di rinuncia, la stessa rileva comunque agli effetti dell'inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio (Cass. n. 31548/2022); - le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; - non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile per sopravvenuta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22975/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via Panama n. 52,è elettivamente domiciliato, come da procura speciale in calce a l ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Sicilia – sezione staccata di Catania , n. 2624 / 18 / 20 1 6 , depositata il 7.07.2016. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del13 febbraio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Catania rigettava il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ avvis o di accertamento RJA01T200218/2008 , per Oggetto: Tributi imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2005, con il qual e erano stati accertati maggiori ricavi; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Siciliarigettava l’appello proposto dal contribuente ; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motiv o , il contribuente de duce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione d egli artt. 10, comma 1, e 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; 2727 e 2697 cod. civ.; 32, comma 1, nn. da 2 a 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, 3, 23, 24, 53, 97 e 111 Cost., 6 della CEDU, 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, lamentando la violazione del contraddittorio preventivo; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 24 e 97 Cost., 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, per violazione dei principi del contraddittorio preventivo e di cooperazione tra amministrazione e contribuente; artt. 51, comma 2, n. 3 e 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 per mancata redazione del verbale relativo alle richieste di esibizione di documenti e scritture, rivolte al contribuente, ed alle risposte ricevute, che avrebbe dovuto essere sottoscritto dal medesimo;artt. 10 della legge n. 146, comma 3-bis e 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, 24 e 97 Cost. e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in relazione al mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, non avendo l'Ufficio invitato il contribuente a comparire prima di notificargli l'avviso di accertamento; art. 25 della legge n. 28 del 1999, per non avere, contestualmente alla richiesta di fornire la documentazione, informato il contribuente riguardo alle conseguenze previste dalla legge nel caso di mancata trasmissione della stessa; artt. 32, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 3 del d.P.R. n. 633 del 1973, 24 e 97 Cost., art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, per non aver inviato al contribuente, con invito a restituirlo compilato e firmato, un questionario relativo a dati e notizie di carattere specifico; art. 54, comma 1 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, non avendo l'Ufficio tenuto conto del c.d. "principio di cassa"; artt. 39, comma 1, lett. c) e d), del d.P.R n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2697 cod. civ., 97 Cost.; 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990, 24 e 97 Cost., per non aver allegato all'avviso lo specifico studio di settore utilizzato per l'accertamento; artt. 3, commi 181 e seguenti, della legge n. 549 del 1995, 2727 e 2697 cod. civ., 3, 24, 53 e 97 Cost., per non avere rispettato l'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, quali: A) l'aver addotto, sia davanti i Giudici di primo grado che in sede di appello, elementi indiziari utili a sconfessare le contestazioni mosse dall'Ufficio; B) il mancato invio del q uestionario (ai sensi del n. 4) dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73), essendo stata inviata esclusivamente una richiestadi invio di documentazione contabile; -con successiva memoria depositata in data 17.01.2024, il ricorrente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. Rottamazione quater), previa rinuncia ad ogni eventuale giudizio pendente, e ha allegato la relativa documentazione, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di lite; - ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta che l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha distinto e quantificato gli importi dovuti dal contribuente ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (v. prospetto allegato, rilasciato dall’Agenzia delle entrate – Riscossione) e il contribuente ha già pagato le prime due rate; -il ricorrente ha confermato la volontà di rinu n ciare al giudizio ; - in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio, il giudizio di cassazione dovrebbe essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente ; mancando, tuttavia , la prova della comunicazione alla controparte dell'atto di rinuncia, la stessa rileva comunque agli effetti dell'inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio (Cass. n. 31548/2022); - le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; - non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile per sopravvenuta
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