CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 22832/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1311/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2776/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA], Demetrio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vendettero alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] SS [OSCURATO:PERSONA] uno stacco di terreno sito nel Comune di Sassari, sul quale la compratrice realizzò un impianto di biomasse. Nel 2013 quest’ultima vendette la superficie dell’immobile alla [OSCURATO:SOCIETA], stipulando coevamente un contratto di locazione finanziaria (cd. “lease back”). Nel 2015 il Tribunale di Padova dichiarò il fallimento di della società [OSCURATO:PERSONA]. 1. 1. Con citazione del 2016 [OSCURATO:PERSONA] chiamò in giudizio il [OSCURATO:SOCIETA], nonché la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo regolarsi i confini, con condanna dei convenuti a restituire la porzione del fondo occupata senza titolo. Per quel che qui rileva è utile ricordare che il convenuto [OSCURATO:SOCIETA] eccepì l’improcedibilità delle domande ai sensi degli artt. 24 e 52 della l. fallimentare 1. 2. Il Tribunale di Sassari dichiarò l’improcedibilità del ricorso essendo competente il Tribunale fallimentare , assegnando termine per la riassunzione. 2. Il Tribunale di Padova, davanti al quale il processo venne riassunto, sempre per quel che qui assume rilievo, in parziale accoglimento della domanda, accertò l’esatto confine dei fondi, dichiarando improcedibile nel resto le pretese attoree. 3. La Corte d’appello di Venezia, accolta l’impugnazione del [OSCURATO:SOCIETA], in riforma della statuizione di primo grado, dichiarò improponibili le domande del Carboni. 3. 1. Questi gli argomenti fondanti della sentenza di secondo grado: - il Tribunale aveva reputato consentito richiedere una pronuncia d’accertamento al di fuori della sede concorsuale, in contrasto con la natura dell’azione di regolamento dei confini (diretta anche al recupero della parte del fondo indebitamente occupato), modificando impropriamente il contenuto della domanda; - unica eccezione alla regola dell’attrazione fallimentare individuata in giurisprudenza era costituita dall’ipotesi in cui l’attore avesse esplicitamente limitato gli effetti della chiesta pronuncia di condanna nei soli confronti del fallito una volta tornato in bonis; - peraltro, anche le domande d’accertamento, costituenti premessa di una pretesa nei confronti della massa, rientrano nel novero delle azioni attratte dalla procedura fallimentare; - nel solo caso di azioni autonome e scindibili l’attore può scegliere di agire nei soli confronti dei debitori solidali diversi dal fallito; per contro con l’azione di regolamento dei confini si esige anche la restituzione della parte indebitamente occupata, il che impone l’evocazione in giudizio di tutti coloro che vantino diritti sull’immobile. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (mandataria della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resistono con separati controricorsi Hanno presentato memorie illustrative il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente. 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 950 cod. civ., 24, 52 e 93 l. fallimentare. Si assume l’erroneità della sentenza d’appello sulla base delle seguenti considerazioni: a) il Tribunale aveva correttamente limitato la statuizione al mero accertamento; b) non era di ostacolo la circostanza che fosse stato chiesto all’inizio la condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, stante che una tale domanda era stata dichiarata improcedibile e non più riproposta in appello dall’esponente; c) l’espressa riserva di avvalersi della pronuncia in futuro nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis, non occorreva fosse formulata proprio perché non si era in presenza di una sentenza di condanna. 5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 52 e 93 l. fallimentare, 950 cod. civ. Espone il ricorrente che la Corte veneta, dopo avere reputato sussistere litisconsorzio necessario tra la società fallita e quella in bonis (all’epoca la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]), aveva erratamente sostenuto vigere l’attrazione fallimentare, pur non versandosi in ipotesi di pretesa a contenuto patrimoniale. L’affermazione secondo la quale non era possibile agire, con azione di accertamento, nei confronti dei due litisconsorti necessari (la società fallita quale proprietaria del fondo e quella in bonis quale proprietaria del diritto di superficie) si pone, a dire dell’esponente, in aperta violazione del divieto, scaturito all’esito della riforma della legge fallimentare a seguito della quale non è più prevista l’opposizione allo stato passivo nella forma dell’ordinario processo di cognizione che impedisce il simultaneus processus nei confronti del fallito e dei litisconsorti , in altre parole non è consentita la presenza di parti estranee al fallimento, ove non siano ipotizzabili pronunce di condanna e quindi, un’incidenza sulla massa e sulla “par condicio creditorum”. 6. [OSCURATO:PERSONA], poiché le questioni poste con il ricorso impongono precisazioni nomofilattiche in ordine alla perimetrazione delle azioni giudiziarie esperibili nei confronti del fallimento, al di fuori della procedu