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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29859/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serkfte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Catania respingeva la richiesta di un permesso premio.

Il fondamento di tale conclusione è costituito da tre fattori.

In primo luogo, risulta in espiazione una pena molto elevata per vari e gravi reati, tra cui l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

In secondo luogo, il carico pendente per l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ormai passato in esecuzione, mostra il collegamento con una consorteria mafiosa.

In terzo luogo, le informazioni delle forze dell'ordine sono negative ed evidenziano una pericolosità attuale.

2. Propone ricorso il difensore del Guzzardi, che, con il solo motivo presentato, deduce violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, censurando i singoli argomenti posti dal Tribunale a fondamento del rigetto.

Con riguardo al primo punto, si osserva che il condannato ha già interamente espiato la porzione di pena per il reato di cui all'art. 74 cit. e che il riferimento alla sola gravità del reato non assume di per sé rilievo nel giudizio in esame.

In merito al secondo punto, si evidenzia che il reato di cui all'art. 73 cit. non è aggravato dalla finalità mafiosa, esclusa nel corso del giudizio, ove il Guzzardi veniva assolto dal reato associativo e dal reato di tentato omicidio.

In riferimento al terzo punto, si sottolinea che il Giudice a quo non riporta neppure gli elementi che avrebbero indicato le forze dell'ordine nelle relative informative, che altro non sono che una mera narrazione delle vicende giudiziarie.

Infine, il ricorso deduce che il Tribunale ha omesso di valutare la positiva evoluzione della personalità dell'istante, giudizio che poteva essere tratto dalla relazione della Casa circondariale, dal positivo parere del Direttore dell'Istituto e dalle memorie rese in udienza, che dimostravano la partecipazione a corsi e manifestazioni, i risultati scolastici ottenuti e l'ammissione al lavoro all'esterno; circostanza, quest'ultima, che mal si concilierebbe con la ritenuta pericolosità sociale dell'odierno ricorrente.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta chiede che venga disposto l'annullamento con rinvio, osservando che la motivazione appare mancante e comunque illogica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Ai fini della concessione del beneficio del permesso premio previsto dall'art. 30- ter ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto; in secondo luogo l'assenza di pericolosità sociale dello stesso; in terzo luogo, la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.

In coerenza con tale impostazione la procedura innescata dalla richiesta di permesso premio segue un iter di acquisizioni e di verifiche rimesso alle iniziative dell'autorità procedente.

L'art. 65 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 prevede che la domanda volta ad ottenere tale beneficio sia corredata, oltre che dal parere motivato del direttore dell'istituto penitenziario, dall'estratto della cartella personale.

Essa contiene anche l'esito dell'osservazione scientifica della personalità svolta ai sensi dell'art. 27 stesso decreto, che rappresenta un ambito di verifica con cui debbono confrontarsi prima il parere del direttore dell'istituto e poi la decisione del magistrato di sorveglianza, che in ogni caso può assumere informazioni per integrare quelle ricevute.

L'eventuale carenza della documentazione che l'istituto è obbligato a trasmettere a seguito della richiesta di permesso premio, e ancora prima l'omissione da parte dell'amministrazione delle doverose verifiche che detta documentazione deve rappresentare, non preclude l'accesso al beneficio.

In caso di reclamo, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al tribunale di sorveglianza che, in virtù della natura devolutiva del mezzo di impugnazione secondo i principi generali fissati dall'art. 597 c.p.p., comma 1, non può limitarsi solo a rilevare la non correttezza della decisione contestata ma, sia pure nell'ambito della valutazione delle censure dedotte con i motivi, deve decidere se confermare la pronuncia censurata non solo considerando le sopravvenienze rispetto a essa ma anche rilevando le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo (Sez. 1, n. 5954 del 20/12/2022).

Al riguardo è stato precisato che il tribunale di sorveglianza deve apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666 c.p.p., comma 5, richiamato dall'art. 678 c.p.p. (Sez. 1, n. 10316 del 30/1/2020, Rv. 278691).

Poteri di ufficio che vanno attivati doverosamente, nell'ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori.

2. Ebbene, il Collegio osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata si presenta apparente, nella misura in cui valorizza, senza motivare adeguatamente, circostanze di per sé neutre, e dalla stessa emerge, altresì, una valutazione parziale del nutrito compendio istruttorio, che è per di più stravolto in punto di fatto.Quanto alla gravità del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di certo non può dirsi irrilevante nel giudizio de quo, valendo il principio in base al quale la pericolosità sociale del detenuto deve essere valutata con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo (cfr. Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Rv. 269195).

Ciò significa che la gravità del reato non è di per sé escludente il beneficio, ma comporta per il giudice uno sforzo di approfondimento maggiore rispetto all'ordinario.

Sforzo valutativo che non emerge nel caso di specie, in cui peraltro il reato risulta commesso a notevole distanza temporale e il fine pena è ravvicinato (28/12/2025).

La valorizzazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 si risolve nella presa d'atto della sussistenza dell'aggravante della finalità mafiosa, che, tuttavia, è stata esclusa.

Le informazioni di polizia, infine, vengono riportate e recepite acriticamente.

Se il giudizio di pericolosità sociale si fonda su dati fattuali in parte erroneamente valorizzati e in parte insussistenti, il giudizio sulla regolare condotta è assente, essendo rimasto privo di considerazione l'ampio corredo documentale inerente alla personalità del soggetto, composto anche dal parere favorevole e comunque positivo degli organi dell'esecuzione penitenziaria.

3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio, da condurre alla luce dei principi suesposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza' impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serkfte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Catania respingeva la richiesta di un permesso premio. Il fondamento di tale conclusione è costituito da tre fattori. In primo luogo, risulta in espiazione una pena molto elevata per vari e gravi reati, tra cui l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In secondo luogo, il carico pendente per l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ormai passato in esecuzione, mostra il collegamento con una consorteria mafiosa. In terzo luogo, le informazioni delle forze dell'ordine sono negative ed evidenziano una pericolosità attuale. 2. Propone ricorso il difensore del Guzzardi, che, con il solo motivo presentato, deduce violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, censurando i singoli argomenti posti dal Tribunale a fondamento del rigetto. Con riguardo al primo punto, si osserva che il condannato ha già interamente espiato la porzione di pena per il reato di cui all'art. 74 cit. e che il riferimento alla sola gravità del reato non assume di per sé rilievo nel giudizio in esame. In merito al secondo punto, si evidenzia che il reato di cui all'art. 73 cit. non è aggravato dalla finalità mafiosa, esclusa nel corso del giudizio, ove il Guzzardi veniva assolto dal reato associativo e dal reato di tentato omicidio. In riferimento al terzo punto, si sottolinea che il Giudice a quo non riporta neppure gli elementi che avrebbero indicato le forze dell'ordine nelle relative informative, che altro non sono che una mera narrazione delle vicende giudiziarie. Infine, il ricorso deduce che il Tribunale ha omesso di valutare la positiva evoluzione della personalità dell'istante, giudizio che poteva essere tratto dalla relazione della Casa circondariale, dal positivo parere del Direttore dell'Istituto e dalle memorie rese in udienza, che dimostravano la partecipazione a corsi e manifestazioni, i risultati scolastici ottenuti e l'ammissione al lavoro all'esterno; circostanza, quest'ultima, che mal si concilierebbe con la ritenuta pericolosità sociale dell'odierno ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta chiede che venga disposto l'annullamento con rinvio, osservando che la motivazione appare mancante e comunque illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ai fini della concessione del beneficio del permesso premio previsto dall'art. 30- ter ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto; in secondo luogo l'assenza di pericolosità sociale dello stesso; in terzo luogo, la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. In coerenza con tale impostazione la procedura innescata dalla richiesta di permesso premio segue un iter di acquisizioni e di verifiche rimesso alle iniziative dell'autorità procedente. L'art. 65 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 prevede che la domanda volta ad ottenere tale beneficio sia corredata, oltre che dal parere motivato del direttore dell'istituto penitenziario, dall'estratto della cartella personale. Essa contiene anche l'esito dell'osservazione scientifica della personalità svolta ai sensi dell'art. 27 stesso decreto, che rappresenta un ambito di verifica con cui debbono confrontarsi prima il parere del direttore dell'istituto e poi la decisione del magistrato di sorveglianza, che in ogni caso può assumere informazioni per integrare quelle ricevute. L'eventuale carenza della documentazione che l'istituto è obbligato a trasmettere a seguito della richiesta di permesso premio, e ancora prima l'omissione da parte dell'amministrazione delle doverose verifiche che detta documentazione deve rappresentare, non preclude l'accesso al beneficio. In caso di reclamo, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al tribunale di sorveglianza che, in virtù della natura devolutiva del mezzo di impugnazione secondo i principi generali fissati dall'art. 597 c.p.p., comma 1, non può limitarsi solo a rilevare la non correttezza della decisione contestata ma, sia pure nell'ambito della valutazione delle censure dedotte con i motivi, deve decidere se confermare la pronuncia censurata non solo considerando le sopravvenienze rispetto a essa ma anche rilevando le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo (Sez. 1, n. 5954 del 20/12/2022). Al riguardo è stato precisato che il tribunale di sorveglianza deve apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666 c.p.p., comma 5, richiamato dall'art. 678 c.p.p. (Sez. 1, n. 10316 del 30/1/2020, Rv. 278691). Poteri di ufficio che vanno attivati doverosamente, nell'ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori. 2. Ebbene, il Collegio osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata si presenta apparente, nella misura in cui valorizza, senza motivare adeguatamente, circostanze di per sé neutre, e dalla stessa emerge, altresì, una valutazione parziale del nutrito compendio istruttorio, che è per di più stravolto in punto di fatto.Quanto alla gravità del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di certo non può dirsi irrilevante nel giudizio de quo, valendo il principio in base al quale la pericolosità sociale del detenuto deve essere valutata con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo (cfr. Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Rv. 269195). Ciò significa che la gravità del reato non è di per sé escludente il beneficio, ma comporta per il giudice uno sforzo di approfondimento maggiore rispetto all'ordinario. Sforzo valutativo che non emerge nel caso di specie, in cui peraltro il reato risulta commesso a notevole distanza temporale e il fine pena è ravvicinato (28/12/2025). La valorizzazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 si risolve nella presa d'atto della sussistenza dell'aggravante della finalità mafiosa, che, tuttavia, è stata esclusa. Le informazioni di polizia, infine, vengono riportate e recepite acriticamente. Se il giudizio di pericolosità sociale si fonda su dati fattuali in parte erroneamente valorizzati e in parte insussistenti, il giudizio sulla regolare condotta è assente, essendo rimasto privo di considerazione l'ampio corredo documentale inerente alla personalità del soggetto, composto anche dal parere favorevole e comunque positivo degli organi dell'esecuzione penitenziaria. 3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio, da condurre alla luce dei principi suesposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza' impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d
Sentenza Cassazione n. 29859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris