CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 20883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8381/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via S. Basilio n. 61. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Catania, [OSCURATO:PERSONA]Annunzio n. 15. -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17/A. -CONTRORICORRENTE- nonchè [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore p.t.. Oggetto: vendita [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2103/2017, pubblicata il 15.11.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha evocato in causa il Comune di Misterbianco e la Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che, co iscritto il 21.12.1985, la [OSCURATO:PERSONA] S. Agata aveva eseguito un pignoramento immobiliare ai danni di [OSCURATO:PERSONA] sul fondo s in Belpasso, censito in catasto al foglio 70, partt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 27 e 28, nonché al foglio 77, particelle 3, e 53; che in data 29 agosto 1986, sempre su istanza della Banca, era stato iscritto un secondo pignoramento sul medesimo terreno; che, s pozzo sito in contrada Sorrentino insistente suterreno censito in catasto al fl. 70, p.ll. 6 e vasca di raccolta delle acque, 4 serbatoi, impianto di trasformazione della tensione dell’energia elettrica, taluni fabbricati insistenti sulle partt. 37 e 38 e il terreno in catasto ai foglio 70, p.lle 6, 8 (ex 6/b) e 38 (ex 8/b). Ha chiesto di dichiarare l’inefficacia degli atti di trasferimento ai sensi degli artt. 2913, 2914 e 2919 c.c., con vittoria di spese. Il Comune di Misterbianco ha chiesto la chiamata in giudizio della Banca del Monte di S. Agata, degli aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, e del notaio [OSCURATO:PERSONA], proponendo riconvenzionale per far dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione abbreviata dei beni o, in subordine, per ottenere la condanna del notaio al risarcimento del danno cagionato dalle iscrizioni pregiudizievoli sul compendio compravenduto, della Banca del Monte S. Agata e i suoi aventi causa per ottenere la restituzione delle somme versate in occasione della vendita, e degli eredi del Fisichella per il ristoro del danno provocato dall’evizione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto domanda di risarcimento del danno nei confronti del notaio Scarvaglieri, nel frattempo ceduto, chiamando in causa l’erede [OSCURATO:PERSONA]. Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo di aver rinunciato all’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito il [OSCURATO:PERSONA], incorporante della Banca del Monte di S. Agata, e [OSCURATO:PERSONA], che ha evocato in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA]. per essere manlevata. Il Tribunale ha dichiarato inefficaci gli atti di trasferimento nei confronti della società attrice, respingendo ogni altra richiesta e regolando le spese. La pronuncia è stata impugnata dal Comune di Misterbianco, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 2103/2017, la Corte d’appello di Catania ha confermato la prima decisione, respingendo nel merito anche la domanda di risarcimento proposta nei confronti del notaio rogante, che invece il Tribunale aveva dichiarato prescritta. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha ritenuto che i beni oggett o d e i pignoramenti corrispondessero a quelli venduti da Giova n battista Fisichella alla Sea e poi alienati al Comune di Misterbianco , essendovi ricompresi, ai sensi dell’art. 2912 c.c. anche le opere e le strutture oggetto del contratto del 5.4.1990. Ha respinto la domanda di usucapione abbreviata, per non aver il Comune acquistato a non domino ai sensi dell’art. 1158 c.c., e ha dichiarato inammissibili le domande introdotte nei confronti della Curatela fallimentare [OSCURATO:SOCIETA]., che andavano proposte in sede concorsuale; ha ritenuto insussistente la responsabilità del notaio Scarvaglieri, ponendo in rilievo che il Comune aveva ammesso che negli atti di vendita era stata dichiarata l’esistenza di pignoramenti in corso di cancellazione per intervenuta rinuncia dei creditori procedenti, e che era onere dell’acquirente verificare l’esito delle cancellazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 1293, 2914 e 2919 c.c., per non aver la Corte di merito esaminato gli elementi documentali da cui emergeva che la particella 6/a del fl. 70 non era stata pignorata e per non aver rilevato che tale porzione non era stata oggetto della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], avendo infine trascurato che le partt. 6/b e 8/b erano state liberate dal pignoramento con ordinanza del giudice dell’esecuzione, a seguito di rinuncia del creditore procedente. Si sostiene inoltre che dall’atto di vendita degli immobili in favore del Comune di Misterbianco risultava che la società venditrice ([OSCURATO:SOCIETA].) aveva acquistato dal Fisichella le porzioni risultanti dal frazionamento del 13.12.1978 (ex 6b ed ex 87B) con atto del 13.2.1979, trascritto anteriormente al pignoramento del 29.8.1986; quanto alla particella 6/a, ceduta al Comune di Misterbianco, al rogito del 2.4.1990 era stata allegata la rinuncia da parte della Banca del Monte di S. Agata, unitamente alla richiesta di cancellazione nn. 27704/21882, cui aveva fatto seguito il provvedimento del giudice dell’esecuzione di riduzione del pignoramento. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., sostenendo che era onere della società attrice provare sia la corrispondenza tra gli immobili compravenduti e quelli oggetto di pignoramento sia che le partt. 6/a, 6/b e 8/b fossero di proprietà di Fisichella al momento in cui questi ne aveva disposto in favore della Sea, date le contestazioni sollevate in giudizio. I due motivi non sono fondati. La censura in ordine all’interpretazione del contenuto della domanda, peraltro erroneamente formulata ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., essendo in realtà dedotto un vizio di ultra petizi one denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (sostenendo che il giudice abbia pronunciato, eccedendo dalle richieste di parte ) trascura che già il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia della vendita anche relativamente alla part. 6/a, senza che la questione risulti proposta in appello. La censura, così reinterpretata, è inammissibile poiché il vizio di ultra petizione della sentenza di primo grado non può essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per cassazione, se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa di quella precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di appello (Cass. s.u. 15227/2001; Cass. 10172/2015; Cass. 18486/2020). Per altro verso, la sentenza impugnata si basa sulle medesime ragioni già condivise dal Tribunale riguardo all’identificazione delle particelle oggetto di pignoramento e alla loro corrispondenza rispetto a quelle che il Fisichella aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. (e che da quest’ultima erano pervenute al Comune di Misterbianco), e pertanto, per tale aspetto, la censura è preclusa ai sensi dell’art. 348 ter, commi IV e V, c.p.c., essendosi in presenza di una doppia conforme. La medesima contestazione era stata oggetto dei motivi di appello ed è stata esplicitamente disattesa dalla Corte di merito in adesione alle conclusioni del primo giudice, ad ulteriore riprova dell’insussistenza della violazione (Cass. s.u. 8053/2014). La sentenza impugnata ha chiarito che la declaratoria di inefficacia del trasferimento del 5.4.1990 non interessava tutti i beni ivi contemplati, ma solo il pozzo, la vasca di raccolta dei liquami, i serbatoi, l’impianto di trasformazione dell’energia elettrica, i fabbricati e il terreno di cui alle partt. 8 (da cui le partt. 6/b e 8/b) e38. Già il Tribunale aveva dato conto della trascrizione dei due pignoramenti effettuati il 21.12.1985 e il 29.8.1986 sull’intero terreno di proprietà del Fisichella, precisando che solo il pignoramento del 21.12.1985 era stato posto nel nulla a seguito dell'estinzione della relativa procedura esecutiva in data 7.4.1986, essendo rimasto efficace quello iscritto il 29.8.1986. A pag. 21 della sentenza di appello è parimenti chiarito che il giudice dell’esecuzione aveva liberato gli immobili gravati dal pignoramento del 28.9.1986, ma era rimasto in vita il vincolo per i beni pignorati a carico dei Fisichella in data 11.10.1985 e 19.8.1986, che poi ha dato luogo alla pronuncia di inefficacia. Quanto alla circostanza che la Sea avesse acquistato con rogito del 13.2.1979 anche le particelle oggetto di frazionamento n. 203/1978, ossia le 6/b e 8/b, e dunque con atto trascritto anteriormente al pignoramento, il ricorso non chiarisce quando tale circostanza -e l’anteriorità della trascrizione della vendita del 19 79 - siano state oggetto di discussione nella causa di merito (Cass. s.u. 8053/2014), e comunque entrambe le sentenze di merito sono giunte a dichiarare l’inefficacia dei trasferimenti, sul presupposto dell’anteriorità dell’iscrizione del pignoramento, fermo inoltre che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 8053/2014). Non sussiste, di conseguenza, neppure la denunciata violazione di legge, non avendo la pronuncia dichiarato l’inefficacia anche rispetto a immobili non oggetto di trasferimento in favore del Comune o acquistati dalla Sea con atto trascritto anteriormente al pignoramento; la Corte di merito ha accertato in fatto, interpretando gli elementi in atti, che il Fisichella era proprietario delle porzioni pignorate allorquando era stato i scritto il pignoramento, senza far ricorso al criterio formale dell’onere della prova, potendosi dedurre la violazione dell’art. 2697 c.c. ove il giudice abbia posto tale onere a carico di una parte che non ne era gravata in base alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni, non per contestare – come nel caso di specie - il modo in cui siano state interpretate le risultanze probatorie (Cass.10092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018 ; Cass.15107/2013). 2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1158 c.c., per aver la sentenza respinto la domanda di usucapione abbreviata, ritenendo che il Comune avesse acquistato gli immobili dall’effettiva proprietaria e, quindi, non “a non domino”, trascurando anzitutto che i beni pignorati alla venditrice erano stati stralciati dal pignoramento (6/b e 8/b) e non erano stati oggetto della successiva vendita forzata (6/a, 6/b e 8/b). Si assume che, se pure non fosse vero che le partt. 6/b e 8/b erano state acquistate nel 1979 e che erano state stralciate dal pignoramento, resterebbe che dette porzioni erano state pignorate al Fisichella e non alla Sea, che pertanto non ne era proprietaria, con l’effetto che il Comune aveva acquistato a non domino e ne aveva usucapito la proprietà. Il motivo è, per quanto detto, infondato anzitutto nelle premesse in fatto, riguardo alla corrispondenza tra le particelle compravendute da Fisichella a Sea e da quest’ultima al Comune rispetto all’oggetto del pignoramento e quanto all’anteriorità del pignoramento rispetto alle vendite. Inoltre, il pignoramento iscritto a favore della [OSCURATO:PERSONA] S. Agata rendeva inefficaci le vendite successive concluse dal debitore pignorato (e dai suoi aventi causa) ai sensi dell’art. 2913 comma primo, c.c. nei soli confronti dei creditori dell’alienante (o verso l’aggiudicatario dei beni pignorati), ma non ne comprometteva la validità o l’efficacia verso l’acquirente, non potendo farsi derivare dal pignoramento alcuna modificazione della capacità del debitore di disporre dei propri beni (Cass. 2412/1969; Cass. 559/1969; Cass. 3293/1977; Cass. 3255/1972; Cass. 3627/1990; Cass.1703/2009). Quanto all’acquisto degli immobili da parte della [OSCURATO:PERSONA], l’effetto traslativo del bene si era realizzato con il decreto di trasferimento solo nel 1996, conseguendone che la Sea, allorquando aveva alienato gli immobili al Comune di Misterbianco in data 5.4.1990, ne era ancora proprietaria. Il Comune aveva acquistato “a domino” ed era divenuto titolare dei beni compravenduti, pur restando assoggettato all’esecuzione per un debito altrui, essendo inapplicabile l’art. 1158 c.c.. 3.Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 2912 c.c., per aver la sentenza esteso gli effetti del pignoramento anche alle partt. 6/b e 8/b, ritenendole pertinenze della part. 6/a, senza considerare che sulle suddette porzioni erano collocate le strutture del sistema dell’acquedotto comunale il cui valore eccedeva di gran lunga quello della restante porzione, mancando gli elementi caratterizzanti del rapporto pertinenziale e ciò anche in considerazione del fatto che le partt. 6/a e 6/b erano state escluse dal pignoramento. Il motivo è infondato. Si è già detto che il complesso dei beni ricadenti nelle particelle oggetto di causa non era state attinte dal provvedimento di riduzione del pignoramento ; ha chiarito la pronuncia impugnata (pag. 21), che l’ordinanza del giudice dell’esecuzion e aveva ri dotto altro pignoramento, senza far venir meno quello iscritto sui beni oggetto della vendita dichiarata inefficace, di cui era stato parte il Comune di Misterbianco. L’estensione del pignoramento alle strutture insistenti sulle singole porzioni non è dipesa dell’esistenza di un rapporto pertinenziale tra la part. 6/a e le partt. 6/b e 8/b , al quale la sentenza non fa alcun cenno: il pozzo, i serbatoi e gli altri manufatti erano semmai - per loro natura - ricomp r esi nel pignoramento delle partt. 37 e 38, quali strutture incorporate al fondo, sì da ricadere necessariamente tra quelle consistenze che, pur non espressamente menzionate nel pignoramento, erano unitefisicamente alla cosa principale, essendo parte integrante(Cass. 17811/2021; Cass. 17041/2018 ed altre). Va ricordato che i beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni deldecreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui glieffetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predettodecreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, (Cass. 17811/2021; Cass. 17041/2018; Cass. 26841/2011; Cass.7922/2004). 3. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1176, 1375 e 1376 c.c. per aver la pronuncia escluso la responsabilità del notaio rogante in ragione della esplicita dichiarazione di sussistenza dei pignoramenti contenuta nei rogiti di vendita. Si afferma che, per contro, il notaio non aveva informato le parti del pignoramento a carico della part. 6/a, né in occasione della vendita conclusa tra il Fisichella e la Sea, né al momento della conclusione dei rogito concluso tra la Sea e il Comune, e non aveva svolto alcuna indagine volta a verificare se il bene fosse gravato da pignoramenti anteriori, non avendo informato i clienti neppure riguardo al perfezionamento della rinuncia da parte dei creditori procedenti. Il motivo è infondato. La censura non coglie il fatto che, come rilevato in sentenza, era stato lo stesso Comune a denunciare che nell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano menzionati tre pignoramenti, in corso di cancellazione per rinuncia del creditore procedente, a riprova della conoscenza dei vincoli gravanti sui beni da parte dell’amministrazione acquirente (cfr. sentenza, pag. 21). Su tale premessa non poteva configurarsi a carico del notaio una responsabilità per violazione degli obblighi informativi o di diligenza professionale, essendo sufficiente che le parti ne fossero state edotte, essendo state poste in grado di effettuare operare le rispettive valutazioni di convenienza anche in ordine all’assunzione del rischio insito nella presenza delle iscrizioni pregiudizievoli – ancora in corso di cancellazione- non essendo neppure prospettata la violazione del cd. obbligo di consiglio (su cui Cass. 21205/2022; Cass. 9660/2016; Cass. 11665/2015). Il ricorso è – in conclusione - respinto, con addebito delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed in € 6000,00 per ciascun controricorrente, oltre ad iva, c.p.a. e al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr