CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 20156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10958/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 213, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da stesse stesso unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L.C.A. -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TIVOLI n. 2537/2021 depositata il18/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, contro l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, che ha dichiarato inammissibile la propria domanda volta a ottenere la condanna dalla “[OSCURATO:PERSONA]” in liquidazione coatta amministrativa al pagamento del saldo delle competenze per attività difensiva svolta in favore della liquidazione in un procedimento di espropriazione presso terzi. Ha ritenuto il giudice di merito, per quanto qui rileva, che il credito avrebbe dovuto essere fatto valere in sede concorsuale, nel procedimento di verifica affidato al commissario giudiziale. L’intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso possono così riassumersi: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 400/1975, degli artt. 25, 26, 208, 212 e 111 co. 1 n. 1) L.F. ovvero dell’art. 111 bis L.F. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il Tribunale non ha tenuto conto che il credito oggetto della domanda non era un credito concorsuale, ma un credito prededucibile derivante da un’attività di recupero attuata su incarico della curatela; il ricorrente precisa che, nel caso in esame, è applicabile ratione temporis l’art. 111 della legge fallimentare, richiamato dall’art. 112 della stessa legge, non essendo invece applicabile, ratione temporis, l’art. 111-bis comma 1, in quanto la società fu posta in liquidazione nel 1987; il ricorrente precisa ancora che la liquidazione delle società cooperative trova la sua disciplina nella legge n. 400 del 1975, che è ispirata al fine compiere la liquidazione con formalità minime, il che impone di intendere il richiamo delle norma fallimentari in modo da evitare inutili complicazioni; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 14 D. Lgs. n. 150/2011, 212, 208, 209, 98, 101 L.F., 159 co. 3 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il Tribunale non ha tenuto conto che le controversie per gli onorari di avvocat o debbono essere trattate con la procedura speciale di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011; in via subordinata il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare improponibile la domanda, ma avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice competente, atteggiandosi la domanda quale impugnazione ex art. 209 della legge fallimentare verso il mancato riconoscimento del saldo del compenso, formalmente richiesto con lettera dell’8 gennaio 2020. Il ricorso è infondato. La decisione impugnata è conforme al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte formatasi nella vigenza dell’art. 111 della legge fallimentare, nel testo originario (applicabile ratione temporis ), secondo il quale il creditore della massa deve avvalersi dei mezzi previsti per l’accertamento del passivo (domanda di ammissione al passivo ex art. 93 o dichiarazione tardiva di credito ex art. 101) (Cass.2743/1989; n. 5345/1984). In tale prospettiva s i riteneva sempre necessario l’esperimento dei mezzi apprestati dalla legge fallimentare verso la massa sorti nel corso di procedure concorsuali anteriori al fallimento ed esso collegati in via di consecuzione (Cass. n. 395/1978). Nella stessa prospettiva è stato chiarito che «unavolta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare; pertanto, come nella procedura fallimentare, i crediti prededucibili non possono farsi valere con le forme ordinarie, essendo applicabili le norme sulla formazione del passivo, con la conseguenza che dopo il deposito dello stato passivo il creditore in prededuzione, il cui credito sia stato escluso dal commissario liquidatore, dovrà proporre opposizione, mentre il creditore il cui credito non sia stato preso in considerazione dovrà proporre domanda di insinuazione tardiva (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emanato a favore di perito che aveva operato per conto del liquidatore) (Cass. n.553/2001; n. 339/2013). La regola è ribadita dalla giurisprudenza Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, ne