CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18689/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto dellaAUTO [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania – sez. n. 16 – n. 2265/2023,depositata l’11 aprile 2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22903/2023Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 18689/2026Data pubblicazione 09/06/20261. All’esito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] notificava a [OSCURATO:PERSONA],ritenuto amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., avvisi di accertamento n. TF7030300889/2020 e n.TF7060300907/2020, rispettivamente per IRES/IRAP 2016 edIVA 2016.Tali avvisi si fondavano sull’omessa presentazione delledichiarazioni ai fini delle II.DD., e sulla presentazione di quellaIVA solo per la minima eccedenza di credito riportata dall’annoprecedente.Con riguardo al primo avviso, quindi, si determinavanoinduttivamente a fini II.DD., ex artt. 41, 41-bis e 39, comma2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vendite e ricavi per €5.880.909,00, ottenuti dall’applicazione di un ricarico del28,19%, desunto da un campione di singole operazionicompiute, al costo del venduto di € 4.587.650,00. A fini IRAPsi accertava, ex artt. 24 e 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,un valore complessivo della produzione netta di €1.467.274,00 (€ 1.403.861,00 oltre ad € 63.413,00 per costiper il personale, indeducibili ai fini IRAP).Ai fini IVA (imposta la cui dichiarazione era stata compilataper il solo rigo VL26 “Eccedenza credito anno precedente”, pariad €.5.867,00) l’importo dei ricavi accertati (€ 5.880.909, 00)era identificato con quello delle operazioni imponibili, cui siapplicava l’aliquota del 22% accertando un’imposta dovuta di€ 1.293.800, 00; si accertava infine l’omessa presentazione dimodd. INTRA 2 per acquisti intracomunitari di € 399.400, 00R.G. N. 22903/2023 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22903/2023Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 18689/2026Data pubblicazione 09/06/2026(differenza tra quelli comunicati dagli operatori esteri e dallasocietà), e si inoltrava denuncia all’A.G.2. Avverso gli accertamenti in questione [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 2706/2021,depositata il 13 settembre 2021, lo rigettava, compensando lespese di lite.3. Interposto gravame dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania – sez. n. 16, consentenza n. 2265/2023, pronunciata il 27 gennaio 2023, edepositata in segreteria l’11 aprile 2023, accoglieva l’appello,compensando anche in tal caso le spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.5. Con decreto presidenziale del 15 gennaio 2026 è stataquindi fissata per la discussione del ricorso l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce l’Ufficio che la sentenza impugnata erasostanzialmente immotivata, limitandosi ad esporre ladisciplina astratta della fattispecie, ma non spiegando le ragionidella mancata considerazione dei copiosi e gravi elementiesposti nel p.v.c. ed indicativi della fittizietà del legaleR.G. N. 22903/2023 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22903/2023Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 18689/2026Data pubblicazione 09/06/2026rappresentante della società, e della qualità di amministratoredi fatto del [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testodella sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, num. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1,lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], non èpiù consentito censurare in sede di legittimità lacontraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendoevidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica dellasufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenzaimpugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263;Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).R.G. N. 22903/2023 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22903/2023Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 18689/2026Data pubblicazione 09/06/2026A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processotributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992 -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto, in quanto la Corte regionale ha, sia pursuccintamente, esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che ilGuarino non fosse da considerare amministratore di fatto dellaAuto [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi non avesse legittimazionepassiva, con riferimento alla pretesa impositiva, tenuto contosia del fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva alcun ruoloall’interno della società in quanto dall’11 luglio 2017 avevadismesso ogni carico cedendo le quote sociali, sia del fatto che,comunque, alcune disposizioni normative relative agli obblighidegli amministratori di società di capitali non potevanoapplicarsi agli amministratori di fatto, e quindi la mancataesecuzione di tali obblighi non era indicativa della qualità, perl’appunto, di amministratore di fatto.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece,l’omesso esame di fatti controversi e decisivi ai fini del giudizio,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.R.G. N. 22903/2023 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22903/2023Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 18689/2026Data pubblicazione 09/06/2026Rileva, in particolare, la ricorrente che la C.G.T. di secondogrado aveva omesso di valutare alcuni fatti rilevanti per ilgiudizio, ai fini della dimostrazione della qualità diamministratore di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA].Tale motivo è fondato.La C.G.T. ha ritenuto acriticamente che fosse sufficiente ildato formale del cambio di amministratore, per escludere lalegittimazione del [OSCURATO:PERSONA], così da annullare gli avvisi diaccertamento, in quanto ritenuto non amministratore di fatto.In realtà la Corte regionale non ha considerato una serie dielementi (presi in considerazione dall’Ufficio, e confermati dallaC.T.P.) che, se presi in considerazione, avrebbero potutoportare ad un giudizio diverso: 1) il fatto che il nuovoamministratore era di cittadinanza ceca e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], con pensione sociale di soli €290,00; 2) il fatto che il presunto nuovo amministratore sifosse dichiarato inconsapevole del fatto di essereamministratore della società; 3) il fatto che il trasferimentodella sede sociale fosse meramente apparente, in quanto aiverbalizzanti nulla risultava al nuovo indirizzo.La valutazione della Corte territoriale, pertanto, apparedecisamente incompleta, non avendo tenuto conto deglielementi suindicati.3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata conrinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, laquale provvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MR.G. N. 22903/2023 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22903/2023Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 18689/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 9 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 22903/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]