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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1962

ECLI:EU:C:1962:39
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61962C0031 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

14 novembre 1962 Traduzione lal tedesco [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , In entrambe le cause, promosse da due imprese tedesche contro la Commissione della [OSCURATO:PERSONA], l'odierna discussione orale è stata limitata alla ricevibilità.

La mia esposizione rimarrà entro gli stessi limiti.

I ricorsi sono diretti contro varie decisioni della Commissione relative alla fissazione di una tassa di compensazione sulle importazioni di latte intero in polvere nella Repubblica federale di Germania.

Si tratta della decisione 15 marzo 1961, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 13 aprile 1961, pag. 595, della rettifica della stessa, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 1961, pag. 688, e della decisione di proroga in data 13 dicembre 1961, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 1962, pag.

137. Tutti questi provvedimenti sono stati adottati dalla Commissione in forza dell'articolo 155, 4 o comma, del Trattato C.E.E.

Si tratta di atti che in linea di principio possono costituire oggetto di ricorso per l'annullamento.

I ricorsi sono stati in un primo tempo basati sull'articolo 184 del Trattato C.E.E.

Nella discussione orale le ricorrenti si sono richiamate in subordine anche all'articolo 173, 2 o comma.

La ricevibilità dei ricorsi va esaminata alla luce di queste due disposizioni: non sarà peraltro necessario soffermarsi su tutti i singoli problemi sollevati dalle parti, alcuni dei quali sono stati trattati molto diffusamente, ad esempio l'ammissibilità di modifiche nelle conclusioni, la questione se gli atti impugnati siano decisioni o regolamenti, ecc.

1. L'articolo 184 Le ricorrenti assumono che lo spirito dell'articolo 184 consiste nel rendere impugnabili gli atti che, per il loro carattere normativo, non potrebbero costituire oggetto d'impugnativa a norma dell'articolo 173, 2 o comma.

L'articolo 184 avrebbe inoltre lo scopo di rendere possibile l'azione di annullamento indipendentemente dalla circostanza che un giudice nazionale abbia presentato alla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] domanda di decisione in via pregiudiziale a norma dell'articolo

177. I presupposti dell'articolo 184 ricorrerebbero nel presente caso, giacchè le ricorrenti sarebbero parti in una controversia pendente davanti a un giudice nazionale.

L'erroneità di questa interpretazione dell'articolo 184 mi sembra manifesta.

L'articolo 184 recita : «Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 173, 3 o comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 173, 1 o comma, per invocare davanti alla Corte di Giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso».

A mio parere, già il tenore della disposizione fa intendere che non si tratta di una distinta impugnativa, cioè di un rimedio autonomo.

La disposizione si limita invece ad ampliare sotto due aspetti l'ambito dei motivi proponibili in una causa promossa in forza di altre disposizioni : — Ciascuna parte, cioè anche chi a norma dell'articolo 173 non potrebbe impugnare direttamente un regolamento, può chiedere che il regolamento sia dichiarato inapplicabile nel caso concreto (non però che sia annullato). — Questa possibilità sussiste anche dopo decorso il termine per l'impugnazione del regolamento.

L'articolo 184 disciplina perciò l'eccezione d'illegittimità, i cui aspetti sistematici — almeno agli effetti del Trattato C.E.C.A. — hanno costituito oggetto delle cause 9-56 e 10-56.

In questa occasione fu chiarito che «per impugnare una decisione individuale, il ricorrente ha facoltà di denunciare, anche scaduto il termine, i vizi della decisione… generale su cui la prima si basa» ( 1 ).

Con riferimento all'articolo 184 del Trattato C.E.E. la sentenza dichiara che «tale principio è stato espressamente adottato nei Trattati istitutivi della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Euratom» ( 2 ).

È quindi palese che l'articolo 184 si riferisce solo ai giudizi pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], cioè non consente di promuovere davanti a questa Corte una causa autonoma, avente ad oggetto una questione incidentale rilevante per la definizione di un giudizio pendente davanti ad un giudice nazionale.

Solo in questo modo l'articolo 184 viene ad avere un'appropriata funzione nel sistema del Trattato: la tesi delle ricorrenti avrebbe per contro la conseguenza di eliminare completamente i limiti di tempo e di materia volutamente posti dall'articolo 173 al diritto d'impugnazione ed oltracciò modificherebbe radicalmente il rapporto fra giudici nazionali e Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], rapporto esaurientemente disciplinato dall'articolo 177, ammettendo che le parti sottopongano direttamente alla Corte questioni in via pregiudiziale.

L'articolo 184 non può quindi costituire il fondamento dei ricorsi.

2. L'articolo 173, 2 o comma In subordine, le ricorrenti si richiamano all'articolo 173 sostenendo che il termine d'impugnazione di cui all'articolo 173, 3 o comma, decorre solo dal momento in cui diviene manifesto che il ricorrente è colpito dal provvedimento di cui trattasi.

Prescinderò qui dalla questione se questo motivo tardivamente proposto e le relative conclusioni siano ammissibili: all'esame, la tesi delle ricorrenti si rivela infatti assolutamente inaccoglibile.

Nell'interesse della certezza del diritto, l'articolo 173 è concepito in modo tale che il dies a quo del termine d'impugnazione si può stabilire senza alcuna difficoltà.

Se l'atto impugnato è stato pubblicato, il termine decorre senza alcun dubbio «von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung» il che, come risulta con maggior chiarezza dai testi francese, italiano e olandese, significa dalla pubblicazione.

Ho già menzionato le date di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] degli atti impugnati; esse sono le seguenti: il 13 aprile 1961, il 2 maggio 1961 e il 27 gennaio 1962.

I ricorsi sono stati depositati il 4 ottobre e il 9 ottobre 1962.

Posto che il termine d'impugnazione è di due mesi, è quindi assolutamente certo che i ricorsi sono stati tardivamente proposti.

Ma anche a voler ammettere che il termine decorresse da un momento successivo, ossia da quello in cui gli interessati hanno avuto conoscenza del provvedimento, il risultato rimarrebbe lo stesso, giacchè le ricorrenti non sostengono di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato solo nel corso degli ultimi due mesi che precedettero la presentazione dei ricorsi.

3. Giungo perciò alla conclusione che le ricorrenti non possono raggiungere lo scopo perseguito per la via che hanno scelto, cioè adendo direttamente la Corte di Giustizia.

Circa le loro doglianze sulla insufficiente tutela dei loro interessi in vista della possibilità di eccepire, davanti al giudice nazionale, l'illegittimità delle decisioni della Commissione ed ottenere con ciò che il predetto giudice sottoponga la questione alla Corte a norma dell'articolo 177, dirò soltanto che i loro argomenti sollevano soprattutto problemi di diritto processuale interno e non possono essere presi in considerazione qui.

A mio parere, nel presente caso la Corte dovrebbe quindi dichiarare irricevibili i ricorsi e porre le spese del giudizio a carico delle ricorrenti. ( 1 ) Ibid. ( 2 ) Raccolta della Giurisprudenza della Corte, Vol.

IV, pag. 25.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61962C0031 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 14 novembre 1962 Traduzione lal tedesco [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , In entrambe le cause, promosse da due imprese tedesche contro la Commissione della [OSCURATO:PERSONA], l'odierna discussione orale è stata limitata alla ricevibilità. La mia esposizione rimarrà entro gli stessi limiti. I ricorsi sono diretti contro varie decisioni della Commissione relative alla fissazione di una tassa di compensazione sulle importazioni di latte intero in polvere nella Repubblica federale di Germania. Si tratta della decisione 15 marzo 1961, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 13 aprile 1961, pag. 595, della rettifica della stessa, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 1961, pag. 688, e della decisione di proroga in data 13 dicembre 1961, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 1962, pag. 137. Tutti questi provvedimenti sono stati adottati dalla Commissione in forza dell'articolo 155, 4 o comma, del Trattato C.E.E. Si tratta di atti che in linea di principio possono costituire oggetto di ricorso per l'annullamento. I ricorsi sono stati in un primo tempo basati sull'articolo 184 del Trattato C.E.E. Nella discussione orale le ricorrenti si sono richiamate in subordine anche all'articolo 173, 2 o comma. La ricevibilità dei ricorsi va esaminata alla luce di queste due disposizioni: non sarà peraltro necessario soffermarsi su tutti i singoli problemi sollevati dalle parti, alcuni dei quali sono stati trattati molto diffusamente, ad esempio l'ammissibilità di modifiche nelle conclusioni, la questione se gli atti impugnati siano decisioni o regolamenti, ecc. 1. L'articolo 184 Le ricorrenti assumono che lo spirito dell'articolo 184 consiste nel rendere impugnabili gli atti che, per il loro carattere normativo, non potrebbero costituire oggetto d'impugnativa a norma dell'articolo 173, 2 o comma. L'articolo 184 avrebbe inoltre lo scopo di rendere possibile l'azione di annullamento indipendentemente dalla circostanza che un giudice nazionale abbia presentato alla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] domanda di decisione in via pregiudiziale a norma dell'articolo 177. I presupposti dell'articolo 184 ricorrerebbero nel presente caso, giacchè le ricorrenti sarebbero parti in una controversia pendente davanti a un giudice nazionale. L'erroneità di questa interpretazione dell'articolo 184 mi sembra manifesta. L'articolo 184 recita : «Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 173, 3 o comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 173, 1 o comma, per invocare davanti alla Corte di Giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso». A mio parere, già il tenore della disposizione fa intendere che non si tratta di una distinta impugnativa, cioè di un rimedio autonomo. La disposizione si limita invece ad ampliare sotto due aspetti l'ambito dei motivi proponibili in una causa promossa in forza di altre disposizioni : — Ciascuna parte, cioè anche chi a norma dell'articolo 173 non potrebbe impugnare direttamente un regolamento, può chiedere che il regolamento sia dichiarato inapplicabile nel caso concreto (non però che sia annullato). — Questa possibilità sussiste anche dopo decorso il termine per l'impugnazione del regolamento. L'articolo 184 disciplina perciò l'eccezione d'illegittimità, i cui aspetti sistematici — almeno agli effetti del Trattato C.E.C.A. — hanno costituito oggetto delle cause 9-56 e 10-56. In questa occasione fu chiarito che «per impugnare una decisione individuale, il ricorrente ha facoltà di denunciare, anche scaduto il termine, i vizi della decisione… generale su cui la prima si basa» ( 1 ). Con riferimento all'articolo 184 del Trattato C.E.E. la sentenza dichiara che «tale principio è stato espressamente adottato nei Trattati istitutivi della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Euratom» ( 2 ). È quindi palese che l'articolo 184 si riferisce solo ai giudizi pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], cioè non consente di promuovere davanti a questa Corte una causa autonoma, avente ad oggetto una questione incidentale rilevante per la definizione di un giudizio pendente davanti ad un giudice nazionale. Solo in questo modo l'articolo 184 viene ad avere un'appropriata funzione nel sistema del Trattato: la tesi delle ricorrenti avrebbe per contro la conseguenza di eliminare completamente i limiti di tempo e di materia volutamente posti dall'articolo 173 al diritto d'impugnazione ed oltracciò modificherebbe radicalmente il rapporto fra giudici nazionali e Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], rapporto esaurientemente disciplinato dall'articolo 177, ammettendo che le parti sottopongano direttamente alla Corte questioni in via pregiudiziale. L'articolo 184 non può quindi costituire il fondamento dei ricorsi. 2. L'articolo 173, 2 o comma In subordine, le ricorrenti si richiamano all'articolo 173 sostenendo che il termine d'impugnazione di cui all'articolo 173, 3 o comma, decorre solo dal momento in cui diviene manifesto che il ricorrente è colpito dal provvedimento di cui trattasi. Prescinderò qui dalla questione se questo motivo tardivamente proposto e le relative conclusioni siano ammissibili: all'esame, la tesi delle ricorrenti si rivela infatti assolutamente inaccoglibile. Nell'interesse della certezza del diritto, l'articolo 173 è concepito in modo tale che il dies a quo del termine d'impugnazione si può stabilire senza alcuna difficoltà. Se l'atto impugnato è stato pubblicato, il termine decorre senza alcun dubbio «von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung» il che, come risulta con maggior chiarezza dai testi francese, italiano e olandese, significa dalla pubblicazione. Ho già menzionato le date di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] degli atti impugnati; esse sono le seguenti: il 13 aprile 1961, il 2 maggio 1961 e il 27 gennaio 1962. I ricorsi sono stati depositati il 4 ottobre e il 9 ottobre 1962. Posto che il termine d'impugnazione è di due mesi, è quindi assolutamente certo che i ricorsi sono stati tardivamente proposti. Ma anche a voler ammettere che il termine decorresse da un momento successivo, ossia da quello in cui gli interessati hanno avuto conoscenza del provvedimento, il risultato rimarrebbe lo stesso, giacchè le ricorrenti non sostengono di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato solo nel corso degli ultimi due mesi che precedettero la presentazione dei ricorsi. 3. Giungo perciò alla conclusione che le ricorrenti non possono raggiungere lo scopo perseguito per la via che hanno scelto, cioè adendo direttamente la Corte di Giustizia. Circa le loro doglianze sulla insufficiente tutela dei loro interessi in vista della possibilità di eccepire, davanti al giudice nazionale, l'illegittimità delle decisioni della Commissione ed ottenere con ciò che il predetto giudice sottoponga la questione alla Corte a norma dell'articolo 177, dirò soltanto che i loro argomenti sollevano soprattutto problemi di diritto processuale interno e non possono essere presi in considerazione qui. A mio parere, nel presente caso la Corte dovrebbe quindi dichiarare irricevibili i ricorsi e porre le spese del giudizio a carico delle ricorrenti. ( 1 ) Ibid. ( 2 ) Raccolta della Giurisprudenza della Corte, Vol. IV, pag. 25.
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