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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 05754/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

161. R.G. 27436 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4, 133 cod. pen. e 27 co. 3 Cost., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché afferenti alla natura circostanziale del reato e al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in tema di plurioffensività delle condotte e di applicazione della recidiva erroneamente applicata in primo grado in favore dell'imputato e alla valenza dei gravi precedenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 161. R.G. 27436 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4, 133 cod. pen. e 27 co. 3 Cost., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché afferenti alla natura circostanziale del reato e al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in tema di plurioffensività delle condotte e di applicazione della recidiva erroneamente applicata in primo grado in favore dell'imputato e alla valenza dei gravi precedenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05754/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris