CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 14779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29532/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]; -intimati – avverso la sentenza n. 142/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/05/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI. Rilevato che: La società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. intimò, con atto notificato in data 30/11/2011, alla conduttrice [OSCURATO:PERSONA]. Coop. sfratto per morosità in relazione ad “una stanza non arredata uso ufficio” di un’unità immobiliare sita in Ferrara, viale Cavour n. 50, citandola a comparire per la convalida; come pure riportato in ricorso, la società intimata si costituì in giudizioed eccep ì la carenza di legittimazione attiva della società [OSCURATO:SOCIETA] edi [OSCURATO:PERSONA] , evidenziando che l’immobile in questione era in realtà stato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che aveva intestato fiduciariamente le quote delle società intestatarie dei suoi immobili a tale [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto contestualmente atto di cessione autenticato delle quote societarie allo stesso Forti, rilasciandogli anche apposita procura speciale per poter provvedere in autonomia all’eventualeatto di cessione ; al Forti, deceduto il 5 marzo 2010, erano subentrate, per successione legittima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:PERSONA], figlia del de cuius e di [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all’eredità; rappresentò, inoltre, l’intimata che il contratto di locazione aveva natura puramente formale volto a giustificare la presenza, tra gli altri, della cooperativa Energheia nei locali di viale Cavour ma non aveva mai avuto effettiva esecuzione ed era, pertanto, simulato; l’intimata chiese anche la sospensione dello sfratto in attesa della definizione di una complessa vicenda ereditaria che contrapponeva le due sorelle, [OSCURATO:PERSONA] (intervenuta volontariamente in giudizio aderendo all e difese dell’intimata ) e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa dell’originario proprietario dell’immobile [OSCURATO:PERSONA] e la Tavolazzi, madre di un’altra erede; il Tribunale adito, disposto il mutamento del rito, concesse termine per il deposito di memorie integrative ed entro il termine indicato l’intimante opposta, che aveva originariamente chiesto la convalida dello sfratto nei confronti della società Energheia, rassegnò le proprie conclusioni formulando ulteriori domande, sia nei confronti dell’intimata che dell’intervenuta Forti, ed in particolare domanda di pagament o del canone di locazione relativo alla stanzanonché di € 800,00 mensili a titolo di occupazione sine titulo del resto dell’immobile locato , oltre a richiedere il risarcimento dei danni morali e la liberazione di tutte le ulteriori stanze; il Tribunale di Ferrara dichiarò la risoluzione del contratto di locazione ad uso non abitativo dell’unità immobiliare locata per inadempimento della cooperativa conduttrice,confermando l’ordinanza di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c.; dichiarò tenuta e con dannò la medesima a pagare la somma di € 10.200 , per canoni di locazione insoluti, al pagamento di quelli a scadere fino alla data di rilascio nonché del la somma di € 2.550,00 per spese condominiali, e dell a sommadi € 57,70, per il 50% della tassa di registrazione del contratto; ordinò alla terza intervenuta [OSCURATO:PERSONA], in quanto detentrice sine titulo, di rilasciare immediatamente tutte le ulteriori stanze dell’immobile sito in Ferrara alla via Cavour in favore d i [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].e condannò la medesima Forti al risarcimento dei danni, in favore della società appena indicata per l’occupazione sine tutulo dell’immobile, quantificati in € 800,00 dal 17.1.2012 fino alla data dell’effettivo rilascio, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo; a seguito di appello della conduttrice cooperativa Energheia e di [OSCURATO:PERSONA] che eccepirono, tra l’altro, la violazione degli artt. 426 e 420 c.p.c. per avere l’intimante formulato domande nuove oltre il termine delle preclusioni processuali, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenzan. 142/2021 del 14/5/2021 , emendata con provvedimento di correzione materiale del 28 settembre 2021, ha rigettato il gravame ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che nel giudizio di merito seguente alla convalida di sfratto, le preclusioni in capo all’intimato si fossero consolidateal momento del deposito della memoria integrativa, momento ultimo anche per proporre eventuali domande riconvenzionali, e dunque momento fino al quale all’intimante erastato consentito di modificare le proprie domande (Cass., n. 20493/2014; Cass., n. 4771/2019); avverso la sentenza della Corte di merito che , rigettando l’appello, ha condannato le appellanti alle spese del grado, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; nessuno ha svolto attività difensiva per resistere al ricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co. c.p.c.; considerato che: con l’unico motivo del ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 657 e 426 c.p.c. - la ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni appena richiamateper avere l’intimante proposto domande nuove oltre il termine per le preclusioni, domande aggiuntive e non meramente modificative di quelle contenute nell’atto con cui era stato intimato lo sfratto; invoca, a sostegno della censura, una risalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel procedimento di convalida di sfratto, la proposizione di domande nuove o di emendatio da parte del locatore sarebbe preclusa; il motivo è infondatoin quanto la giurisprudenza cui la ricorrente fa riferimento è stata abbandonata da questa Corte la quale si è orientata nel diverso ed opposto senso secondo cui “nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art.426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte” (Cass., 6-3 n. 4771 del 19/2/2019; Cass., 3, n. 12247 del 20/5/2013; Cass., 3, n. 8336 del 3/5/2004); conclusivamente il ricorso va rigettato; non vi è luogo per provvedere sulle spese non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.