CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21181/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'omesso riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod., pen. rispetto alle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poichè implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); 2.1. Rilevato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) dimostrano anche la manifesta infondatezza della critica difensiva; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 apr