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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 12457/2024

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 394-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e LISTI’ Serafina, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti- contro COMUNEdi CORLEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 338 del 2023, pubblicata il 18 maggio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente l’8 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del proprio ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di Corleone, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700, di cui euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Roma, lì 7maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 394-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e LISTI’ Serafina, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti- contro COMUNEdi CORLEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 338 del 2023, pubblicata il 18 maggio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente l’8 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del proprio ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di Corleone, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700, di cui euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Roma, lì 7maggio 202
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