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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25918/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17178 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4109/10/2020, depositata in data 17 dicembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera cli consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverse la sentenza n. 10120/41/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso diniego di rimborso Iva assolta, per l'anno 2002, relativamente a canoni afferenti a un contratto di leasing immobiliare di un albergo; -la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittimo il diniego di rimborso Iva in quanto, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972, l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile di importo superiore a euro 2.582,28 assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di un contratto di leasing, trattandosi di operazione equiparabile per detto utilizzatore all'acquisto di un bene di investimento anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto (Cass. n. 12457/2019); non apparivano dirimenti per escludere la natura di bene ammortizzabile sia il fatto che l'immobile non fosse stato inserito nel registro dei beni ammortizzabili, essendo rilevante la incontroversa situazione di fatto, sia che lo stesso non fosse stato in concreto utilizzato necessitando di lavori di ristrutturazione in quanto, dalla denominazione sociale, si evinceva che lo scopo sociale fosse proprio quello delle gestioni alberghiere; - la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerate; [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va dato atto della tempestiva (17 giugno 2021) notifica, via pec, del ricorso per cassazione nei confronti della società contribuente presso il procuratore domiciliatario della stessa in grado di appello (dott. [OSCURATO:PERSONA]), che sebbene - come si evince dalla sentenza impugnata - avesse rinunciato al mandato difensivo, non risultava essere stato sostituito; ciò in applicazione del principio di diritto secondo cui "Il difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore" (da ultimo, Cass. n. 12249/2020); risulta, pertanto, irrilevante il successivo "atto di rinnovazione della notifica del ricorso" disposto presso il domicilio del legale rappresentante ([OSCURATO:PERSONA]) della società contribuente; - con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 633/72 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo il diniego di rimborso dell'eccedenza Iva assolta dalla contribuente sui canoni relativi ad un contratto di leasing immobiliare, ancorché, nella specie, difettasse il presupposto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c) cit. dell'acquisto di beni ammortizzabili in quanto: 1) come dedotto nell'atto di appello, il contratto di leasing, lungi dall'essersi concluso con un riscatto o con un effetto ad esso assimilabile, era stato risolto con atto transattivo del 20.11.2003 (l'anno successivo alla richiesta di rimborso) e conseguente restituzione del bene al concedente; 2) la società contribuente non aveva dato la prova dell'acquisto della proprietà del bene e della strumentalità dell'immobile allo svolgimento della propria attività di impresa, essendo rilevante, sotto tale profilo, il mancato inserimento nel registro dei beni ammortizzabili; - il motivo è infondato; -l'art. 30, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che l'eventuale eccedenza d'imposta a credito di ammontare superiore a 2.582,28 euro possa essere richiesta a rimborso, totalmente o parzialmente, laddove sussistano i presupposti indicati dal secondo comma di tale articolo, il quale, alla lett. c), menziona il rimborso dell'eccedenza i.v.a. limitatamente all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili; - secondo un primo orientamento, la giurisprudenza di legittimità escludeva il diritto del concessionario al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'i.v.a. di importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in considerazione del fatto che, prima dell'esercizio del diritto di riscatto, non si verificava alcun effetto traslativo a suo favore (cfr. Cass. 24 settembre 2014, n. 20072); - è stato, però, evidenziato, che la funzione di tale contratto è costituita dal fornire all'utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto in modo analogo ad un proprietario; - è stato, inoltre, sottolineato che un'anticipazione, a fini fiscali, dell'effetto traslativo al momento di effettiva consegna del bene è imposta anche dall'art. 14 par. 1, della direttiva IVA, il quale riferisce il concetto di «cessione di beni» al trasferimento non alla disponibilità giuridica del bene, ma «del potere di disporre di un bene come proprietario»; - in applicazione di tale disposizione, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che l'operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing relativo ad un bene che preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest'ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, va equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento (cfr.

Corte Giust., 2 luglio 201.5, NLB Leasing; Corte Giust. 16 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA]); - tali elementi hanno indotto questa Corte a ritenere che l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'i.v.a. di importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto tale operazione di leasing deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all'acquisto di un «bene di investimento» e, quindi, si verifica a suo favore, anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto, l'ipotesi di acquisto di un «bene» ammortizzabile prevista dall'art. 30, terzo comma, lettera c), d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass., ord., 10 maggio 2019, n. 12457; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20951; da ultimo, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 34403 del 15/11/2021); -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere illegittimo il diniego di rimborso dell'eccedenza i.v.a. assolta sui canoni del bene immobile oggetto del contratto di leasing essendo a tal fine sufficiente la pacifica previsione contrattuale del trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza del contratto o dell'attribuzione al conduttore delle caratteristiche essenziali della proprietà del bene medesime (oltre alla non contestata corrispondenza della somma delle rate, interessi inclusi al valore venale del bene); senza che rilevi - diversamente da quanto assunto dalla ricorrente- l'effettivo verificarsi della condizione dell'effetto traslativo della proprietà del bene e dunque, nella specie, l'avvenuta successiva risoluzione del contratto in data

20.11. 2003 con atto transattivo; quanto alla strumentalità del bene in questione, la CTR - con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità - ha affermato che occorreva dare rilevo alla "situazione di fatto che [appariva] incontroversa", non essendo significativo il mancato inserimento del bene immobile nel registro dei beni ammortizzabili; - il ricorso va, dunque, respinto; - nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la società contribuente; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (C:ass., Sez. 6 - L,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17178 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4109/10/2020, depositata in data 17 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera cli consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverse la sentenza n. 10120/41/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso diniego di rimborso Iva assolta, per l'anno 2002, relativamente a canoni afferenti a un contratto di leasing immobiliare di un albergo; -la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittimo il diniego di rimborso Iva in quanto, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972, l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile di importo superiore a euro 2.582,28 assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di un contratto di leasing, trattandosi di operazione equiparabile per detto utilizzatore all'acquisto di un bene di investimento anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto (Cass. n. 12457/2019); non apparivano dirimenti per escludere la natura di bene ammortizzabile sia il fatto che l'immobile non fosse stato inserito nel registro dei beni ammortizzabili, essendo rilevante la incontroversa situazione di fatto, sia che lo stesso non fosse stato in concreto utilizzato necessitando di lavori di ristrutturazione in quanto, dalla denominazione sociale, si evinceva che lo scopo sociale fosse proprio quello delle gestioni alberghiere; - la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerate; [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va dato atto della tempestiva (17 giugno 2021) notifica, via pec, del ricorso per cassazione nei confronti della società contribuente presso il procuratore domiciliatario della stessa in grado di appello (dott. [OSCURATO:PERSONA]), che sebbene - come si evince dalla sentenza impugnata - avesse rinunciato al mandato difensivo, non risultava essere stato sostituito; ciò in applicazione del principio di diritto secondo cui "Il difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore" (da ultimo, Cass. n. 12249/2020); risulta, pertanto, irrilevante il successivo "atto di rinnovazione della notifica del ricorso" disposto presso il domicilio del legale rappresentante ([OSCURATO:PERSONA]) della società contribuente; - con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 633/72 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo il diniego di rimborso dell'eccedenza Iva assolta dalla contribuente sui canoni relativi ad un contratto di leasing immobiliare, ancorché, nella specie, difettasse il presupposto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c) cit. dell'acquisto di beni ammortizzabili in quanto: 1) come dedotto nell'atto di appello, il contratto di leasing, lungi dall'essersi concluso con un riscatto o con un effetto ad esso assimilabile, era stato risolto con atto transattivo del 20.11.2003 (l'anno successivo alla richiesta di rimborso) e conseguente restituzione del bene al concedente; 2) la società contribuente non aveva dato la prova dell'acquisto della proprietà del bene e della strumentalità dell'immobile allo svolgimento della propria attività di impresa, essendo rilevante, sotto tale profilo, il mancato inserimento nel registro dei beni ammortizzabili; - il motivo è infondato; -l'art. 30, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che l'eventuale eccedenza d'imposta a credito di ammontare superiore a 2.582,28 euro possa essere richiesta a rimborso, totalmente o parzialmente, laddove sussistano i presupposti indicati dal secondo comma di tale articolo, il quale, alla lett. c), menziona il rimborso dell'eccedenza i.v.a. limitatamente all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili; - secondo un primo orientamento, la giurisprudenza di legittimità escludeva il diritto del concessionario al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'i.v.a. di importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in considerazione del fatto che, prima dell'esercizio del diritto di riscatto, non si verificava alcun effetto traslativo a suo favore (cfr. Cass. 24 settembre 2014, n. 20072); - è stato, però, evidenziato, che la funzione di tale contratto è costituita dal fornire all'utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto in modo analogo ad un proprietario; - è stato, inoltre, sottolineato che un'anticipazione, a fini fiscali, dell'effetto traslativo al momento di effettiva consegna del bene è imposta anche dall'art. 14 par. 1, della direttiva IVA, il quale riferisce il concetto di «cessione di beni» al trasferimento non alla disponibilità giuridica del bene, ma «del potere di disporre di un bene come proprietario»; - in applicazione di tale disposizione, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che l'operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing relativo ad un bene che preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest'ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, va equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento (cfr. Corte Giust., 2 luglio 201.5, NLB Leasing; Corte Giust. 16 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA]); - tali elementi hanno indotto questa Corte a ritenere che l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'i.v.a. di importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto tale operazione di leasing deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all'acquisto di un «bene di investimento» e, quindi, si verifica a suo favore, anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto, l'ipotesi di acquisto di un «bene» ammortizzabile prevista dall'art. 30, terzo comma, lettera c), d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass., ord., 10 maggio 2019, n. 12457; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20951; da ultimo, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 34403 del 15/11/2021); -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere illegittimo il diniego di rimborso dell'eccedenza i.v.a. assolta sui canoni del bene immobile oggetto del contratto di leasing essendo a tal fine sufficiente la pacifica previsione contrattuale del trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza del contratto o dell'attribuzione al conduttore delle caratteristiche essenziali della proprietà del bene medesime (oltre alla non contestata corrispondenza della somma delle rate, interessi inclusi al valore venale del bene); senza che rilevi - diversamente da quanto assunto dalla ricorrente- l'effettivo verificarsi della condizione dell'effetto traslativo della proprietà del bene e dunque, nella specie, l'avvenuta successiva risoluzione del contratto in data 20.11. 2003 con atto transattivo; quanto alla strumentalità del bene in questione, la CTR - con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità - ha affermato che occorreva dare rilevo alla "situazione di fatto che [appariva] incontroversa", non essendo significativo il mancato inserimento del bene immobile nel registro dei beni ammortizzabili; - il ricorso va, dunque, respinto; - nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la società contribuente; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (C:ass., Sez. 6 - L,
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