CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il sequestro preventivo del patrimonio mobiliare e immobiliare della società a r.l. N.P. Petroli, in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.), contestato, in concorso, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], preteso soggetto fittiziamente interposto nella titolarità della società, ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo plurimi profili di violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso - oggetto di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - risulta tardivo. 4. Esso è stato infatti depositato, nel prescritto termine di impugnazione di quindici giorni, presso il Tribunale ordinario di Salerno, anziché presso il Tribunale (del riesame) di Catanzaro, che era il solo abilitato a riceverlo (v. Sez. U, n. 1626 dei 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01); è stato trasmesso, il giorno stesso del deposito, dal primo Ufficio giudiziario al secondo, via posta elettronica certificata; è stata nuovamente trasmesso per le vie ordinarie, giungendo al Tribunale di Catanzaro oltre il termine di legge. 5. La tardività dell'impugnazione è legata a tale ultimo rilievo. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, infatti, che non è idoneo ad instaurare un valido rapporto di impugnazione il ricorso per cassazione proposto dinanzi ad Autorità giudiziaria diversa da quella competente a riceverlo, e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'Ufficio competente da parte della cancelleria del giudice ove era stato depositato ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 41283 del 11/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277369-01). L'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., che consente il ricorso ai mezzi idonei di comunicazione di cui agli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., tra i quali la posta elettronica certificata, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice, e non la trasmissione tra Uffici giudiziari di un atto di parte, quale l'impugnazione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen